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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.152
Data decisione, Autorità: 17.12.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00152
Lugano 17 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2001
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________, Ing. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 17 aprile 2001 l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, esponendogli un valore locativo di fr. 11'000.-, da cui deduceva spese di manutenzione e gestione forfetaria per un importo di fr. 1'650.-, e una sostanza immobiliare imponibile di fr. 308'960.-.
Il 4 maggio successivo __________ __________ presentava reclamo lamentando la mancata deduzione dell’ipoteca di fr. 300'000.- e dei relativi interessi.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 17 settembre 2001, poiché il contribuente non aveva dato seguito alle richieste dell’autorità fiscale dell’8 maggio risp. del 6 luglio 2001 di produrre copia della dichiarazione d’imposta presentata al Canton __________, risp. del riparto intercantonale emesso da quel Cantone, con l’avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato considerato irricevibile.
Dopo aver interpellato il contribuente, l’Ufficio di tassazione trasmetteva il suddetto scritto a questa Camera, perché lo consideri quale ricorso contro la decisione su reclamo.
Con scritto del 15 ottobre 2001 il ricorrente chiede inoltre la deduzione delle spese condominiali (fr. 2'490.- ) a titolo di spese di manutenzione.
Il giudice invitava allora il ricorrente a produrre tra l’altro entro il 20 novembre 2001 la decisione di riparto intercantonale e il dettaglio delle spese condominiali, allo scopo di poter stabilire quali fra queste spese siano da considerare di manutenzione. Il ricorrente veniva nel contempo avvertito che, in assenza di documentazione, la Camera avrebbe deciso sulla base degli atti.
Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Molteplici considerazioni inducono il giudice ad annullare in ordine la decisione impugnata e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.
5.1.
Vero è che, secondo gli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 3 LT, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Altrettanto vero è che la prova della manifesta infondatezza della tassazione d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di prova, rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne l'inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552 = Sammlung BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455).
5.2.
Non va tuttavia dimenticato che l'autorità fiscale è tenuta a eseguire la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD e art. 204 cpv. 2 LT).
Né va dimenticato che, secondo l'art. 232 cpv. 1 lett. d) LT, una decisione cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ ufficio, se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’ autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.
5.3.
Orbene, nel caso in esame, ancorché ciò non figuri da nessuna parte nella notifica di tassazione IC 1999-2000 né nella susseguente decisione su reclamo, parrebbe, come emerge da un appunto, che essa debba essere intesa come tassazione intermedia per modifica delle relazioni intercantonali dal momento che il contribuente avrebbe ottenuto l'abitabilità dell'appartamento in condominio di __________ soltanto verso la fine del 1998.
Dall'incarto fiscale l'Ufficio di tassazione poteva inoltre evincere elementi rilevanti circa l'esistenza di un'ipoteca sull'immobile ticinese, come pure sulla situazione patrimoniale del contribuente nel periodo precedente. Agli atti figuravano infatti sia la dichiarazione fiscale 1997-98 del Canton __________, da cui era possibile evincere la situazione debitoria prima dell'accensione del mutuo ipotecario sull'immobile di __________, sia il contratto di mutuo di fr. 300'000.- con indicazione (per altro significativa) della prima scadenza degli interessi al 31 dicembre 1998, sia la dichiarazione bancaria degli interessi pagati nel 1999 e 2000, che appaiono di rilievo se si fosse al cospetto di una tassazione intermedia dal 1° gennaio 1999.
La semplice presenza di questi elementi nell'incarto a disposizione dell'Ufficio di tassazione al momento della notifica della decisione su reclamo fa apparire quanto meno discutibile, dal profilo dell' art. 130 cpv. 2 LIFD e dell' art. 204 cpv. 2 LT, la tassazione (intermedia ?) emessa d'ufficio, in cui non si tengono in alcun conto debiti e relativi interessi, anche se è vero che l'assenza della dichiarazione d'imposta del contribuente del Canton __________ e della decisione di riparto di questo Cantone rendeva problematica la ripartizione. Ciò avrebbe tuttavia potuto e dovuto tutt'al più indurre l'Ufficio di tassazione a una ventilazione (riparto) prudenziale, ma non al rifiuto puro e semplice di ogni deduzione per debiti e interessi.
Nel corso della procedura ricorsuale il ricorrente ha poi prodotto anche la documentazione mancante: dichiarazione degli interessi debitori pagati nel 1998 e dichiarazione fiscale 1999-2000 al Canton __________, la quale è stata tuttavia presentata soltanto il 20 settembre 2001, quindi addirittura dopo l'intimazione della decisione su reclamo ticinese. È quindi chiaro che la decisione di riparto del Canton __________ non poteva essere presentata, non avendo potuto ancora essere emessa.
5.4.
In simili condizioni, considerato anche l'art. 232 cpv. 1 lett. d) LT, appare opportuno, non foss'altro che per ragioni di economia processuale, annullare la decisione su reclamo del 17 settembre 2001 e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 17 settembre 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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