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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.73
Data decisione, Autorità: 06.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00073
Lugano 6 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2002
in materia di: IC 2001/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l'Ufficio di tassazione nella tassazione IC 2001-02 ha imposto una sostanza di fr. 3'000.-, inferiore al minimo imponibile (cfr. decisione su reclamo del 22 marzo 2002);
che con il presente tempestivo ricorso contesta la suddetta decisione, argomentando che l'Ufficio di tassazione non avrebbe tenuto conto dei dati aggiornati relativi alla sostanza;
che l'Ufficio di tassazione dà atto con scritto del 2 maggio 2002 di non aver tenuto conto per una svista di questi dati, avvertendo che ne terrà conto in futuro, ma ritiene di non dover rettificare la notifica di tassazione dal momento che sulla sostanza non è dovuto alcun tributo;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che per costante giurisprudenza tra le condizioni di ricevibilità v'è la legittimazione a ricorrere;
che essa presuppone l'esistenza di un interesse degno di protezione, non bastando tuttavia un interesse puramente astratto, teorico, ma occorrendo invece che esso sia attuale, vale a dire presente o futuro;
che occorre inoltre che il destinatario della decisione sia da essa gravato;
che nel caso in esame manca un interesse concreto e attuale a ricorrere, poiché la sostanza erroneamente esposta al ricorrente dall'Ufficio di tassazione non dà luogo ad alcuna imposta, non raggiungendo, e di gran lunga, la soglia del minimo imponibile;
che l'Ufficio di tassazione ha comunque dato atto della svista, assicurando il ricorrente che ne terrà conto nel valutare l'evoluzione della sostanza imponibile nei prossimi periodi;
che pertanto il ricorso deve essere evaso senza porre a carico del ricorrente spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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