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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.17
Data decisione, Autorità: 13.03.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00017
Lugano 13 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2002
in materia di: IC/IFD 2001/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, vedovo, vive a __________ con i due figli minorenni;
che con la famiglia del contribuente vive anche la madre __________, nata nel 1933;
che nella dichiarazione d'imposta il contribuente ha chiesto la deduzione di fr. 8'000.- per l’IC e di fr. 5'100.- per l’IFD per persona a carico, in quanto provvederebbe al mantenimento della madre;
che nella notifica di tassazione del 12 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione gli ha negato la chiesta deduzione;
che il reclamo presentato dal contribuente è stato respinto con decisone del 28 gennaio 2002, poiché la madre del contribuente si occuperebbe dell'economia domestica, per cui l'aiuto datole sarebbe equiparabile a un salario in natura;
che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente rinnova la richiesta di deduzione di fr. 8'000.- per l’IC e di fr. 5'100.- per l’IFD per l'aiuto prestato alla madre;
che in occasione dell'udienza del 7 marzo 2002, dopo aver approfonditamente interrogato il ricorrente sugli aiuti forniti all’anziana madre, per la quale, oltre a provvedere al quotidiano sostentamento (vitto e alloggio), si assume anche le spese di assicurazione contro la malattia, come pure la franchigia e la partecipazione ai costi ricorrenti per la cura dell’affezione cardiaca, si è convenuto di concedere la deduzione per persona bisognosa a carico;
che la presenta causa viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 gennaio 2002 è riformata nel senso che al ricorrente viene concessa la deduzione di fr. 8'000.- per l’IC e di fr. 5'100.- per l’IFD per persona bisognosa a carico.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggio.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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