AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.34
Data decisione, Autorità: 02.04.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00034
Lugano 2 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2002
in materia di: tassa iscrizione a RF
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con istanza del 25 settembre 2001 all'Ufficio dei registri di Lugano, __________ __________ e la __________ __________ di __________ chiedevano che la cartella ipotecaria di fr. 200'000.-, gravante il fondo n. __________ RFD di __________ (di proprietà di __________), fosse estesa sul fondo n. __________ RFD di __________ (di proprietà di __________ __________) e che fosse conseguentemente svincolata dalla stessa cartella la part. n. __________ di __________;
che l'Ufficio dei registri di Lugano assoggettava l'operazione al tributo per l'iscrizione a registro fondiario, con l'aliquota del 7‰;
che __________ __________ contestava l'assoggettamento al tributo in questione, con reclamo del 1° ottobre 2001 all'Ufficio dei registri, invocando l'applicazione della "prassi usuale";
che l'Ufficio dei registri confermava l'assoggettamento all'imposta, con decisione su reclamo del 5 ottobre 2001, con la seguente motivazione:
La tassa sull'iscrizione della nuova cartella ipotecaria, emessa in virtù di nuove disposizioni interne di cui la parte debitrice era stata debitamente informata al momento dell'attuazione dell'operazione a registro fondiario è stata così determinata, conformemente all'art. 35 DL TORF in quanto l'iscrizione cui si riferisce, nelle modalità con le quali è stata impostata e richiesta, configura una manifesta elusione d'imposta.
La situazione è addirittura paradigmatica dei principi generali in merito sviluppati dalla giurisprudenza: in effetti, stando al TF, in linea di massima è lecito al contribuente predisporre la propria attività economica orientandosi al maggior risparmio possibile d'imposta. Ciò significa che l'interessato potrà far ricorso agli strumenti e alla forme giuridiche attuabili che gli risultano fiscalmente più vantaggiose, senza particolari conseguenze (Rivier, Droit fiscal suisse Neuchâtel 1980 pag. 62). È bensì vero come a questa libertà di principio si contrappongano dei limiti oggettivi, senza i quali potrebbero aprirsi dei varchi nel sistema legale implicanti risultati inammissibili. Si tratta di casi laddove tra l'altro il contribuente faccia ricorso dal profilo civilistico a determinate forme giuridiche all'unico scopo di eludere la portata di una disposizione fiscale, destinata ad assoggettare in circostanze ordinarie la fattispecie effettivamente realizzata. In tal modo si tende a ravvisare un atteggiamento volto a trarre partito da una cosiddetta lacuna impropria della norma positiva (Meyer-Hayoz BK ad art. 1 n. 271 ss CCS). In buona sintesi il TF aldilà delle varie disquisizioni di carattere dottrinale di natura piuttosto complessa ha enucleato condizioni ben precise alle quali appare ravvisabile un abuso di diritto che richiede dei correttivi rispetto all'applicazione letterale della legge (Blumenstein Locher System Zurigo 1992 pag. 27). Prima condizione fondamentale di carattere oggettivo è il ricorso da parte del contribuente a degli istituti la cui configurazione risulta insolita, inadeguata ed anomala, in ogni caso impropria alle reali contingenze economiche. Inoltre dal profilo soggettivo occorre che ciò avvenga all'unico fine di sfuggire ad un onere fiscale e che tale scelta si riveli pertanto abusiva. Infine qualora ritenuta ammissibil, l'impostazione adottata deve permettere effettivamente un sensibile risparmio d'imposta (Blumenstein/Locher System pag. 25 ss, P. Locher Das Objekt des bernischen Grundstückgewinnsteuer Bern 1976 pag. 29 ss, lo stesso in Grenzen der Rechtsfindung im Steuerrecht Bern 1983 pag. 191 ss, E. Höhn Steuerumgehung und rechtstaatliche Besteuerung in ASA 46 pag. 145 ss). In linea di massima non appare esclusa la facoltà di richiamare i principi suesposti anche nell'ambito del prelievo della tassa di iscrizione (PVG 1977 pag. 81 ss, P. Ruf Handänderungsabgaberecht ad art. 5 HPAG n. 321 ss). Addirittura tale principio trova una sua concreta espressione nell'art. 27 cpv. 2 § DL TORF.
