AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.30
Data decisione, Autorità: 02.04.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00030
Lugano 2 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002
in materia di: tassa iscrizione a RF
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: st.leg. avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'Ufficio dei registri di Locarno assoggettava il suddetto trapasso immobiliare alla tariffa per le operazioni a registro fondiario, commisurando il tributo in fr. 118'907.-, con decisione del 29 agosto 2001.
La fondazione acquirente impugnava la decisione in questione, con reclamo dell'11 settembre 2001, argomentando di avere diritto all'esenzione dal tributo, quale persona giuridica che persegue uno scopo di pubblica utilità. Il reclamo veniva respinto dall'Ufficio dei registri, con decisione del 13 settembre 2001, con la quale veniva attirata l'attenzione sull'attività economica esercitata dalla reclamante ed anche sulla decisione negativa emanata dalla Divisione delle contribuzioni, cui era stata chiesta l'esenzione dalle imposte dirette.
La Sezione del registro fondiario e di commercio respingeva il gravame, con decisione del 7 febbraio 2002. In particolare, secondo l'autorità di ricorso, non sarebbe adempiuto il requisito della pubblica utilità, essendo l'attività esercitata dalla ricorrente di carattere essenzialmente commerciale e non essendo sufficiente a giustificare l'esenzione la semplice corresponsione di sussidi.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ Ticino ripropone la richiesta di esenzione dal tributo di iscrizione a Registro fondiario. Sottolinea di essere sussidiata dalla Confederazione, nell'ambito di una normativa che subordina espressamente i sussidi al carattere di pubblica utilità. Osserva inoltre di beneficiare dell'esonero fiscale in altri Cantoni.
L'art. 954 cpv. 1 CC, che conferisce ai Cantoni il diritto di prelevare delle tasse per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni geometriche, lascia loro ampia libertà nel prevedere gli emolumenti (tasse di cancelleria, tasse amministrative) da prelevare e non limita la loro sovranità in materia fiscale, al punto che sono liberi di prevedere in questo ambito il prelievo di un tributo misto ("Gemengsteuer") risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta mirante ad aumentare le entrate dell'erario (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.1, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1994 II n. 16t consid. 3a con rinvii; Sentenza del Tribunale federale n. ./__________ del 3 aprile 2000 in re U., consid. 2a).
È il caso della tassa prevista dall'art. 11 del decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel RF, del 9 settembre 1941, testo unico del 21 luglio 1966 (DL TORF), considerata dalla costante giurisprudenza di questa Camera un tributo misto con carattere di tassa amministrativa e di imposta sulle mutazioni ("Handänderungssteuer"), che colpisce il trasferimento civile della proprietà di un fondo indipendentemente dalle conseguenze economiche che ne derivano e che si configura quindi come una vera e propria imposta indiretta sul traffico giuridico (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.2-3, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1997 II n. 15 consid. 2b, con riferimenti; RDAT 1994 II n. 16t, consid. 3b; Sentenza del Tribunale federale n. ./__________ del 3 aprile 2000 in re U. consid. 2b, con ampi riferimenti alla dottrina).
La ricorrente è una fondazione il cui scopo statutario consiste nel promuovere la costruzione di abitazioni e l'urbanizzazione dei terreni necessari, nonché di ridurre i costi d'abitazione, segnatamente le pigioni, e di agevolare l'accesso alla proprietà di appartamenti e case famigliari.
In particolare, la fondazione acquista immobili, perlopiù in forma di proprietà per piani, e li concede in locazione ad inquilini che concedono a loro volta un mutuo alla fondazione. In caso di rescissione della locazione e se il contratto è durato in tempo determinato, i locatari hanno diritto ad una parte del maggior valore dell'appartamento.
5.1.
Per l'art. 16 § 3 DL TORF, sono esenti da qualsiasi tassa i trapassi per eredità, donazione o fondazione a favore di istituti di pubblica beneficienza o scolastici aventi sede nel Cantone ed i trapassi di immobili destinati alla costruzione o all’ampliamento o restauro di edifici adibiti al culto e quelli relativi a fondazioni di pubblica utilità.
