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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.10
Data decisione, Autorità: 01.03.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00010
Lugano 1 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 27 ottobre 1997 veniva sentita nell'ambito della definizione della tassazione IC/IFD 1995-96 la rappresentante dei contribuenti, signora __________, che faceva tra l'altro rilevare che __________ __________ aveva ereditato a __________ dei capitali, con cui aveva rimborsato il 26 giugno 1996 il debito di fr. 200'000.-, di cui veniva chiesta la deduzione per quel periodo.
Il 6 aprile 1998 i coniugi __________ segnalavano inoltre che il marito aveva cessato l'attività dipendente alla fine del 1996 e la moglie aveva ridotto la propria attività passando dal tempo pieno a un tempo parziale con __________ __________ dal 1° gennaio al 31 marzo 1997. Dal 1° giugno successivo ha poi assunto la funzione di direttrice di __________ __________.
Il 18 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ad __________ __________ personalmente la tassazione IC/IFD 1997-98, esponendogli, oltre al reddito del lavoro suo e della moglie, un reddito d'altra fonte di fr. 300'000.-.
1.2.
L'8 giugno 2001 la __________ __________ inviava all'Ufficio di tassazione la dichiarazione fiscale IC/IFD 1999/2000, ribadendo la cessazione dell'attività da parte di __________ __________ e il mutamento di professione da parte di __________ __________ e chiedendo di rivedere il reddito d'altra fonte di fr. 300'000.-.
Il 20 agosto 2001 la __________ __________ __________, rispondendo alla richiesta di documentaizone dell'Ufficio di tassazione del 3 luglio 2001, chiedeva, in via principale, di considerare tempestivo il reclamo contro la tassazione IC/IFD 1997-98, presentato l'8 giugno 2001 dalla __________ __________, postulando lo stralcio del reddito d'altra fonte.
L'Ufficio di tassazione con decisione del 17 dicembre 2001 intestata a entrambi i coniugi respingeva il reclamo dichiarandolo irricevibile.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla __________ __________ __________, chiedono nuovamente, in via principale, l'annullamento della tassazione del 18 dicembre 2000 con conseguente rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.
In occasione dell'udienza del 15 febbraio 2002 il Giudice ha invitato l'Ufficio di tassazione a considerare il verbale del 27 ottobre 1997, in cui la rappresentante della signora __________ dichiarava che la sua cliente nel corso del 1996 aveva ricevuto a __________ un'eredità, imposta in quel Cantone, come domanda di tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte.
L'Ufficio di tassazione ha aderito all'invito impegnandosi a emettere la relativa tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 e a modificare di conseguenza la tassazione 1997-98, stralciando il reddito d'altra fonte.
Il rappresentante dei ricorrenti ha, a sua volta, aderito a questa soluzione e ha inoltre chiesto all'Ufficio di tassazione l'allestimento di una ulteriore tassazione intermedia per partenza per l'estero dal 30 giugno 1997. Per potersi pronunciare sulla richiesta l'Ufficio di tassazione ha, dal canto suo, invitato il rappresentante dei ricorrenti a provare questa circostanza producendo documenti relativi al domicilio austriaco.
Preso atto di questo accordo, le parti hanno autorizzato il giudice a stralciare il ricorso dai ruoli e a retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione perchè proceda nei propri incombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti e, meglio, conformemente al consid. 3.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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