Ne segue che l'imposizione deve essere operata a tariffa piena;
che, con ricorso al Dipartimento delle istituzioni, __________ __________ e la __________ __________ postulavano l'esenzione dal tributo di iscrizione per l'estensione e lo svincolo della cartella ipotecaria, richiamandosi per analogia alle disposizioni esistenti in relazione alle fattispecie dell'aggiornamento e del frazionamento della cartella ipotecaria;
che il Dipartimento respingeva il ricorso con decisione del 6 febbraio 2002, sottolineando come l'operazione posta in essere dai ricorrenti configurasse un "ripiego inteso a trasferire un pegno da un fondo all'altro mediante un passaggio intermedio di carattere fittizio riducendo ai fini pratici sensibilmente l'onere fiscale" e come fossero chiaramente adempiuti i requisiti dell'elusione fiscale;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e la __________ __________ chiedono l'annullamento della decisione impugnata, per le ragioni su cui già si fondava il precedente ricorso dipartimentale;
che, secondo l'art. 27 cpv. 1 DL TORF, per ogni iscrizione di ipoteca la tassa è di
fr.
0,20
per ogni 100.-- franchi fino a
fr.
4’000.--
fr.
0,30
per ogni 100.-- franchi fino a
fr.
10’000.--
fr.
0,40
per ogni 100.-- franchi fino a
fr.
100’000.--
fr.
0,50
per ogni 100.-- franchi oltre i
fr.
100’000.--
Ø più pegni immobiliari stipulati fra gli stessi contraenti e gravanti gli stessi immobili o immobili costituenti un solo complesso sono considerati come un unico pegno e tassati per il loro valore complessivo quando l’iscrizione ne viene richiesta contemporaneamente o ad un intervallo non superiore ad un mese: oppure entro l’anno, se l’ufficiale ha serio motivo di ritenere trattarsi di un unico rapporto, suddiviso all’intento di sfuggire alla progressività (art. 27 cpv. 2 DL TORF);
Ø l’iscrizione di un nuovo pegno in assicurazione di una somma già garantita da altra iscrizione ipotecaria soggiace alla tassa dell’1 per mille calcolata sul valore della iscrizione preesistente minorata delle riduzioni già avvenute se emergenti dai registri (art. 27 cpv. 3 DL TORF);
fr.
0.40
per ogni 100.-- franchi fino a
fr.
2’000.--
fr.
0.50
per ogni 100.-- franchi fino a
fr.
4’000.--
fr.
0.60
per ogni 100.-- franchi fino a
fr.
10’000.--
fr.
0.70
per ogni 100.-- franchi oltre i
fr.
