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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.145
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00145
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ ed __________ __________, ____________________ __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale 1999/2000, il contribuente e la moglie Evelise hanno fatto valere le seguenti spese professionali in media annua:
pasti fuori domicilio fr. 5’000.-
appartamento a __________ fr. 26’500.-
altre spese professionali fr. 2’100.-
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 15 gennaio 2001, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva solo le spese che seguono:
pasti fuori domicilio fr. 4’200.-
appartamento a __________ fr. 9’600.-
altre spese professionali fr. 2’100.-
Nella motivazione allegata alla tassazione, spiegava che era stata ammessa la deduzione massima per il doppio alloggio e che la deduzione per i pasti era stata ridotta in considerazione della possibilità di frequentare una mensa.
L’Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 17 settembre 2001, aumentando la deduzione per i pasti fuori domicilio a fr. 5'600.- in media annua. Non ammetteva per contro la deduzione delle spese di alloggio effettive, poiché il limite della stessa è costituito dal costo di una camera.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi Sala ripropongono la richiesta di poter dedurre l’intero costo dell’appartamento di __________, con la stessa motivazione già sottoposta all’autorità di tassazione. Osservano inoltre che in altri cantoni le deduzioni ammesse sono molto superiori e che il Canton Ticino dovrebbe tener conto dell’influenza che simili deduzioni possono avere nella scelta del domicilio fiscale.
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Fra gli altri costi che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.2.
Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr. art. 5 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche per il periodo fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998).
È ammessa la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (cfr. art. 5 cpv. 2 DE).
Analoga normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente __________ sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993. L'art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate dall'alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4.3.
Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere spese per l’abitazione al luogo di lavoro per un ammontare di fr. 26'500.- all’anno, mentre l’Ufficio di tassazione ha ammesso una detrazione di soli fr. 9'600.-.
Come visto, il principio è che sono deducibili solo le spese per una camera. Un’eccezione è ammessa nel caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita la propria attività lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile oppure il suo costo sarebbe eccessivo (Knüsel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 200, vol. I, tomo 2a, n. 20 all'art. 26 LIFD, p. 301). Altrimenti, discende già dalla nozione stessa di spesa professionale la conclusione che non vi possono rientrare i costi di abitazione in quanto tali ma solo le spese per l’alloggio che sono direttamente dipendenti dall’esercizio dell’attività lucrativa. A tal fine è di solito sufficiente una camera. Se non vi fosse tale limitazione, vi sarebbe la possibilità che un contribuente deduca a titolo di spesa professionale i costi di un’abitazione più cara al luogo di lavoro e mantenga invece una semplice camera al luogo di domicilio fiscale, con la conseguenza che il contribuente potrebbe dedurre veri e propri costi di mantenimento, fra i quali rientrano anche quelli di abitazione. Dal divieto di dedurre costi di mantenimento dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT, art. 34 lett. a LIFD) discende cioè la legittimità della limitazione nella misura delle spese di alloggio deducibili a quelle di una camera (sentenza del 20 luglio 1987 del Tribunale amministrativo di Obvaldo, in StE 1987 B 22.3 n. 22, consid. 3).
4.4.
L’Ufficio ha ammesso una spesa di alloggio sul luogo di lavoro di fr. 9'600.- all’anno, pari a fr. 800.- al mese. Con un simile importo, è certamente possibile prendere in locazione un monolocale, con servizi e cucina, in ogni località della Svizzera, compresa la città di Olten, dove lavora il ricorrente. Tale ammontare è dunque certamente conforme alle esigenze richieste ad un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale.
Se si ammettesse, come richiede il ricorrente, una deduzione di fr. 26'500.-, cioè oltre 2'200.- al mese, si finirebbe per riconoscere la detrazione di costi di mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in contrasto con l’espresso divieto contenuto nelle leggi cantonale e federale.
Si vuole sottolineare che il ricorrente ha già beneficiato di un trattamento estremamente favorevole, essendogli stata concessa la deduzione di ben 5'600.- franchi per i pasti fuori domicilio. Infatti, la prassi è di escludere la detrazione per due pasti, quando un contribuente dispone sul luogo di lavoro di una camera con cucina (Locher, Kommentar zum DGB - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 22, p. 652 e giurisprudenza citata).
4.5.
Quanto all’argomento del ricorrente, secondo cui non si potrebbe pretendere che un direttore generale di un’impresa dell’importanza di quella per cui egli lavora alloggi in una semplice camera, lo stesso non è pertinente. La scelta di risiedere durante i giorni lavorativi in un appartamento di più locali ed eventualmente di un livello qualitativo superiore alla media rientra semplicemente nelle opzioni connesse con il tenore di vita dell’individuo. Tali opzioni sono del tutto legittime e come tali rientrano appunto nel quadro delle spese di mantenimento non deducibili dal reddito imponibile.
4.6.
Né giustificano una diversa conclusione le considerazioni circa la possibilità che il ricorrente trasferisca il proprio domicilio fiscale a dipendenza del mancato riconoscimento delle deduzioni richieste.
A tale proposito, va semplicemente ricordato che il domicilio fiscale non è stabilito a discrezione del contribuente, ma che si situa nel luogo di residenza effettiva.
Secondo la giurisprudenza, il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività. Se il lavoratore dipendente non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può trovarsi in un altro luogo che non sia quello di lavoro, dove rientra regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali particolarmente strette.
Se poi il ragionamento del ricorrente dovesse essere inteso nel senso che egli si aspetta una sorta di trattamento di favore per mantenere il domicilio nel Canton Ticino e non trasferirlo nel Cantone dove lavora, deve essergli fatto presente che una simile concessione entrerebbe in collisione con il principio di uguaglianza e non può quindi entrare in considerazione. Del resto, in dottrina si è già rilevato come i pendolari settimanali (Wochenaufenthalter ) siano gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento (così testualmente i commentatori argoviesi: Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 329; di parere sostanzialmente analogo anche Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 108).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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