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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.16
Data decisione, Autorità: 13.03.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00023
Lugano 13 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2002
in materia di: IC 2001/02
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di un importo di fr. 13'000.- per persone bisognose a carico per l’IC e di fr. 5'100.- per l’IFD, poiché avrebbero provveduto al mantenimento di __________ __________ (fr. 7'385.-) e di Serafina Lepori, nata nel 1909 e deceduta nel 2001 (fr. 6'000.-).
Nella notifica della tassazione del 22 ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città negava la chiesta deduzione.
1.2.
I contribuenti presentavano reclamo in tempo utile rinnovando la richiesta che venisse concessa loro la deduzione per persone bisognose a carico.
L’Ufficio di tassazione con decisione del 21 gennaio 2002 respingeva il reclamo in materia di IC, poiché l’aiuto prestato non avrebbe raggiunto la cifra richiesta per ciascuna delle due persone assistite. Per l’IFD invece il reclamo veniva accolto e veniva quindi concessa la deduzione massima prevista dalla legge di fr. 10'200.-.
Lo scritto veniva trasmesso a questa camera perché lo consideri come ricorso presentato in tempo utile contro la decisione su reclamo.
Come risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è ammesso soltanto se l'aiuto è almeno pari o supera l'importo annuo della deduzione (CDT n. ..__________ del 27 giugno 2001 in re E. P.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, cifra 1.3.1., p. 2). Se l'aiuto non raggiunge almeno l'importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (I. Baumgartner, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, commento all'art. 35 LIFD, p. 434; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383). In altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti per la deduzione (E. Bosshard/ H.R. Bosshard/ W. Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 196).
4.1.
In una sola occasione la giurisprudenza ha in passato ammesso un'eccezione. Il Tribunale d'appello del Canton Sciaffusa ha concesso la deduzione nel caso di una coppia di coniugi conviventi, che dal profilo economico forma un'unità, quando la prestazione è stata effettuata a favore di entrambi o non può essere provato che il beneficato sia soltanto uno dei coniugi. In un simile caso non occorre che l'ammontare delle prestazioni superi il doppio della deduzione consentita dalla legge, ma è sufficiente, per poter beneficiare di una (sola) deduzione, che raggiunga almeno l'importo di una singola deduzione (StE 1991 B 29.3 Nr. 11, citata anche in Locher, Kommentar zum DGB, I, Therwil/Basilea 2001, p. 884 e da Baumgartner in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesegetz über die direkte Bundessteuer, I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, p. 432).
È stato tuttavia ribadito il principio che il sostegno a due singole persone per un ammontare pari ad almeno la metà dell'ammontare della deduzione non è idoneo a giustificare la concessione di una deduzione (StE 1991 B 29.3 Nr. 11).
4.2.
Non si giustifica quindi di estendere l'eccezione al caso in cui a essere beneficate sono due persone diverse, quando l'ammontare del sostegno non attinge in nessuno dei due casi l'importo minimo di una deduzione, non solo perché le eccezioni vanno interpretate, per costante giurisprudenza, in senso restrittivo, ma anche e soprattutto perché una simile interpretazione colliderebbe con la lettera della norma, per la quale l'aiuto prestato deve attingere "per ogni persona" la soglia minima della singola deduzione.
4.3.
Questa Camera non può fare a meno di sottolineare l'effetto, per certi versi paradossale, di quello che prima facie può apparire un atto di generosità fiscale del Legislatore. L'innalzamento dell'importo della deduzione per persone bisognose finisce per innalzare automaticamente anche la soglia di deducibilità, dal momento che la legge esige che " l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione", e ridurre quindi il numero dei beneficiari, escludendo dal beneficio della deduzione soprattutto quei contribuenti che per la loro situazione economica non sono in grado di erogare un sostegno così elevato alle persone bisognose che aiutano.
4.4.
Per quanto precede, questa Camera non può quindi accogliere il ricorso, proprio in considerazione del tenore della norma applicabile. Spetterà semmai al legislatore trovare soluzioni più adeguate, nel rispetto comunque del principio che vieta oggi di introdurre nella legislazione cantonale norme disarmonizzanti.
Della particolarità del presente caso questa Camera terrà tuttavia conto limitandosi a prelevare la tassa di giustizia minima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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