AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.82
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00082
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2002
in materia di: conguagli per l'imposta comunale
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con sentenza del 14 marzo 2002, il Tribunale amministrativo del Canton Ticino respingeva un ricorso di __________ __________, nel quale veniva contestata la decisione del Municipio di Bellinzona di fissare al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2001;
che, in data 3 dicembre 2001, il contribuente aveva pure interposto reclamo al Municipio di Bellinzona contro l'emissione dei conguagli 2001 dell'imposta comunale;
che, con decisione dell'11 aprile 2002, il Municipio di Bellinzona respingeva il reclamo in questione;
che __________ __________ ha impugnato la suddetta decisione del Municipio di Bellinzona, con ricorso alla Camera di diritto tributario, chiedendo che sia "accertato l'uso improprio della __________ __________ ai fini del calcolo dell'imposta comunale 2001, a carico dei contribuenti del ceto medio";
che il ricorrente ha pure chiesto di essere sentito oralmente e di essere assistito da un "difensore d'ufficio";
che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
che l'art. 276 LT stabilisce i seguenti principi in merito al prelievo dell'imposta comunale:
1L'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.
2Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.
3La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della legge organica comunale;
che contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT);
che, nella fattispecie, il ricorrente ha impugnato, con reclamo del 3 dicembre 2001, i conguagli 2001 dell'imposta comunale, che non gli erano ancora stati notificati dal Comune di Bellinzona;
che il Municipio ha pertanto correttamente rilevato l'irricevibilità del reclamo, circostanza che da sola basta ad impedire anche a questa Camera di entrare nel merito del ricorso;
che il ricorso è pertanto manifestamente destituito di fondamento;
che, alla luce di tali considerazioni, non si giustifica neppure la convocazione del ricorrente ad un'audizione dinanzi alla Camera, come egli pretenderebbe;
che, infatti, nella legislazione tributaria vigente non è codificato un diritto analogo a quello previsto, fino alla fine del 1994, nel Decreto concernente la riscossione dell'imposta federale diretta (DIFD) e nella legge tributaria del 1976;
che l'art. 177 cpv. 3 LT 1976 prevedeva il diritto del reclamante di essere udito sui motivi enunciati nel reclamo e sulle prove indicate, che intendeva esibire personalmente, e lo stesso diritto era previsto anche nell'ambito della procedura di ricorso;
che in senso analogo si esprimeva l'art. 102 cpv. 2 DIFD, secondo il quale il reclamante che ne avesse fatto richiesta aveva il diritto di motivare a voce le sue richieste e di presentare le sue prove;
che, un una sentenza del 2000 (CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in re L.), questa Camera ha lasciato aperta la questione dell'interpretazione dell'art. 228 cpv. 3 LT, che prevede semplicemente che il ricorrente abbia il diritto di essere sentito;
che, in tale occasione, la Camera si era cioè chiesta se si trattasse semplicemente della riproposizione della norma dell'abrogato art. 177 della vecchia legge tributaria del 1976 oppure di una disposizione che si limita a garantire il rispetto del diritto di essere sentito, peraltro già previsto dall'art. 29 Cost. fed.;
che la questione può essere lasciata aperta anche questa volta, dal momento che l'eventuale diritto del ricorrente di essere convocato personalmente presupporrebbe comunque l'inoltro di un gravame tempestivo e formalmente ineccepibile (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], 2a ediz., Basilea 1992, n. 4 all'art. 102 DIFD, p. 242);
che, infatti, nel caso in esame, vista la manifesta irricevibilità del reclamo, una simile pretesa apparirebbe chiaramente abusiva;
che, infatti, l'unico effetto di un'eventuale udienza sarebbe la constatazione della manifesta infondatezza del gravame, accompagnata dall'invito al ritiro dello stesso;
che dall'omissione della convocazione non deriva comunque alcun pregiudizio al ricorrente, dal momento che non si preleva alcuna tassa di giustizia;
che la stessa conclusione vale a maggior ragione per la richiesta di gratuito patrocinio, dal momento che quest'ultimo presuppone che il procedimento non sia manifestamente infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF 110 Ia 27 consid. 2; 104 Ia 73).
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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