10’000.--
che, poi, l'art. 36 DL TORF precisa ulteriormente che, per la iscrizione in una cartella di cui sopra di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno, ecc.) e così pure per la cancellazione del titolo compresa la relativa dichiarazione, si preleva la tassa fissa di fr. 5.-- (art. 874 CCS);
che, come si vede, l'unica eccezione prevista dalla legge alla tassa di iscrizione delle cartelle ipotecarie è quella prevista per le semplici modifiche del rapporto giuridico, secondo l'art. 874 CCS;
che, in tutti gli altri casi, si dovrebbe prelevare pertanto il tributo intero, con le aliquote previste dall'art. 35 DL TORF;
che, tuttavia, come spiegato nella decisione impugnata, l'autorità di tassazione applica anche alle cartelle ipotecarie l'art. 27 cpv. 3 DL TORF, per il fatto che, sebbene tale disposizione sia per sé volta a regolare l'estensione di pegno a garanzia di mutui ipotecari, viene per costante prassi degli Uffici dei registri applicata anche alle estensioni di pegni immobiliari sotto forma di cartella ipotecaria;
che, in tal modo, alle estensioni delle cartelle ipotecarie viene applicata l'aliquota dell'1‰, anziché quella che giunge fino al 7‰, che è prevista per l'iscrizione delle cartelle;
che, venendo all'esame della fattispecie, si tratta di stabilire se l'atto posto in essere dai ricorrenti, consistito nell'estensione della cartella ad un altro oggetto del pegno e nel contestuale svincolo del primo oggetto, si debba considerare come una mera estensione della cartella preesistente o se costituisca per contro il presupposto per l'emissione di una nuova cartella;
che la dottrina civilistica distingue fra parti costitutive del contratto di pegno e della cartella ipotecaria (pignorante, titolare, credito garantito e oggetto del pegno) e parti non costitutive (modalità di pagamento, disdetta e ammortamento), le quali, a differenza delle prime, possono essere modificate d'accordo fra le parti, senza che sia richiesta la forma dell'atto pubblico (DTF 123 III 97, con riferimento a Leemann, Berner Kommentar, n. 32 ss. all'art. 799 CCS);
che, poi, quando si tratta di far iscrivere una cartella ipotecaria sul proprio fondo, al portatore o intestata al proprietario stesso, non occorre l'atto pubblico ma è sufficiente la richiesta del proprietario presentata in iscritto (art. 20 cpv. 1 Regolamento per il registro fondiario, del 22 febbraio 1910 [RRF; RS 211.432.1]);
che, in tal caso, viene costituito un diritto di pegno immobiliare, che non produce alcun effetto giuridico fintantoché la cartella non viene consegnata ad un creditore, a garanzia di un debito (Wiegand, Die Grundpfandrechte – Die Konzeption des ZGB und ihre Entwicklung in der Praxis, in: Wiegand [a cura di], Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berner Bankrechtstag 1996, Berna 1996, p. 88);
che è allora evidente che, in una simile eventualità, gli unici elementi essenziali della cartella ipotecaria saranno l'identità dell'istante (proprietario del fondo) e l'oggetto del pegno, non essendovi ancora un credito da garantire né, di conseguenza, un creditore;
che, tornando all'esame del caso concreto, fino al settembre 2001 vi era una cartella ipotecaria gravante la part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di __________ __________, ma, in seguito all'istanza presentata congiuntamente da quest'ultimo e dalla __________ __________A, la cartella grava ora solo la part. n. __________RFD di __________, di proprietà della __________ __________;
che la continuità fra la prima e la seconda cartella è determinata solo dalla peculiare procedura adottata dagli istanti: invece di inoltrare un'istanza di iscrizione di una nuova cartella ipotecaria ed eventualmente chiedere la cancellazione della precedente, hanno chiesto all'Ufficio dei registri, con un'unica istanza, l'estensione della cartella al secondo immobile (di proprietà di __________ __________A) e lo svincolo del primo immobile (di proprietà di __________);
che, comunque, badando alla sostanza della situazione giuridica, piuttosto che all'insolita forma adottata, si deve ammettere che la cartella ipotecaria di cui si discute grava un immobile diverso, appartenente ad un proprietario diverso, rispetto alla cartella preesistente;
che, di conseguenza, non essendo possibile fondare la decisione circa l'assoggettamento al tributo sull'identità del documento cartaceo in quanto tale, pare inevitabile basarsi sul suo contenuto;
