AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.66
Data decisione, Autorità: 06.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00066
Lugano 6 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ , __________ __________ (),
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 12 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ ed __________ Ca__________pana la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-02, in cui ai redditi dichiarati veniva aggiunto un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite nel periodo di computo emergeva una mancanza della liquidità necessaria per far fronte al normale costo della vita.
Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione dell' 8 aprile 2002. Nella motivazione l'Ufficio di tassazione ribadiva la mancanza di liquidità, precisando che dall'esame degli incarti dei figli non emergevano disponibilità tali da consentire di aiutare i genitori .
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente l'esposizione di un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.- e chiede lo stralcio sia di quest'ultimo sia del reddito aziendale di fr. 2'000.- e inoltre la concessione della deduzione delle spese effettive di manutenzione degli immobili, come pure degli interessi passivi.
4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
5.1. Deduzione delle spese di manutenzione
5.1.1.
Secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività.
Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT).
La deduzione complessiva ammonta:
al 15% per l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
al 25% per l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Questa agevolazione entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
5.1.2.
Nel caso in esame l'Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione nella misura del 25%, vale a dire per fr. 11'250.- a fronte di redditi immobiliari complessivi di fr. 45'000.-, sia per l'IC sia per l'IFD.
Certo, nella dichiarazione d'imposta il ricorrente ha dichiarato di aver sopportato spese di manutenzione per fr. 25'340.- all'anno sia nel 1999 sia nel 2000, ma ciò non è mai stato suffragato da prove documentali inoppugnabili. Agli atti si trova unicamente una dichiarazione firmata dal contribuente medesimo, dalla quale risulta che avrebbe versato a __________ __________ un importo di fr. 40'000.- per lavori effettuati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 "per diversi lavori di manutenzione e lavori edili in genere". Appare del tutto strano che, invece di una ricevuta rilasciata dallo __________ o delle fatture emesse da quest'ultimo, il ricorrente autocertifichi d'aver speso fr. 40'000.- in due anni. L'assenza di fatture dettagliate impedisce comunque all'autorità fiscale e a questo Tribunale di valutare non soltanto la veridicità dell'autocertificazione, ma anche e soprattutto di stabilire se i lavori eseguiti rientrino nella categoria di quelli di manutenzioneeducibili dal reddito o piuttosto di quelli di miglioria non deducibili dal reddito ordinario, ma unicamente nell'ambito dell'imposta sugli utili immobiliari in casi di alienazione dell'immobile.
Su questo punto il ricorso si appalesa manifestamente infondato, ai limiti della temerarietà.
5.2. Deduzione degli interessi passivi
5.2.1.
Secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD e l'art. 32 cpv. lett. a 1 LT, sono dedotti dai proventi gli interessi maturati su debiti, eccettuati gli interessi di mutui accordati, a condizioni manifestamente diverse da quelle usualmente convenute nelle relazioni d'affari con terzi, da una società di capitali a una persona fisica che abbia una partecipazione determinante al capitale della società o che le sia altrimenti vicina.
5.2.2.
La contestazione appare incomprensibile non appena si consideri che la deduzione concessa ammonta a fr. 17'335.- di media annua e corrisponde in tutto e per tutto a quella chiesta nella dichiarazione e documentata nell'elenco debiti.
Anche su questo punto il ricorso si appalesa manifestamente infondato, ai limiti della temerarietà.
5.3. Stralcio del reddito aziendale
5.3.1.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD e l'art. 17 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
5.3.2.
Il ricorrente chiede lo stralcio del reddito aziendale di fr. 2'000.-, argomentando che l'attività aziendale svolta dalla moglie a __________ sarebbe cessata da tempo.
Esaminando gli atti prodotti dal ricorrente emerge invece che la gerenza del grotto "__________ __________ __________ " di __________ è cessata soltanto nell'autunno del 1999 e, meglio, a metà novembre. Il reddito conseguito nell'anno di computo 1999 va quindi esposto in media annua nella tassazione 2001-02.
Anche sotto questo profilo la decisione appare ineccepibile, tanto più che l'Ufficio di tassazione ha confermato il reddito aziendale esposto nella precedente tassazione 1999-2000 (per altro addirittura inferiore a quello della tassazione 1997-98) e accettato dagli interessati.
Venendo ora al calcolo della disponibilità, non appena si confrontino le entrate e le uscite del biennio di computo 1999-2000, così come emergono dagli elementi della tassazione, risulta che le uscite nel biennio eccedono le entrate di oltre fr. 7'600.-. Senza considerare il fabbisogno per vivere (per es. vestiti, alimenti, spese di malattia non coperte dalle assicurazioni) vi è già una mancanza di liquidità che sfiora fr. 4'000.- all'anno.
L'Ufficio di tassazione non poteva quindi far altro che esporre ai contribuenti un reddito d'altra fonte (quindi non un reddito aziendale) di fr. 24'000.-: fr. 4'000.- per coprire la mancanza di liquidità, fr. 20'000.-, vale a dire un importo praticamente corrispondente al minimo vitale secondo l'art. 93 LEF per una famiglia di due persone, per far fronte al normale fabbisogno della vita di una famiglia di due persone.
La valutazione dell'Ufficio di tassazione sfugge quindi a critiche.
6.2.
Vero è che il ricorrente sostiene di essere stato aiutato dai figli.
L'esame delle loro partite fiscali non lascia tuttavia spazio a un simile aiuto, non appena si consideri che l'imponibile del figlio maschio, che deve mantenere una famiglia di quattro persone, non raggiunge nemmeno la soglia del minimo imponibile e che la figlia negli anni di computo è stata a più riprese disoccupata. Ma ciò che è decisivo è che nessuno dei figli ha fatto valere d'aver dovuto aiutare i genitori nell'ambito degli obblighi d'assistenza tra parenti, chiedendo la deduzione per persone bisognose a carico.
Anche sotto questo profilo il ricorso si rileva chiaramente infondato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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