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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.142
Data decisione, Autorità: 11.10.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00142
Lugano 11 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2001
in materia di: tassa di diffida e multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, 4__________02 __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava loro, con decisione del 15 giugno 2001, una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendoli nel contempo che, in caso di inosservanza, sarebbe stata loro inflitta una multa disciplinare;
che, non essendo stato dato seguito alla diffida in questione, con decisione del 12 luglio 2001, l'Ufficio di tassazione infliggeva ai coniugi __________ una multa di fr. 500, attribuendo loro un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione;
che i contribuenti impugnavano la multa con reclamo del 7 agosto 2001, argomentando di avere ottenuto una proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale da parte dell'autorità di tassazione del cantone di domicilio e di avere "purtroppo tralasciato" di metterne al corrente il fisco ticinese;
che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 21 agosto 2001;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente la multa, sulla base delle considerazioni già sottoposte all'Ufficio di tassazione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15 giugno 2001;
che non è pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe beneficiato di una proroga per l'inoltro della dichiarazione, concessagli dall'autorità fiscale del cantone di domicilio;
che, infatti, ogni cantone in cui un contribuente è assoggettato in modo limitato o illimitato applica la propria procedura e non si può certo pretendere che si rivolga all'autorità di tassazione del cantone ove il contribuente è illimitatamente assoggettato, per sapere se per caso il termine per l'inoltro della dichiarazione non sia stato prorogato;
che, del resto, il termine stesso è fissato in modo autonomo dall'autorità fiscale di ogni cantone;
che, inoltre, lo stesso rappresentante del ricorrente, nel gravame, riconosce la propria negligenza, ammettendo di avere "tralasciato" di mettere l'Ufficio di tassazione al corrente della proroga richiesta nel cantone di domicilio e da quest'ultimo concessa;
che comunque, anche in tale eventualità, la responsabilità penale per la violazione degli obblighi procedurali ricadrebbe sul contribuente stesso, per il fatto che la diffida, che, come detto, costituisce presupposto per la sanzione, è stata intimata a lui e non al suo rappresentante;
che, infatti, se il contribuente si fa rappresentare, rimane tuttavia responsabile per l'adempimento degli obblighi fiscali e non può discolparsi adducendo di avere conferito ad un proprio rappresentante l'incarico di inoltrare la dichiarazione fiscale (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 234, n. 16, p. 1549);
che l'eventuale inadempimento del proprio mandato, da parte del rappresentante del ricorrente, potrebbe di conseguenza tutt'al più dare luogo ad una responsabilità civile del rappresentante stesso, fondata sul rapporto contrattuale con il contribuente, ma non potrebbe in nessun caso essere opposta all'autorità fiscale, per giustificare un annullamento della multa disciplinare;
che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;
che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
che la misura della multa inflitta al ricorrente, che appare ingente in rapporto all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;
che appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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