AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.63
Data decisione, Autorità: 06.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00063
Lugano 6 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 __________ __________, nata nel 1972, nubile, chiedeva la deduzione di un importo di fr. 3’060.- per spese di trasporto e di fr. 442.- di doppia economia domestica necessarie per frequentare il corso quadriennale di economia e management presso la __________ a __________;
che l’Ufficio di tassazione non concedeva le suddette deduzioni (cfr. notifica di tassazione del 14 gennaio 2002);
che il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto dall’Ufficio di tassazione con decisione del 25 marzo 2002, argomentando:
“La reclamante, impiegata presso l'agenzia __________ del comune di __________, chiede lo sgravio delle spese di trasporto e per pasti riguardanti la frequenza della Scuola __________ __________ di __________.
In via di principio sono considerate spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.
In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o perfezionamento proprio del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria.
Sempre secondo le normative vigenti sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria.
Non sono invece deducibili le spese per la formazione, vale adire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze nuove per l'esercizio di una professione (per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi universitari, ecc.).
Nel caso in esame emerge chiaramente come il percorso formativo della reclamante sia stato quello di conseguire il diploma d'impiegata qualificata di commercio e di completare in seguito la sua formazione con studi superiori, in parte serali e quindi compatibili con lo svolgimento di un'attività professionale, presso la __________ ”
che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente rinnova la richiesta di dedurre le spese sopportate per seguire la formazione alla __________;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono quelle di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b);
che per legge sono quindi deducibili soltanto le spese necessarie per recarsi al lavoro e quelle di doppia economia domestica sempre connesse con l’esercizio dell’attività lavorativa, quindi le spese strettamente connesse con l’esercizio dell’attività dipendente;
che le spese di cui la ricorrente chiede la deduzione non sono in relazione allo svolgimento dell’attività salariata, poiché la ricorrente abita nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro;
che la deduzione di dette spese potrebbe essere concessa solo se rientrano tra le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale secondo la lett. d sia dell’art. 25 cpv. 1 LT sia dell'art. 26 cpv. 1 LIFD;
che la formazione quadriennale nel settore dell’economia e del management presso la __________ eccede chiaramente il quadro del mero perfezionamento professionale, per quanto inteso in modo estensivo (cfr. per es. StE 1999 B 22.3 n. 66, per la quale un corso di postdiploma in direzione d' azienda presso l' Università di __________ __________ da parte di un giurista si considera formazione ulteriore ed i relativi costi non sono pertanto deducibili fiscalmente);
che nel caso in esame, come argomenta l’Ufficio di tassazione nell’impugnata decisione, la formazione accademica professionale che la ricorrente sta seguendo non può essere vista come mero perfezionamento della precedente formazione di impiegata qualificata di commercio, ma come vera e propria formazione di base di livello superiore;
che non potendo essere ammessa la deduzione per spese di perfezionamento professionale, per altro non chiesta, non può nemmeno essere concessa la deduzione delle spese di trasporto necessarie per seguire questa formazione;
che pertanto la decisione dell’Ufficio di tassazione merita conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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