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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.164
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00164
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ __________, arch. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 12 febbraio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui ai redditi dichiarati veniva aggiunto un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.- di media annua, comprensivi per altro dei vantaggi economici eventualmente goduti nell'ambito dell'attività lucrativa svolta nella società anonima, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite nel periodo di computo emergeva una mancanza della liquidità necessaria per far fronte al normale costo della vita.
Il reclamo presentato dal contribuente, con cui chiedeva lo stralcio integrale del reddito d'altra fonte, veniva respinto con decisione del 15 ottobre 2001. Nella motivazione l'Ufficio di tassazione ribadiva la mancanza di liquidità e precisava, da un lato, che non aveva potuto tener conto delle argomentazioni del contribuente, perché non documentate e, dall'altro, che al 1° gennaio 1997 non erano stati dichiarati accantonamenti o capitali a risparmio, che possano essere stati utilizzati durante il periodo di computo per far fronte alle necessità di liquidità determinate dal costo della vita.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente l'esposizione di un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.- di media annua, chiedendone lo stralcio.
Argomenta d'aver costituito il 13 febbraio 1997 la __________ __________, di cui è amministratore unico, per dar lavoro a tre persone licenziate da __________ __________ e di aver percepito nel 1997 un salario, volutamente esiguo per evitare di chiudere con perdite di rilievo, di fr. 21'569.- e nell'anno successivo di fr. 23'530.-. Conclude, sostenendo che la disponibilità accertata dall'Ufficio di tassazione di fr. 5'287.- di media annua, unita all'aiuto ricevuto dalla figlia __________, gli sarebbe stata sufficiente per far fronte al costo della vita.
4 4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Alla voce entrate l’Ufficio di tassazione ha considerato i salari dichiarati dal contribuente negli anni 1997 e 1998, pari a fr. 41'801.- e il reddito agricolo dichiarato di fr. 1000.-. In conto alle uscite l’Ufficio di tassazione ha invece posto, per altro come a dichiarazione, la variazione (diminuzione) dei debiti privati scesi dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1997 di fr. 7'200.-, gli interessi passivi dichiarati di fr. 8'042.-, gli oneri assicurativi di fr. 7'400.-, come pure imposte cantonali e comunali pagate per complessivi fr. 3'586.-.
Ne è scaturita una disponibilità annua, per altro non contestata, di fr. 5'287.-, pari a fr. 441.- mensili, con i quali non è possibile far fronte al normale costo della vita, nemmeno entro gli stretti limiti del minimo vitale valevoli in materia esecutiva.
Dando prova di grande prudenza nel valutare il dispendio del ricorrente per far fronte al costo della vita, anche ammettendo un tenore di vita estremanente modesto, non si può ragionevolmente scendere al di sotto di un reddito d’altra fonte di fr. 14’000.- di media annua, in aggiunta ai redditi dichiarati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 15 ottobre 2001 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 20'000.- a fr. 14'000.- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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