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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.37
Data decisione, Autorità: 02.04.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00037
Lugano 2 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 la signora __________ __________ dichiarava un reddito della sostanza di fr. 341'129.- di media annua, dal quale chiedeva di poter dedurre le spese di esecuzione testamentaria di fr. 80'684.- di media annua.
Nella notifica della tassazione dell' 8 ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione esponeva il reddito della sostanza come a dichiarazione, ma stralciava la deduzione delle spese di esecuzione testamentaria con la lapidaria motivazione "oneri permanenti non ammessi o rettificati" (codice motivazionale E2).
1.2.
Il reclamo presentato dal patrocinatore della contribuente veniva respinto con decisione del 18 febbraio 2002, in cui si precisava che la spesa dell'esecutore testamentario rientra negli altri costi e spese non deducibili secondo l'art. 33 LT e l'art. 34 LIFD.
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente, sempre assistita dall'avv. __________, ripropone la richiesta di deduzione delle spese dell'esecutore testamentario. Rileva che l'esecuzione testamentaria si protrasse dal 19 ottobre 1989 al 5 maggio 1998. Fa inoltre presente che le spese ad essa inerenti non erano ancora maturate al momento della determinazione dell'imposta di successione. Rileva inoltre che il problema non si sarebbe posto, se nel frattempo la legge tributaria non fosse stata modificata, abolendo l'imposta di successione tra ascendenti e discendenti in linea diretta.
3.1.
Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le spese di formazione professionale;
c) le spese per l’ estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe
(art. 33 LT; art. 34 LIFD).
3.2.
Sono costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata.
Sono quindi deducibili unicamente i costi per l’ amministrazione da parte di terzi (cfr. P. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Therwil/Basel 2001, p. 780; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2.a, DGB, ad art. 32, p. 383; P. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Chur/Zürich, 1989, p. 172).
Entrano quindi tra gli altri in considerazione quali costi di amministrazione ordinari anche i costi per l’amministrazione del patrimonio da parte delle autorità, segnatamente del tutore risp. dell’autorità tutoria, del curatore, dell’esecutore testamentario, dell'amministratore della successione, ecc. (cfr. P. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Therwil/Basel 2001, p. 781).
A proposito di questi ultimi occorre distinguere i diversi costi che possono essere compresi nell’onorario dell’esecutore testamentario. Possono infatti essere dedotti dal reddito solo i costi di amministrazione del patrimonio mobiliare privato, ma non per es. l’onorario dell’esecutore testamentario relativo all’esecuzione delle ultime volontà del de cujus, poiché, trattandosi in questo caso di un passivo della successione, deve essere considerato nell’imposizione della successione, ma non nell’ambito dell’imposizione del reddito (AGVE 1996 p. 412; P. Locher, loc. cit.). Occorrerà inoltre stabilire se l’onorario dell’esecutore testamentario comprenda costi amministrativi straordinari, quali per esempio onorari d’avvocato, spese e tasse di giustizia, che sono deducibili solo nella misura in cui sono stati occasionati dalla necessità di assicurare o incassare i redditi della sostanza mobiliare privata (P. Locher, loc. cit; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas, loc. cit.).
3.3.
In merito ai costi d'amministrazione deducibili, la giurisprudenza del Tribunale federale precisa che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 477, consid. 2c con riferimenti; inoltre Sammlung BGE n. 857). In caso di amministrazione di titoli, sono per es. deducibili quali costi di amministrazione ordinaria le spese per l' affitto di cassette di sicurezza, per la conservazione o spese che servono alla sicurezza di beni mobili. I costi per la consulenza in relazione all' acquisto o la vendita di titoli costituiscono per contro spese per il mantenimento personale o per l' acquisto di beni e non sono deducibili. Ciò vale anche per costi di segretariato determinati dall'amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 477, consid. 2e con riferimenti).
3.4.
Di nessun rilievo, sia detto di transenna, è la modifica della LT, che ha abolito l'imposta di donazione e successione tra ascendenti e discendenti diretti, poiché ciò non influisce minimamente sulla qualifica giuridica delle singole spese, se di amministrazione del patrimonio privato o invece di esecuzione delle ultime volontà del de cujus.
L'argomento ricorsuale appare comunque alquanto sorprendente. Le spese legate all'esecuzione delle ultime volontà erano deducibili, per effetto dell'imposizione della successione, la loro deducibilità diventa per così dire priva d'oggetto, dal momento che la successione tra ascendenti e discendenti diretti non è più imponibile, ma non per questo tali spese cambiano connotazione giuridica trasformandosi in spese amministrative.
3.5.
Questa Camera ha potuto determinare, richiamando l'incarto fiscale dall'Ufficio imposte di donazione e successione, la natura dei passivi che il fisco ha dedotto dagli attivi della successione nella decisione del 26 marzo 1994. Tra questi non figurano i costi che la ricorrente chiede di dedurre dalla tassazione IC/IFD 1997-98, che si riferiscono, per quanto risulta dal sommario elenco fornito dal suo patrocinatore il 10 maggio 1999, agli anni di computo 1995-96.
Dagli atti dell'incarto dell'Ufficio di tassazione, che si è per altro limitato a respingere la richiesta di deduzione senza esaminarla analiticamente, come avrebbe dovuto, non risultano elementi utili per la decisione: la distinta delle spese di esecuzione testamentaria prodotta dall'avv. Guidicelli il 10 maggio 1999 è molto generica e non permette minimamente di analizzare se queste spese e in quale misura siano costi di amministrazione ordinari o ev. straordinari del patrimonio privato, nel senso indicato dalla giurisprudenza del Tribunale federale o invece costituiscano spese di consulenza in relazione per es. all'acquisto o alla vendita di titoli.
Certo, a questa Camera non sfugge che l'Ufficio di tassazione ha già concesso una deduzione di fr. 17'873.- di media annua per amministrazione di titoli. Mancando tuttavia i dettagli dei costi ricorrenti di esecuzione testamentaria, non è tuttavia minimamente possibile esprimersi sulla loro natura. Nemmeno la motivazione della decisione su reclamo è di qualche utilità, non appena si consideri che essa si esaurisce nell'affermazione di principio che le spese dell'esecutore testamentario rientrano tra gli altri costi non deducibili secondo gli articoli 33 LT e 34 LIFD, senza fornire alcuna motivazione del perché.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 18 febbraio 2002 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
Alla ricorrente l'autorità fiscale verserà fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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