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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.161
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00161 80.2001.00166
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l’ 8 marzo 2001 __________ __________ __________ presentava un ricorso contro la notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000, che le era stata notificata il 10 luglio 2000;
che il 6 aprile 2001 il ricorso veniva stralciato dai ruoli per desistenza;
che l’Ufficio di tassazione di tassazione, preso atto di quanto esposto nel ricorso, procedeva alla revisione sia della tassazione IC/IFD 1999-2000 sia di quella 1997-98;
che con due distinte decisioni, entrambe datate 8 ottobre 2001 e erroneamente denominate decisioni su reclamo invece di decisioni in materia (o su istanza) di revisione, accoglieva parzialmente le richieste della ricorrente, ammettendo in entrambi i casi l’applicazione dell’aliquota d’imposta A al posto della B;
che con due distinti ricorsi la contribuente contesta davanti a questa Camera le due suddette decisioni, impropriamente definite “su reclamo”, facendo uso del rimedio giuridico indicato in calce alle stesse;
che con lettera 15 novembre 2001 l’Ufficio di tassazione, spiegando l’iter processuale seguito in concreto, avverte che in realtà i due ricorsi sono da considerare ancora come reclami all’Ufficio di tassazione contro le due decisioni in materia di revisione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, dall’esame dell’incarto e dalle spiegazioni fornite dall’Ufficio di tassazione, emerge chiaramente che i presenti ricorsi sono stati erroneamente causati dall’Ufficio di tassazione medesimo, il quale ha pronunciato due decisioni in materia di revisione utilizzando, non si sa per quale recondito motivo (costrizione informatica, errore nella scelta del formulario, ecc.), il modello che viene usato per le decisioni su reclamo e inducendo così la contribuente a presentare ricorso, mentre in realtà avrebbe dovuto presentare reclamo all’Ufficio di tassazione medesimo;
che i ricorsi vanno pertanto stralciati dai ruoli in quanto prematuri in questa sede;
che gli atti dell’incarto vanno nondimeno trasmessi all’Ufficio di tassazione perché emetta le decisioni su reclamo di sua competenza;
che la contribuente avrà comunque ancora la facoltà di ricorrere alla Camera di diritto tributario, qualora le due decisioni su reclamo in materia di revisione non le dessero soddisfazione e avesse fondati motivi a sostegno delle sue tesi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per le decisioni su reclamo in materia di revisione di sua competenza.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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