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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.162
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00162
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2001
in materia di: IC 2001/02
presentato da:
__________ , __________ __________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ , domiciliati a __________ (), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare nel Comune di __________ __________ __________;
che, notificando loro la tassazione IC 2001/02, con decisione dell’11 giugno 2001, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito della sostanza in fr. 14'400, le deduzioni dal reddito in fr. 8'577 e gli oneri assicurativi in fr. 464, con la conseguenza che il reddito imponibile ammontava a fr. 5'359 in media annua;
che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 12 luglio 2001, contestando la commisurazione del reddito e chiedendo in particolare la deduzione proporzionale degli interessi ipotecari dal reddito della sostanza;
che l’autorità di tassazione, con decisione del 29 ottobre 2001, accoglieva in parte il reclamo, elevando la deduzione per interessi passivi a fr. 7'195 e riducendo quella per oneri assicurativi a fr. 263;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il valore locativo attribuito al suo appartamento di Locarno;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;
che il Tribunale federale ha confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98);
che, sempre secondo il Tribunale federale, non è essenziale che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel fondo (DTF 66 I 80) e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.);
che, per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando, nel periodo di tassazione 2001/2002, al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 2001/2002 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);
che, nei comuni con revisioni generali delle stime entrate in vigore a partire dal 1.1.1991, si applica il 6,25% al valore di stima ridotto conformemente alle norme transitorie della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;
che tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
che, nella fattispecie, né dalla decisione impugnata né da altre informazioni che si possono ricavare dagli atti fiscali risultano le modalità di calcolo del valore locativo;
che neppure è possibile ricostruire quest’ultimo valore, a partire dai valori di stima ufficiali;
che, infatti, il ricorrente e la moglie risultano essere proprietari di due appartamenti in un unico condominio di __________: il foglio PPP n. __________ di 68‰, di cui è proprietario il solo __________ __________, e il foglio PPP n. __________ di 105‰, di cui sono comproprietari __________ e __________ __________;
che il valore di stima delle abitazioni in questione ammonta a complessivi fr. 147'050 (fr. 57'800 la PPP n. __________ e fr. 89'250 la PPP n. __________);
che, in tal modo, neppure applicando il più elevato fra i tassi precedentemente indicati (7,25%), si arriva all’importo di fr. 14'400;
che è allora possibile che l’Ufficio abbia proceduto ad una stima individualizzata del valore locativo;
che tuttavia dagli atti fiscali non risulta alcun elemento utile al fine di ricostruire tale ipotetico calcolo né l’autorità di tassazione ha fornito a questa Camera una spiegazione del proprio operato, essendosi limitata a trasmettere il fascicolo contenente gli atti fiscali stessi;
che, adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
che la Costituzione federale impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti, nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
che per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);
che, nella fattispecie, come detto, né dalla notifica della tassazione né dalla decisione su reclamo è possibile stabilire le modalità di calcolo del valore locativo, con la conseguenza che a questa Camera è preclusa la verifica di tale calcolo e l’esame del merito del ricorso;
che la la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché spieghi come è stato stabilito tale importo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 29 ottobre 2001 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché emetta una nuova decisione, spiegando le modalità di calcolo del valore locativo.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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