5.2.
Perché possa beneficiare dell'esenzione, la legge richiede dunque che il trapasso immobiliare si riferisca a fondazioni di pubblica utilità. I presupposti sono cioè due:
in primo luogo, si richiede che al trasferimento immobiliare partecipi una persona giuridica costituita nella forma della fondazione;
in secondo luogo, quest'ultima deve perseguire uno scopo di pubblica utilità.
Quanto al primo requisito, esso è indubbiamente adempiuto, essendo la ricorrente una fondazione. Rimane pertanto da verificare l'adempimento dell'ulteriore requisito, costituito dallo scopo di pubblica utilità.
5.3.
La nozione di "pubblica utilità" rinvia a quanto previsto dalla legislazione sulle imposte dirette. In particolare, secondo l'art. 65 lett. f LT, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico.
Con la suddetta disposizione, il diritto ticinese si è conformato all’art. 23 cpv. 1 lett. f della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, del 31 agosto 1992 (LAID; RS 642.14), che ha ripreso a sua volta la regolamentazione prevista dall'art. 56 lett. g della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11). La nozione di "scopi esclusivamente di utilità pubblica", quale motivo d'esenzione fiscale, era del resto già considerata dall'art. 16 cifra 3 dell'ormai abrogato decreto concernente l'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD).
5.4.
Una persona giuridica persegue scopi esclusivamente di utilità pubblica quando fornisce prestazioni in modo disinteressato, nell'interesse generale, a favore di una cerchia in linea di principio illimitata di destinatari (Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, art. 56 LIFD, n. 28 ss.).
Persegue invece scopi pubblici se adempie compiti strettamente legati agli scopi statali (Greter, op. cit., art. 56 LIFD, n. 35 ss.). Ciò non si verifica, di solito, se mira principalmente a scopi lucrativi, ancorché al servizio di fini di interesse pubblico. Un esonero, almeno parziale, è tuttavia possibile se le sono conferiti compiti di interesse pubblico mediante un atto di diritto pubblico (per esempio una legge), se sottostà ad una certa sorveglianza da parte della collettività pubblica e se i suoi fondi propri sono destinati dagli statuti in modo esclusivo e irrevocabile ai suoi fini di pubblico interesse, che essa realizza inoltre effettivamente (cfr. Tribunale federale, 2 aprile 2001, in StE 2001 B 71.63 n. 17 = ASA 70 p. 294; Tribunale federale, 30 aprile 2001, in StE 2001 B 71.63 n. 19 = RF 2001 p. 517 = DTF 127 II 113 = RDAF 57/2001 p. 33 = BN 2001 p. 147, con riferimento a: ASA 63, p. 138 ss., pp. 141-142; inoltre Greter, op. cit., art. 56 LIFD, n. 39; Simonek, Steuerbefreiung und Privatisierung, in ST 2000, p. 230 ss.; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Ergänzungsband, Zurigo 2000, art. 56 LIFD, n. 11a).
5.5.
Il Tribunale federale si è occupato dell'esenzione dalle imposte dirette di fondazioni attive nel settore della promozione dell'accesso all'alloggio in due occasioni.
5.5.1.
Nella prima (sentenza del 20 giugno 1986, cfr. DTF 112 Ib 20), ha ammesso che persegue uno scopo pubblico una fondazione "d'intérêt communal public" secondo l'art. 27 lett. h della legge ginevrina sull'amministrazione dei comuni, costituita nella forma di uno stabilimento di diritto pubblico cantonale ex art. 59 CC. La ricorrente offriva appartamenti, a condizioni sensibilmente più vantaggiose di quelle praticate sul mercato libero, in modo tale che gli inquilini con redditi modesti potessero trovare alloggio a condizioni accettabili e sottraendosi alla speculazione. L'Alta Corte ha espressamenrte sottolineato le differenze rispetto ad imprese private che offrono lo stesso tipo di prestazioni: oltre alla natura di diritto pubblico della ricorrente, quest'ultima poteva garantire una destinazione durevole degli immobili allo scopo pubblico.
