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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.74
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00074
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 13 agosto 2001, l'Ufficio di tassazione esponeva in via valutativa a __________ __________ un reddito del lavoro netto di fr. 100'000.- e inoltre un reddito della sostanza di fr. 11'400.-, con la motivazione "tassazione d'ufficio per mancata o insufficiente documentazione".
1.2.
Il contribuente presentava reclamo il 5 settembre 2001, facendo presente d'aver subito un tracollo finanziario a partire dal 1997 e di essere stato dichiarato fallito nel corso del 2000.
Il 5 febbraio 2002, nel corso di un'audizione, l'Ufficio di tassazione invitava il contribuente a produrre tra l'altro i certificati di salario degli anni 1997 e 1998, la documentazione a comprova dell'esistenza di un diritto d'usufrutto e la copia dell'atto di compravendita della propria abitazione alla figlia __________, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato forzatamente respinto in quanto non documentato.
In assenza di una reazione in tempo utile da parte del contribuente, l'Ufficio di tassazione con decisione del 25 maggio 2002 respingeva su questi punti il reclamo, accogliendolo limitatamente ai debiti deducibili dalla sostanza che venivano fissati, tenuto conto di quanto risulta dalla graduatoria nel fallimento, in oltre otto milioni di franchi.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta sia il reddito del lavoro sia il reddito della sostanza espostogli dall'Ufficio di tassazione, producendo copia degli atti pubblici di compravendita e costituzione d'usufrutto relativi all'abitazione ceduta alla figlia e facendo inoltre presente di non aver lavorato nel 1998 e di non poter produrre per il 1997 alcun certificato di salario a seguito del fallimento del datore di lavoro.
Reddito della sostanza
3.1.
Per gli artt. 20 cpv. 1 lett. a LT e 21 cpv. 1 lett. a LIFD sono imponibili quale reddito da sostanza immobiliare i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
Il valore locativo deve quindi essere imposto, per costante giurisprudenza, al contribuente che beneficia del godimento dell'immobile (CDT n. __________ del 31 dicembre 1992 in re Z.; CDT n. ..__________ del 3 dicembre 1998 in re M. O).
3.2.
Nel caso di specie, è vero che il ricorrente ha venduto il proprio appartamento alla figlia __________ già nel corso del 1998 e, meglio, il 7 maggio 1998 e che il diritto d'usufrutto a suo favore è stato costituito solo in un secondo tempo, il 18 maggio 2001, quando era già stato dichiarato fallito. È però altrettanto vero che egli ha continuato ad abitare gratuitamente nell'appartamento venduto alla figlia e quindi a godere dello stesso alla stregua di un usufruttuario di fatto. Ciò emerge dalla dichiarazione rilasciata dalla figlia del contribuente all'Ufficio di tassazione il 3 ottobre 2000 nell'ambito dell'esame della sua tassazione personale.
A giusta ragione dunque l'Ufficio di tassazione ha esposto il valore locativo e la sostanza da cui scaturisce, al contribuente.
4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
4.3.
Il ricorrente non ha saputo documentare in alcun modo né il reddito del lavoro né l'esistenza di altre fonti reddito nel periodo di computo. Egli si è infatti limitato ad affermare di non poter produrre il certificato di salario del 1997, di aver comunque guadagnato in quell'anno non più di fr. 50'000.- e di non aver conseguito alcun reddito da attività dipendente o indipendente nel 1998.
L'Ufficio di tassazione non poteva fare altro, in queste condizione, che definire il reddito del lavoro in via valutativa e non poteva farlo se non facendo riferimento ai redditi tassati nei precedenti periodi. In sostanza l'Ufficio di tassazione si è attenuto al reddito del lavoro conseguito nel periodo precedente, per altro di gran lunga inferiore a quello del periodo di tassazione IC/IFD 1995-96. Così facendo, pur nell'opinabilità di ogni decisione fondata su una totale assenza di dati, l'Ufficio di tassazione non pare aver oltrepassato i limiti del proprio potere d'apprezzamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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