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Numero d'incarto: 80.2002.14
Data decisione, Autorità: 01.03.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00014
Lugano 1 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, in data 20 dicembre 2000, i coniugi __________ e __________ __________ alienavano a __________ __________ di __________ la PPP n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 250'000;
che, non avendo gli alienanti inoltrato il formulario per la dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava loro la tassazione d'ufficio dell'imposta in questione, commisurando l'utile imponibile in fr. 44'688 e l'imposta in fr. 3'453.50;
che, il 25 ottobre 2001, i contribuenti impugnavano la decisione in questione, facendo valere un valore di investimento di fr. 250'307, cui si aggiungevano altre spese, con la conseguenza che risultava una perdita complessiva di fr. 13'744;
che, con decisione del 27 dicembre 2001, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, ammettendo in deduzione la provvigione pagata al mediatore, e riduceva in tal modo l'imponibile a fr. 33'917 e l'imposta a fr. 2'713.35;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ribadiscono di avere conseguito una perdita, avendo acquistato l'appartamento per fr. 250'307;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT);
che il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito: non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata;
che, per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59);
che l'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento e che quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);
che, tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT);
che, nella fattispecie, il calcolo dell'utile imponibile è complicato dal fatto che gli alienanti dell'appartamento sono due e che uno di essi ha comperato l'oggetto di cui si tratta in due momenti successivi:
• __________ __________ aveva infatti acquistato l'intero condominio di __________ nel 1985, in comproprietà (un terzo ciascuno) con i signori __________ e __________, al prezzo di fr. 2'150'000;
• nel 1988, __________ e __________ avevano venduto i loro due terzi dei millesimi non ancora rivenduti (870 ‰) ai coniugi __________, i quali erano divenuti proprietari nella misura di un mezzo ciascuno;
che la prima conseguenza di ciò è che l'Ufficio di tassazione non avrebbe dovuto emettere un'unica tassazione, nei confronti dei coniugi alienanti, bensì due distinte tassazioni, essendo i coniugi imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti (art. 127 cpv. 2 LT) ed essendo del resto ben diversi utile imponibile e aliquota applicabile nei due casi;
che, venendo alla tassazione che si riferisce alla moglie, __________ __________, essa ha per oggetto la vendita della quota di un mezzo (precisamente, dei 3/6) della PPP n. __________, acquistata il 28 settembre 1988 per fr. 80'766;
con il ricorso, la contribuente fa valere ulteriori costi di investimento, rispetto a quelli ammessi dall'autorità di tassazione;
che tali spese sono tuttavia già state prese in considerazione dall'Ufficio di tassazione, il quale le ha ammesse in deduzione solo in minima parte, in considerazione del loro preponderante carattere di costi di manutenzione;
che il calcolo dell'imponibile relativo alla signora __________ si presenta allora come segue:
valore di alienazione 125'000
valore d'investimento deducibile:
valore di acquisto - 80'766
costi di costruzione e di miglioria - 1'122
costi di acquisto e di vendita - 2'476
provvigioni versate - 6'719 91'083
utile imponibile totale 33'917
che il calcolo dell'utile relativo alla quota di un mezzo venduta da __________ __________ deve invece essere suddiviso in due parti, in considerazione del fatto che egli ne ha acquistato solo 1/6 nel 1988, essendo già proprietario di 1/3 dal 1985;
che ciò implica che il valore di alienazione debba essere suddiviso in tale proporzione: 1/3 di 250'000 (dunque, fr. 83'333), per la quota acquistata nel 1985, e 1/6 di 300'000 (dunque, fr. 41'667), per la quota acquistata nel 1988;
che il calcolo dell'utile relativo alla quota acquistata nel 1988 dal signor __________ appare pertanto il seguente:
valore di alienazione 41'667
valore d'investimento deducibile:
valore di acquisto - 26'922
costi di costruzione e di miglioria - 374
costi di acquisto e di vendita - 825
provvigioni versate - 2'240 30'361
utile imponibile totale 11'306
che, su questo punto, la decisione impugnata deve conseguentemente essere riformata a sfavore del ricorrente, per il fatto che il calcolo su cui si è fondato l'Ufficio di tassazione appare inficiato da un errore: il valore di acquisto del 1988, che ammontava complessivamente a fr. 2'266'666, è stato suddiviso correttamente per il numero dei millesimi corrispondenti all'intera comproprietà per piani (870‰), ma è poi stato moltiplicato per 2/6 anziché per 1/6;
che il valore di acquisto della quota di 1/6 acquistata da __________ __________ nel 1988 ammonta dunque non a fr. 53'844, come stabilito dall'Ufficio di tassazione, bensì a fr. 26'922;
che, secondo l'art. 230 cpv. 1 LT, la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata;
che, poi, per l'art. 230 cpv. 2 LT, la Camera prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;
che, sulla base di quest'ultima disposizione, il presidente della Camera ha scritto ai ricorrenti, in data 6 febbraio 2002, prospettando loro la reformatio in peius ed attirando espressamente la loro attenzione sul tenore dell'art. 228 cpv. 3 LT, secondo cui il ricorrente ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento;
che, per tutta risposta, i ricorrenti hanno inviato una lettera, dopo la scadenza del termine assegnato loro, limitandosi a ribadire di avere subito una perdita;
che nulla si oppone pertanto alla modifica della tassazione nel senso indicato in precendenza;
che, infine, quanto alla quota di un terzo acquistata da __________ __________ nel 1985, l'utile risulta pari a zero, essendo aggiunte ai costi di investimento le spese di costruzione e di miglioria sostenute fra il 1985 ed il 1988:
valore di alienazione 83'333
valore d'investimento deducibile:
valore di acquisto - 44'433
costi di costruzione e di miglioria - 34'848
costi di acquisto e di vendita –
provvigioni versate - 4'479 83'760
utile imponibile totale - 427
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 giugno 2000 è riformata nel senso che l'utile imponibile è aumentato a fr. 11'306 per la quota di 1/6 ceduta da __________ __________.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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