AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.2002.15
Data decisione, Autorità: 01.02.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00015
Lugano 1 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2002
in materia di: Revisione IC/IFD 93/94 intermedia e IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, 6900 Lugano,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Fino al 30 aprile 1993, __________ __________, di nazionalità polacca, fu impiegato presso il Ristorante __________. __________ di __________. Da maggio 1993 a gennaio 1994 beneficiò delle indennità di disoccupazione, mentre dal 1° febbraio 1994 al 30 aprile 1994 gestì l'edicola __________ a __________. Tra luglio e agosto 1994 lavorò quale cameriere presso l'albergo __________ di __________. Da agosto a novembre 1994 fu ancora a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nel settembre 1994 aprì un telechiosco, diventando indipendente: tra settembre e ottobre 1994 percepì fr. 6'378.55, mentre dal 15 ottobre al 31 dicembre 1994 fr. 10'117.70.
2.1.
Con decisione del 19 ottobre 1998, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città notificava al contribuente una tassazione intermedia a far tempo dal 1. settembre 1994 fino al 31 dicembre 1994, per mutamento dell’attività. Il reddito aziendale era commisurato in fr. 52'000.‑ ed il reddito imponibile in fr. 44’480.- per l’IC e fr. 45'050.- per l'IFD.
La decisione di tassazione 1995/96 notificata il 19 ottobre 1998 al ricorrente riportava il reddito aziendale di fr. 52'000.‑. Dalla motivazione della decisione si evince che il reddito professionale o aziendale era stato rettificato sulla base degli elementi noti all'autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d'utile medio valido per aziende del ramo.
Il contribuente impugnava entrambe le decisioni con reclamo all’autorità di tassazione.
2.2.
Nella dichiarazione d'imposta 1997/98, il ricorrente esponeva un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 35'087.‑ per il 1995 e fr. 25'255.‑ per il 1996, da cui aveva dedotto le spese sostenute per la pubblicità e le spese professionali.
Con decisione del 19 ottobre 1998, l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione 1997/98, commisurando il reddito aziendale in fr. 52'000.- ed il reddito imponibile in fr. 44’480.- per l’IC ed in fr. 44'900.- per l’IFD. La motivazione spiegava che la tassazione 1997/98 era stata determinata in base agli elementi noti all'autorità fiscale, e cioè sul reddito aziendale determinato in sede di tassazione intermedia 1993/94.
Anche la decisione di tassazione 1997/98 veniva impugnata mediante reclamo davanti all'autorità fiscale.
2.3.
Nel corso di un’udienza, tenutasi l’11 marzo 1999 dinanzi all'Ufficio di tassazione, il reclamante sottoscriveva un verbale, secondo cui, «dopo discussione, di comune accordo» il reddito aziendale annuo veniva definito in fr. 44'000.‑. Tale importo era determinato considerando il reddito lordo di ventotto mesi, dal 1. settembre 1994 al 31 dicembre 1996, dedotte le spese aziendali documentate e riportato a dodici mesi. L’accordo era completato con la precisazione che tale reddito valeva per la tassazione intermedia 1993/94 e per le successive tassazioni ordinarie 1995/96 e 1997/98.
2.4.
Con tre distinte decisioni, notificate al contribuente il 19 aprile e il 10 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione evadeva i reclami, riducendo il reddito aziendale a fr. 44'000.-. La motivazione addotta dall'autorità fiscale era «reclamo definito in sede di audizione».
2.5
Con sentenza del 21 luglio 1999, il ricorso presentato dal contribuente contro le decisioni su reclamo relative alle tassazioni intermedia 1993/94 e ordinarie 1995/96 e 1997/98 veniva respinto nella misura in cui concerneva la tassazione intermedia IC/IFD 1993/94 e la tassazione ordinaria IC/IFD 1995/96 e accolto invece per quanto riguarda la successiva tassazione ordinaria IC/IFD 1997/98 nel senso che gli atti del procedimento venivano retrocessi all'Ufficio di tassazione perché calcolasse l'utile aziendale sulla sola media annua dei redditi del periodo di computo 1995/96.
L'accordo intervenuto tra Ufficio di tassazione e contribuente sull'estensione del lasso di tempo in base al quale stabilire l'utile imponibile è stato considerato non pregiudizievole per il ricorrente, ma addirittura apprezzabile, poiché l’inclusione dell’ esercizio 1996 nel periodo di computo è avvenuta nell’interesse del ricorrente, il reddito del 1996 essendo stato inferiore a quello del 1995. Inoltre, alla luce di dottrina e giurisprudenza, l'accordo su questo punto è anche stato considerato conforme alla legge e vincolante per il contribuente. L'accordo è invece stato considerato privo d'effetto per la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, poiché estendeva in contrasto con la legge il periodo di computo anche all'anno 1994.
Nel citato giudizio, al consid. 6.3. si osservava testualmente:
È senz’altro vero, come addotto dall’AFC, che l’accordo transattivo sottoscritto l’11 marzo 1999 fra fisco e contribuente è illegittimo, nella misura in cui si riferisce alla tassazione per il periodo fiscale 1997/98. L’accordo non può pertanto produrre effetto, non essendo ammissibile una transazione che deroghi alla legge.
