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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.52
Data decisione, Autorità: 16.04.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00049
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ & __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, nato nel 1968, celibe, domiciliato a ____________________, di professione autista, è padre di una bambina, __________, nata nel 1997;
che la madre, __________ __________, in attesa del divorzio dal marito __________ __________, vive a __________, prov. di __________, con la piccola __________;
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 il contribuente ha chiesta una deduzione per figli a carico di fr. 8'000.-;
che l'Ufficio di tassazione gli ha invece concesso la deduzione limitatamente alla metà e, meglio, per fr. 4'000.- (cfr. decisione su reclamo dell'11 marzo 2002);
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente postula che gli sia concessa la deduzione integrale per figli a carico di fr. 8'000.-, argomentando di vivere con la figlia e la convivente a __________ e di trattenersi in Ticino durante al settimana unicamente per ragioni professionali;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che all'udienza dell'11 aprile 2002 il giudice, esaminata la giurisprudenza relativa a casi analoghi (CDT ..__________ del 6 giugno 2000 in re S. C.; CDT ..__________ del 27 settembre 1999 in re F.B.; ha proposto di stralciare dalla partita fiscale del contribuente la deduzione per figli e di concedergli invece una deduzione per alimenti versato al figlio riconosciuto, che vive con la madre a __________ in provincia di Sondrio, un importo di fr. 7'200.-.
che le parti hanno aderito seduta stante alla proposta del giudice.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo dell'11 marzo 2002 è riformata nel senso che, st5ralciata la deduzione per figli, al contribuente è concessa una deduzione per alimenti di fr. 7'200.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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