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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.156
Data decisione, Autorità: 01.02.2002, CDT
Incarto n. 80.2001.00156
Lugano 1 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente chiedeva la deduzione dai redditi di una perdita aziendale di fr. 23'573.- relativa all'attività aziendale della moglie;
che nella decisione su reclamo del 15 ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione non ammetteva la deduzione della suddetta perdita dalla tassazione ordinaria, avendo precedentemente precisato al contribuente in uno scritto del 3 ottobre che il motivo della mancata deduzione della perdita era da ricercare nella cessazione dell'attività da parte della moglie;
che con il presente tempestivo ricorso __________ __________ rinnova la richiesta di dedurre la perdita aziendale della moglie, argomentando che non è stata chiesta né allestita alcuna tassazione intermedia per cessazione dell'attività della moglie;
che con osservazioni dell'8 novembre l'Ufficio di tassazione conferma il motivo per il quale nega la deduzione della perdita, precisando di non aver allestito la tassazione intermedia semplicemente perché il reddito era nullo;
che con decreto dell'8 novembre 2001 il Presidente della CDT ha sospeso l'esame del ricorso perché prematuro: infatti il problema sottoposto al giudizio di questa Camera nell'ambito della tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000 presuppone la formale notifica della tassazione intermedia per cessazione dell'attività indipendente della moglie;
che l'Ufficio di tassazione il 17 dicembre 2001 ha notificato ai coniugi Schwarz la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° aprile 1997, per cessazione dell'attività della moglie;
che il reclamo presentato da __________ __________ il 15 gennaio 2002 contro la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98 è stato ritirato in occasione dell'audizione del 21 gennaio successivo davanti all'Ufficio di tassazione;
che pertanto la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° aprile 1997, è passata in giudicato;
che nulla osta pertanto all'evasione del presente ricorso;
che la cessazione dell'attività commerciale di una persona fisica é un motivo di tassazione intermedia ex art. 55 lett. b LT e ex art. 45 lett. b LIFD;
che dal momento in cui interviene la tassazione intermedia non possono più essere compensate le perdite del periodo precedente, contrariamente a quanto avverrebbe, conformemente all'art. 26 cpv. 2 LT e all'art. 27 cpv. 2 LIFD, se l'attività commerciale continuasse, rimanendo tuttavia riservato il caso in cui fosse dovuta l'imposta sugli utili di liquidazione (cfr. ASA 30 88; ASA 52 562; ASA 54 440; inoltre Masshardt/Tatti, Commentario imposta federale diretta, 1985, p. 227; CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.);
che in altre parole, alle perdite aziendali va riconosciuto un carattere causale con l'attività che le ha prodotte, che non può più essere loro riconosciuto quando tale attività viene a cadere;
che non va infatti dimenticato che l'art. 26 cpv. 2 LT e l'art. 27 cpv. 2 LIFD limitano la deduzione delle perdite alle persone che esercitano un'attività commerciale e sottostanno all'obbligo della contabilità: la deduzione delle perdite non potrebbe quindi venire estesa in caso di tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, ai redditi privati o a quelli dell'altro coniuge che non hanno relazione di sorta con l'attività cessata, sia perché è venuto a cadere qualsiasi legame causale con l'attività aziendale, sia perché si finirebbe per creare un'inaccettabile disparità di trattamento verso i percettori di redditi di natura esclusivamente privata o non aziendale (CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.);
che l'attività della moglie è cessata alla fine di marzo del 1997 e non ha dato luogo ad alcun utile di liquidazione (cfr. notifica della tassazione intermedia del 17 dicembre 2001 e relativo incarto);
che la tassazione intermedia dà luogo alla tassazione sul presente (Gegenwartsbesteuerung) dei redditi toccati dalla stessa;
che non vi è dunque motivo di discostarsi dalla prassi costante del Tribunale federale, secondo cui "bei der Gegenwartsbesteuerung Geschäftsverluste aus der Zeit vor der Veränderung in den betroffenen Einkommensbestandteilen nicht mehr berücksichtigt und auch nicht mehr mit den in die Gegenwartsbemessung einzubeziehenden Einkünften verrechnet werden können" (ASA 52 566);
che pertanto le perdite dovute all'attività commerciale svolta da __________ __________ fino alla cessazione della sua attività aziendale non possono essere considerate né nell'ambito della tassazione intermedia passata in giudicato né ovviamente in quella ordinaria successiva.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 350.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 430.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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