Non si vede peraltro perché sia l’intero accordo a dover essere annullato. Come si è già avuto modo di precisare in precedenza, per quanto attiene alla definizione del lasso di tempo da assumere per il calcolo del reddito per la tassazione intermedia e per quella successiva, l’accordo raggiunto dalle parti si deve considerare non solo legittimo ma anche condivisibile nelle premesse e negli esiti, dal momento che esso si riferisce ad un aspetto sul quale all’autorità fiscale spetta un notevole margine di apprezzamento. Inoltre, come già sottolineato, l’accordo in discussione ha permesso di raggiungere una soluzione che si presenta senz’altro vantaggiosa per il contribuente. Non è d’altronde immaginabile una soluzione ancor più favorevole al ricorrente, se anche si annullassero le decisioni e si rinviassero gli atti all’autorità fiscale.
Il 23 ottobre l'Ufficio di tassazione invitava il contribuente a prendere atto della sentenza 21 luglio 1999, passata incontestata in giudicato, con cui la CDT aveva definitivamente stabilito l'utile imponibile delle tassazioni IC/IFD 1993/94 (intermedia) e IC/IFD 1995/96.
Non contento, il 2 gennaio 2002 il contribuente si rivolgeva nuovamente all'Ufficio di tassazione, contestando il computo della tassazione ordinaria IC/IFD 1995/96, poiché nello stesso sarebbero stati aggiunti quattro mesi del 1994 e inoltre non si sarebbe correttamente tenuto conto del costo dell'affitto della parte destinata ad ufficio, pari a un mezzo e non solo a un quarto. Non contesta per contro la tassazione IC/IFD 1997-98, la cui correttezza viene esplicitamente ammessa.
Questo scritto veniva trasmesso dall'Ufficio di tassazione a questa Camera quale domanda di revisione della sentenza del 21 luglio 1999.
Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
5.1.
Gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda. La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD).
5.2.
In materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.).
È infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione.
Anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39)
5.3.
La decisione di cui è chiesta la revisione è la sentenza del 19 luglio 1999 di questa Camera.
La Camera di diritto tributario è quindi competente ad entrare nel merito dell'istanza di revisione.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
6.2.
Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).
6.3.
Questa Camera ha così negato la revisione di una propria sentenza a due contribuenti che, dopo che il loro ricorso alla Camera di diritto tributario era stato respinto, sostenevano l'inesattezza del calcolo degli utili da commercio professionale di immobili, limitandosi peraltro a contestare l'utilizzazione, da parte dell'autorità fiscale, di conteggi dei costi di carattere provvisorio (CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in re L.E.).
Non diversamente, la CDT ha negato a un contribuente residente all'estero, che, nell'ambito di una procedura di contravvenzione e di ricupero d' imposta, aveva sottoscritto una transazione con l' autorità fiscale, in merito all' ammontare degli importi sottratti, e aveva dato il proprio consenso al versamento, da parte della banca presso cui erano aperti i suoi conti, dell' importo dovuto al fisco, la revisione della decisione che ne era scaturita, invocando il fatto che, a suo dire, gli sarebbe stato impedito di esercitare tempestivamente il diritto di ricorso, essendo già intervenuta l' esecuzione della decisione stessa (CDT n. .. __________ del 3 marzo 2000 in re C.M., confermata dal tribunale federale con STF del 3 novembre 2000).
L'istante aveva impugnato la tassazione intermedia IC/IFD 1993/94 e la tassazione ordinaria IC/IFD 1995/96 con ricorso a questa Camera, contestando sostanzialmente l'utile imponibile che era stato concordato con l'Ufficio di tassazione.
Ora, nella presente istanza non viene invocato il benché minimo fatto nuovo o nuovo mezzo di prova, ma ci si limita a rimettere in discussione quanto concordato con l'Ufficio di tassazione e confermato con sentenza di questa Camera passata incontestata in giudicato.
Non solo, la sentenza passata incontestata in giudicato di questa Camera aveva confermato la validità, per i periodi fiscali IC/IFD 1993/94 (intermedia) e 1995/96, dell'accordo che il contribuente medesimo aveva sottoscritto con il fisco in relazione all'utile aziendale, sottolineando per altro come esso, sulla base degli atti, gli fosse favorevole. Una diversa soluzione avrebbe infatti addirittura comportato un peggioramento della tassazione.
In assenza quindi di chiari "nova", ovvero di fatti nuovi o di nuovi mezzi di prova che il contribuente, facendo uso della diligenza da lui esigibile, non aveva potuto precedentemente addurre o produrre, una revisione di una sentenza passata incontestata in giudicato per di più sulla base di un accordo consensuale intercorso tra contribuente e fisco, si avvera improponibile nel merito.
L'istanza di revisione è conseguentemente respinta. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico degli istanti.
Questa Camera vuole attirare l'attenzione del ricorrente, qualora si trovasse in gravi difficoltà finanziarie, sulla possibilità di presentare una domanda di condono.
L'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.
Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
L'istanza di revisione è respinta.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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