AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.154
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00154
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________. __________, Lic. jur. __________ __________, rappr. da: __________ & __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo __________ __________. __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava, con decisione del 15 giugno 2001, una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo nel contempo che, in caso di inosservanza, gli sarebbe stata inflitta una multa disciplinare;
che, non essendo stato dato seguito alla diffida in questione, con decisione del 12 luglio 2001, l'Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di fr. 2’400.-, attribuendogli un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione;
che il contribuente impugnava la multa con reclamo del 16 agosto 2001, lamentando la violazione del diritto di essere sentito, la carenza di motivazione della decisione e la misura della sanzione, ritenuta lesiva del principio di proporzionalità;
che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 28 settembre 2001, sottolineando in particolar modo la ripetuta recidiva;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. __________ __________. __________ chiede che la multa sia ridotta a fr. 100.– e censura altresì la decisione su reclamo, che non sarebbe entrata nel merito degli argomenti del reclamo sulla base delle considerazioni già sottoposte all'Ufficio di tassazione;
che, come detto in narrativa, il ricorrente censura in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che la decisione impugnata non sarebbe entrata nel merito delle sue argomentazioni circa la misura della multa inflittagli;
che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
che l’art. 29 Cost. fed. (art. 4 Cost. fed. 1874) impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
che per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);
che, nella fattispecie, la decisione impugnata adempie senz’altro i presupposti indicati, poiché, dopo avere indicato le disposizioni applicabili, spiega, da un lato, che la sanzione è stata commisurata alla capacità contributiva del contribuente e, dall’altro, che è stata aggravata in considerazione della recidiva;
che comunque, se anche vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito, la stessa potrebbe essere sanata nel quadro della presente procedura ricorsuale, in cui la Camera di diritto tributario gode di un pieno potere di esame in fatto e in diritto e del resto non è nemmeno vincolata alle domande delle parti (cfr. per le molte, STF del 20 novembre 2000 in re D.G., consid. 2b, in cui si ammette la possibilità di rimediare al vizio di forma anche in sede di ricorso di diritto pubblico, a condizione che all'insorgente venga data facoltà di esprimersi compiutamente; inoltre, CDT n. 174 del 4 aprile 1984 in re E.B.; StE 1998 B 96.12 n. 9);
che, quanto al merito, chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15 giugno 2001;
che non è pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato impedito nell'adempimento degli obblighi fiscali dalla circostanza che non era ancora stato tassato nel cantone di domicilio;
che, infatti, a parte il fatto che il ricorrente avrebbe semplicemente potuto chiedere una proroga del termine per la dichiarazione, non si vede in qual modo la circostanza che egli non fosse ancora stato sottoposto a tassazione nel Canton Zurigo abbia potuto riflettersi sulla dichiarazione della sostanza ticinese e del relativo reddito;
che invece il contribuente ha manifestato un totale disinteresse per gli obblighi fiscali nei confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed una diffida raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una proroga del termine;
che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;
che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000.- franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
che la misura della multa inflitta al ricorrente si spiega con la recidiva;
che, infatti, il ricorrente era già stato multato per precedenti violazioni dell'obbligo di inoltrare la dichiarazione, nei periodi fiscali 1993/94, 1997/98, 1999/2000;
che appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare;
che del resto, se anche l’ammontare della sanzione rappresentasse, come sostiene il ricorrente, il 17% dell’imposta cantonale dovuta – cosa che peraltro potrebbe essere accertata solo in seguito alla tassazione – tale misura non apparirebbe comunque in sé lesiva del principio di proporzionalità.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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