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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.147
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00147
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 25 giugno 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ __________ sia la tassazione ordinaria, in cui il reddito del lavoro veniva stabilito in fr. 30'160.- di media annua, sia la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000, a valere dal 1° agosto 1999, in cui il reddito aziendale veniva stabilito in fr. 25'000.- di media annua;
che il successivo 20 agosto l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche la tassazione ordinaria 2001-02, in cui le veniva esposto il medesimo reddito aziendale della tassazione intermedia, cui veniva aggiunto un reddito d'altra fonte in fr. 8'823.-;
che a seguito del reclamo presentato contro quest'ultima decisione, Ufficio di tassazione e contribuente convenivano in sede d'audizione di ridurre il reddito aziendale a fr. 20'000.- di media annua e di stralciare completamente il reddito d'altra fonte (cfr. decisione su reclamo del 10 settembre 2001; verbale d'audizione del 21 agosto 2001);
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente attira l'attenzione sulla sua precaria situazione finanziaria, facendo presente di ricevere un aiuto dall'assistenza sociale e di aver chiesto il condono del pagamento delle imposte;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammettere la possibilità di un accordo transattivo a condizione che porti unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare;
che in particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi, come il presente, che per la natura stessa della circostanza di fatto da accertare non consentono un accertamento esatto;
che il contenuto dell’accordo non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica;
che per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede;
che la dottrina più recente ritiene che l'accordo costituisce un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica;
che, in altre parole, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale: in tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti;
che resta comunque fermo il principio, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr. su tutti questi aspetti: CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu. e CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki.);
che nel caso in esame l’Ufficio di tassazione e la ricorrente hanno concluso un accordo dal tenore inequivocabile per il quale il reddito aziendale veniva ridotto nel periodo fiscale da fr. 25'000.- a fr. 20'000.- e che nel contempo veniva del tutto stralciato il reddito d’altra fonte di oltre fr. 8'000.-;
che la ricorrente non prova minimamente che tale accordo sia intaccato da errore essenziale e che a sostanziare tale carenza non bastano certo le difficoltà, fatte valere nel ricorso, che avrebbe incontrato al momento della compilazione della dichiarazione d’imposta;
che nulla lascia presagire che il funzionario fiscale con cui ha concluso la transazione non le abbia spiegato nel dettaglio i termini, per altro semplici, della stessa;
che eccezionalmente, in considerazione delle condizioni di disagio economico che hanno indotto la ricorrente a chiedere il condono dell’imposta, questo giudice prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT.
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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