che, da tale punto di vista, non si vede come possa essere sostenuta la tesi di una identità sostanziale fra due cartelle ipotecarie che si riferiscono a due immobili diversi ed a due proprietari diversi;
che, in tal modo, deve essere esclusa l'applicazione tanto dell'art. 36 DL TORF, che è riservato alle ipotesi in cui il rapporto giuridico esistente venga modificato per le ragioni indicate all'art. 874 CCS, quanto dell'art. 27 cpv. 3 DL TORF, per il fatto che non si è in presenza di una mera estensione della cartella ipotecaria;
che pertanto la decisione dell'autorità di tassazione, che ha assoggettato all'intero tributo l'operazione in discussione, deve essere confermata;
che neppure occorre, a tal fine, invocare la fattispecie dell'elusione fiscale, bastando l'interpretazione della norma giuridica applicabile;
che non può evidentemente essere preso in considerazione l'argomento ricorsuale con cui si sostiene che vi sarebbe sostanziale identità fra i debitori, in considerazione del fatto che la __________ __________ appartiene a __________: un simile argomento disattende completamente la fondamentale distinzione fra persone fisiche e persone giuridiche, propria del sistema giuridico vigente;
che, d'altra parte, non conduce all'accoglimento del ricorso l'ulteriore argomento, secondo cui la prassi dell'autorità fiscale sarebbe facilmente aggirabile, bastando a tal fine non far coincidere nel tempo l'istanza di estensione e quella di svincolo della cartella;
che, premesso che non deve ora essere deciso il trattamento fiscale di un ipotetico caso di estensione della cartella, va comunque fatto notare ai ricorrenti che nulla impedisce all'autorità fiscale di valutare essa stessa se, ed in quale misura, un'estensione della cartella, seguita dallo svincolo del precedente oggetto del pegno, non costituisca un'elusione d'imposta;
che, infatti, un modo di procedere come quello suggerito dai ricorrenti potrebbe anche garantire l'esenzione della prima operazione (estensione), ma ciò non basterebbe ad escludere che possa poi essere assoggettata al bollo, qualora si verifichi dopo un lasso di tempo più o meno breve, il successivo svincolo del precedente oggetto dalla cartella da poco estesa;
che una simile prassi, che fa dipendere le conseguenze giuridiche dal tempo intercorso fra due eventi determinanti, non è del resto insolita nel diritto tributario: si pensi al cosiddetto "termine di attesa", introdotto dall'amministrazione fiscale per limitare il differimento dell'imposizione delle riserve occulte, in seguito alla trasformazione dell’impresa di persone in impresa di capitali, allorché il titolare o i soci dell’impresa trasformata diventano di solito dipendenti della nuova società e, detenendo le quote di partecipazione della nuova impresa nella loro sostanza privata, sarebbero nella condizione di poter vendere le quote di partecipazione e conseguire un utile in capitale esente dall’imposta sul reddito, in quanto relativo a beni privati;
che, proprio per evitare tale conseguenza, la prassi esige che il requisito del mantenimento delle quote di partecipazione, che costituisce presupposto per beneficiare del differimento dell’imposizione, si protragga per cinque anni dopo la trasformazione, sicché, se il socio della neocostituita impresa di capitali vende in tutto o in parte le quote di partecipazione nei cinque anni che seguono la trasformazione, le riserve occulte esistenti nell’impresa personale devono essere imposte (ASA 68 p. 74; inoltre Locher, Kommentar zum DBG [Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer], I parte, Therwil/Basilea, 2001, art. 19 LIFD, n. 28, pp. 432-433);
che è certo auspicabile, di fronte ad una base legale tanto vaga, una presa di posizione dell'autorità fiscale, che indichi ai contribuenti, in modo chiaro, la propria prassi;
che, infine, quanto alle considerazioni dei ricorrenti, in merito ai vari "motivi di ordine imprenditoriale" che dimostrerebbero il carattere "non anomalo" della condotta di chi, come loro, estende la cartella ad un altro fondo e procede poi allo svincolo, invece di chiedere l'emissione di una nuova cartella, va detto semplicemente che esse non possono condurre a negare che vi sia comunque un nuovo rapporto giuridico e non una semplice modifica di quello esistente;
che l'esito del ricorso comporta che siano poste a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti, in solido.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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