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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.69
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00069
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è domiciliata a __________ e svolge l'attività di assistente di volo alle dipendenze di __________;
che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, la contribuente chiedeva la deduzione dell'importo di fr. 13'580.- per spese di doppia economia domestica (fr. 7980.- per la camera nei pressi del luogo di lavoro e fr. 5'600.- per pasti fuori casa) e fr. 8'376.- per la trasferta settimanale con l'automobile da __________ a __________;
che, notificandole la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 14 gennaio 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva integralmente la deduzione per doppia economia domestica, ma soltanto limitatamente alla spesa con il mezzo pubblico e, meglio, a fr. 3'000.-, quella per spese di trasporto;
che, con tempestivo reclamo del 4 febbraio 2002, la contribuente contestava la mancata deduzione dei costi di trasporto effettivi;
che, con decisione del 18 marzo 2002, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la ricorrente contesta la decisione dell'autorità fiscale, argomentando che per rientrare al domicilio deve usare l'automobile, poiché i turni di lavoro non le consentono di servirsi dei mezzi pubblici;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
che, per l'uso di mezzi pubblici, la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000);
che per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 19 dicembre 2000);
che, infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 27 ottobre 1998);
che, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 19 dicembre 2000);
che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993) e lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2001/2002: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile);
che la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso;
che il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione;
che, a maggior ragione nel caso del pendolare settimanale ("Wochenaufenthalter") che dispone di un alloggio nei pressi del luogo di lavoro, la deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto viene concessa solo eccezionalmente, essendo lecito esigere che sopporti qualche "disagio" supplementare, segnatamente una dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio (cfr. per es. CDT n. ..__________ del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. ____________________.__________. __________ del 21 marzo 1996 in re I. L.R.);
che non occorre quindi chiedersi se l'uso del mezzo privato sia più celere di quello pubblico in determinati periodi, tenuto conto delle condizioni meteorologiche (invernali, ma non solo) e del traffico __________ del __________ __________;
che al pendolare settimanale va comunque riconosciuta la trasferta dal luogo di dimora a quello di lavoro;
che nel caso di specie la ricorrente beneficia di un alloggio nei pressi del luogo di lavoro;
che per tale motivo questo giudice non può aderire alla richiesta di dedurre le spese di trasferta settimanali effettive causate dall' asserito uso dell'automobile;
che il presente caso diverge da altri giudicati da questa Camera relativi a piloti o assistenti di volo, che hanno beneficiato delle spese effettive di trasporto con il mezzo privato, poiché non disponevano di un alloggio nei pressi del luogo di lavoro (CDT n. ..__________ del 1° marzo 2002 in re D. L.; CDT n. .. __________ del 2 aprile 2002 in re M. H.);
che l'Ufficio di tassazione ha quindi negato a giusta ragione alla ricorrente la deduzione delle spese di trasporto dal luogo di dimora settimanale a quello di domicilio;
che nondimeno nel determinare le deduzioni l'Ufficio di tassazione ha dimenticato di includere la trasferta quotidiana dal luogo di dimora a quello di lavoro, pari a km 10 per 220 giorni lavorativi (CDT n. . __________ del 21 marzo 1996 in re I. L.R.);
che per questa trasferta si giustifica l'uso dell'automobile in considerazione degli orari di lavoro della ricorrente, che si situano al di fuori delle fasce d'orario in cui è possibile reperire dei mezzi pubblici;
che pertanto alla ricorrente va riconosciuta una deduzione supplementare di fr. 1'320.- (fr. 0.60 per 2200 chilometri);
che per altro, se si dovesse ammettere la deduzione integrale delle spese di trasporto richiesta dalla ricorrente, occorrerebbe addirittura chiedersi se la liquidità di cui dispone la contribuente sia sufficiente per far fronte al costo della vita.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 18 marzo 2002 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene elevata a fr. 4'320.-. Per il resto la decisione è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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