5.5.2.
In un secondo caso (sentenza del 28 ottobre 1988, in ASA 59 p. 464), ove si trattava invece di una fondazione costituita da architetti, il Tribunale federale pur ribadendo che la promozione di case d'abitazione a carattere sociale è senza dubbio nell'interesse della comunità, ha poi precisato che, se tuttavia una fondazione esercita un'attività sul piano economico od incoraggia certi settori dell'economia, essa non soddisfa le esigenze della esclusiva utilità pubblica. Ha perciò confermato che, se tale scopo è perseguito da comuni, enti di diritto pubblico o stabilimenti, allora il reddito e la sostanza devoluti a tal fine possono essere esonerati dalle imposte. Se invece sono persone giuridiche private ad occuparsi dell'edilizia sociale od a promuoverla, si può certo sostenere che ciò avviene nell'interesse della collettività, tanto è vero che si tratta anche di un compito statale. Ma non ne discende automaticamente l'esenzione fiscale. Infatti, spesso, società edili, investendo capitali nell'edilizia abitativa sociale, tutelano nel contempo i propri interessi o, se si tratta di società cooperative, quelli dei propri soci, per i quali realizzano le abitazioni ASA 59 p. 464, consid. 3d). Nel caso in questione, secondo il Tribunale federale, a causa della vicinanza tra la fondazione ricorrente e la cooperativa edilizia cui era legata, doveva essere escluso il perseguimento di una esclusiva pubblica utilità, poiché, se all'attività della fondazione sono legati interessi propri diretti di imprese ad essa vicine, l'esenzione non può entrare in considerazione (ASA 59 p. 464, consid. 3e).
5.5.3.
Come si vede, perché una persona giuridica privata sia esentata dall'imposta, non basta che sia adempiuta la condizione oggettiva, costituita dall'esercizio di un'attività che serve alla collettività o al benessere pubblico, ma deve essere prestata particolare attenzione alla condizione soggettiva, secondo la quale il perseguimento di un simile scopo deve avvenire in modo disinteressato. Il che significa che l'ente in questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di lucro e fondandosi sull'importante sacrificio dei suoi membri (Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, tesi, Tolochenaz 1992, p. 118 e segg. con numerosi rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
5.5.4.
Può ancora essere menzionata una sentenza del Tribunale federale, che, pur riferendosi ad una nozione diversa da quella di "pubblica utilità", concerne comunque l'esenzione delle persone giuridiche che si occupano di promuovere l'accesso all'alloggio. In alcuni cantoni, infatti, le società che sono soggette all'imposta minima, possono esserne esentate qualora adempiano compiti "nell'edilizia abitativa sociale". Ebbene, in un caso lucernese, una cooperativa che beneficiava di sussidi nel quadro della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) aveva chiesto l'esenzione dall'imposta minima. Il Tribunale federale ha confermato la decisione negativa cantonale, definendo non arbitraria un'interpretazione restrittiva della suddetta norma, secondo cui il carattere "sociale" dell'attività non dipende dal solo fatto che essa possa beneficiare di sussidi, ma presuppone altresì che gli inquilini possano beneficiare della riduzione suppletiva prevista dall'art. 42 LCAP. Sarebbe dunque "sociale" solo la locazione di appartamenti a favore di persone meno abbienti (Tribunale federale, 12 novembre 1999, in RF 2000 p. 105; v. anche, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo del 13 marzo 1991, in SGGVP 1991, p. 22).
5.6.
Esaminando il caso della ricorrente alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, non si può considerare di pubblica utilità l'attività che essa esercita.
