AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.146
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00146
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I coniugi __________ e __________ __________ sono genitori di due figli: __________ nato nel 1974 ed __________, nata nel 1981. Nella dichiarazione d'imposta 1999-2000 chiedevano che venisse loro concessa per ciascuno dei figli la deduzione per figli a carico sia per l'IC sia per l'IFD e la deduzione per figli agli studi per la sola IC.
Nella notifica di tassazione del 22 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione concedeva ai contribuenti, limitatamente alla figlia __________, unicamente la deduzione IC e IFD per figli a carico.
1.2.
Con tempestivo reclamo del 20 giugno 2000 __________ __________ rinnovava la richiesta di deduzione per figli a carico anche per il figlio __________ e per figli agli studi per entrambi i figli, argomentando che __________ frequentava la scuola di commercio di __________ e che Sim__________ne, dopo aver frequentato la Scuola tecnica superiore di __________ in ingegneria elettronica, aveva seguito un corso di lingue in __________ fino ai primi giorni del 1999.
1.3.
Con decisione del 10 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva nuovamente la richiesta, rilevando che per la concessione delle chieste deduzioni entrano in considerazione solo scuole o corsi a tempo pieno della durata minima di almeno due semestri, che rilasciano un titolo o preparano a un esame riconosciuto.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone sia per __________ sia per __________ la richiesta di deduzione per figli a carico per l'IC e per l'IFD e per figli agli studi per la sola IC, ribadendo che __________ era studentessa alla commercio di __________ e __________ studente di lingue in __________, con un costo non sussidiato di fr. 16'000.-, dopo aver ottenuto il diploma d'ingegnere elettronico __________.
3.1.
Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’200.- franchi.
Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, fr. 5'100.-.
La deduzione è stabilita secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento (cfr. art. 35 cpv. 2 LIFD e art. 34 cpv. 3 LT).
3.2.
Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati».
Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998, all’art. 10 stabilisce che le deduzioni ammontano a:
§ fr. 800.-- se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
§ fr. 3’100.-- se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
§ fr. 5’600.-- se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (cfr. Circolare della Divisione delle contribuzioni, n. /, del 1° dicembre 1998, concernente le deduzioni per figli agli studi).
4.1.
Nel caso di , l'Ufficio di tassazione ha pacificamente concesso, sia per l'IC sia per l'IFD, la deduzione per figli. Ha invece negato la deduzione IC per figli agli studi, poiché __________ beneficiava di un assegno di studio di fr. 2'800.-, superiore comunque alla deduzione di fr. 800.-, di cui avrebbe potuto beneficiare conformemente a quanto previsto dai combinati disposti dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT e dell'art 10 DE del 27 ottobre 1998 (cfr. consid. 3.2.; CDT n. .. del 23 luglio 1997 in re M. L.; CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re E. L.).
4.2.
__________, invece, ha terminato gli studi di ingegneria elettronica alla __________ di __________ nel 1998. Ha poi effettuato, come risulta dallo scritto del 5 agosto 1998 della __________ __________ di , un soggiorno linguistico in __________ dal 15/17 agosto 1998 al 19 dicembre 1998, conseguendo il " __________ in __________ " ancora nel dicembre del 1998 a __________.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente medesimo risulta chiaramente che le deduzioni chieste per il figlio __________ non possono essere concesse, sia perché al 1° gennaio 1999 non risultava più iscritto a una scuola, avendo egli conseguito il "__________ Certificate in __________ " già nel dicembre del 1998, sia perché la frequentazione della scuola di lingue, quand'anche il corso fosse terminato solo il 3 gennaio 1999 (come sembrerebbe sostenere il ricorrente in contrasto con le emergenze documentali), non raggiungeva la durata minima di due semestri richiesta dalla Circolare della Divisione delle contribuzioni sopra citata.
Di nessun rilievo comunque il fatto che il figlio del ricorrente abbia perso l'aereo e sia stato costretto a posticipare il volo di ritorno dall'__________ a domenica 3 gennaio 1999.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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