AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.36
Data decisione, Autorità: 16.04.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00036
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ Soc. fiduciaria e amministrazioni, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 13 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione d'ufficio IC/IFD 1999-2000 esponendogli un reddito del lavoro di fr. 60'000.-, poiché, nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta.
1.2.
Assistito da __________ __________, il contribuente presentava reclamo il 7 aprile successivo, rilevando che negli anni di computo aveva ritratto redditi esigui e, meglio, nel 1998 di soli fr. 4'000.-. Avvertiva inoltre che i certificati di salario 1997 e 1998 sarebbero stati prodotti all'udienza.
All'udienza del 6 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione sollecitava nuovamente la produzione dei certificati di salario. Il 30 marzo successivo l'Ufficio di tassazione invitava nuovamente il rappresentante del contribuente a completare il reclamo entro il 20 aprile, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine impartitogli per provvedervi, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il 19 giugno 2001 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio di tassazione affermando che entro il 20 luglio avrebbe prodotto i certificati di salario. Il 3 dicembre 2001 l'Ufficio di tassazione assegnava un ultimo termine per produrre la dichiarazione d'imposta debitamente compilata e i relativi giustificativi, ribadendo la comminatoria d'irricevibilità in caso di inadempienza.
Infine, con decisione dell'11 febbraio 2002 respingeva il reclamo in applicazione degli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito da __________ __________, chiede in via principale l'annullamento della decisione su reclamo e il rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione di merito e in via subordinata la riduzione del reddito imponibile a un importo corrispondente al minimo vitale per una persona sola. Lamenta che l'Ufficio di tassazione non avrebbe dato seguito alla sua richiesta di convocazione.
2.2.
All'udienza dell' 11 aprile 2002, il patrocinatore del ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice relative alla ricevibilità del reclamo risp. del ricorso contro la tassazione d'ufficio, ha dichiarato di ritirare il gravame.
La causa può pertanto essere stralciata dai ruoli.
2.3.
Il giudice vuole comunque attirare l'attenzione del ricorrente sull'art. 246 cpv. LT, che consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti, rivolgendosi, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, con domanda motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio esazione e condoni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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