La ricorrente non adempie infatti chiaramente i presupposti dell'altruismo e del disinteresse. Basti dire che essa è stata costituita, fra gli altri, da istituti di credito e assicurativi e da persone attive nel settore edile, che intendevano certamente trarre dei benefici economici dalla creazione della fondazione. In particolare, lo statuto garantisce ai fondatori il diritto di essere rappresentati in seno al consiglio. In tal modo, si avvicina notevolmente alla fondazione che era al centro della sentenza del Tribunale federale citata in precedenza (v. supra, consid. 5.5.2.). Inoltre, non risulta che gli inquilini cui la ricorrente si rivolge debbano adempiere i requisiti per la "riduzione suppletiva". Anzi, condizione per poter prendere in locazione gli appartamenti della fondazione è che i locatari le concedano un mutuo. Essi devono pertanto avere una certa disponibilità di denaro.
Il fatto che l'attività sia di "pubblica utilità" secondo l'art. 51 LCAP non è dunque significativo, proprio alla luce dell'interpretazione restrittiva che la giurisprudenza propone in relazione alla "esclusiva pubblica utilità" del diritto tributario.
Non a caso, del resto, la Divisione delle contribuzioni ha negato alla ricorrente l'esonero dalle imposte dirette (cfr. decisione del 30 giugno 1994, confermata con scritto del 1° dicembre 1998).
5.7.
C'è, infine, un'ultima questione che può essere lasciata aperta, considerato l'esito del ricorso, e che è del resto difficile da risolvere, data la totale mancanza di materiali legislativi che permettano di ricostruire la volontà del legislatore, concerne l'interpretazione sistematica dell'art. 16 § 3 DL TORF.
La disposizione in questione esonera infatti "i trapassi per eredità, donazione o fondazione a favore di istituti di pubblica beneficienza o scolastici aventi sede nel Cantone ed i trapassi di immobili destinati alla costruzione o all’ampliamento o restauro di edifici adibiti al culto e quelli relativi a fondazioni di pubblica utilità".
Orbene, interpretando letteralmente la norma, si dovrebbe concludere che l'esenzione sia limitata ai trapassi a titolo gratuito (eredità, donazione, fondazione) quando acquirente è un istituto di pubblica beneficenza o scolastico, ma che sia più estesa, concernendo genericamente i "trapassi di immobili" – compresi quindi quelli a titolo oneroso – quando acquirente è una chiesa o una fondazione di pubblica utilità.
Una simile esegesi sarebbe tuttavia poco comprensibile, poiché favorirebbe alcuni beneficiari rispetto ad altri. Inoltre, solleverebbe anche un dubbio circa la coerenza dell'intera normativa di cui si discute. Infatti, non può essere ignorato il fatto che l'art. 16 DL TORF disciplina l'assoggettamento al tributo delle donazioni (il primo capoverso stabilisce infatti che "per le iscrizioni di donazioni di proprietà immobiliari sarà prelevata la tassa di un franco per cento per qualsiasi valore"). Non solo: ai "casi di esenzione", il decreto legislativo dedica un capitolo apposito (il quinto), composto di due articoli (38 e 39). Esso prevede, in particolar modo, l'esenzione delle iscrizioni "richieste nell'esclusivo interesse dello Stato" (art. 38 lett. a DL TORF). Ma, poi, addirittura, l'art. 38 § DL TORF prevede che le iscrizioni richieste nell'esclusivo interesse di Comuni, patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone siano soggette alla metà della tassa. Se si interpretasse l'art. 16 nel senso che estende l'esenzione anche ai trapassi a titolo oneroso, ne discenderebbe la conseguenza che la vendita ad una chiesa o ad una fondazione sarebbe favorita rispetto a quella ad un comune o ad un altro ente pubblico del Cantone.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve anche essere respinto, nella misura in cui è indirizzato contro la decisione relativo alle tasse d'iscrizione delle cartelle ipotecarie. L'art. 16 § 3 DL TRF non può infatti trovare applicazione neppure a tale riguardo, tanto più che si riferisce comunque solo alla tassa di iscrizione di trapassi immobiliari.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 5'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 5'100.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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