AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.39
Data decisione, Autorità: 02.04.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00039
Lugano 2 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è domiciliato a __________ e svolge l'attività di pilota alle dipendenze della __________;
che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, il contribuente e la moglie __________ chiedevano la deduzione dell'importo di fr. 9'000 a titolo di spese di trasporto;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 17 dicembre 2001, l'Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva la deduzione per spese di trasporto solo nella misura di fr. 3'600 (fr. 3'000 per il treno e fr. 600 per il bus usato dalla moglie);
che, con reclamo del 14 gennaio 2001, il contribuente contestava la mancata deduzione dei costi fatti valere, argomentando di doversi servire del mezzo di trasporto privato per il fatto che gli orari di lavoro irregolari ed i servizi di picchetto non gli consentono di fare uso dei mezzi pubblici;
che, con decisione dell'11 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame su questo punto, con la motivazione che, "senza che metta conto verificare partitamente i tempi di percorrenza, l'uso del mezzo pubblico non appare, nel caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se si considera che si tratta del solo rientro settimanale e che la trasferta con il mezzo pubblico è sostanzialmente al riparo da insidie ed imprevisti";
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione dell'autorità fiscale, ribadendo la necessità di fruire dell'automobile per rientrare al domicilio due volte alla settimana, a causa degli orari di lavoro irregolari che non gli consentono di servirsi dei mezzi pubblici;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
che, per l'uso di mezzi pubblici, la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000);
che per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 19 dicembre 2000);
che, infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 27 ottobre 1998);
che, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 19 dicembre 2000);
che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.-- al giorno o di fr. 2’800 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 19 dicembre 2000);
che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993) e lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2001/2002: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile);
che la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso;
che, così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 13, p. 649);
che il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109);
che, fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]);
che un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109);
che più rigida è la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17);
che, aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione;
che, sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici (cfr. p. es. CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);
che, venendo all'esame della fattispecie, come detto, __________ __________ è domiciliato a __________ ma lavorava, nel periodo di computo, quale pilota per la __________;
che, nel ricorso, spiega di lavorare a "rotazione", cioè a periodi di 2/6 giorni consecutivi, seguiti da diversi giorni liberi, e di essere tenuto a frequenti turni di picchetto, con la conseguenza che gli orari non gli permettono di fruire dei mezzi pubblici, sicché deve usare l'automobile;
che, a tal fine, chiede la deduzione di un importo corrispondente a 36 trasferte annuali con l'automobile;
che la motivazione usata dall'autorità fiscale per negare la deduzione richiesta (l'uso del mezzo pubblico non apparirebbe, "nel caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se si considera che si tratta del solo rientro settimanale") non è condivisibile, dovendosi piuttosto verificare l'idoneità del mezzo e non trattandosi, come detto, di un rientro settimanale ma di un rientro irregolare;
che, alla luce di tali presupposti, non vi è ragione di negare la deduzione richiesta, anche in considerazione del fatto che il rientro regolare a __________ permette al ricorrente di evitare di assumersi spese per il pernottamento a __________;
che la considerazione dell'insieme della situazione non fa apparire, in altri termini, ingiustificata la deduzione delle spese per l'uso del mezzo privato;
che può pertanto essere ammessa la deduzione di fr. 9'936 (km 230 x 2 volte x 24 trasferte annue x 60 centesimi) per gli spostamenti con l'automobile;
che la deduzione ammonta dunque a fr. 10'536 (compresi fr. 600 per il bus, conformemente alla decisione dell'Ufficio di tassazione).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 febbraio 2002 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata da fr. 3'600 a fr. 10'536 in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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