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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.134
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00134
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ ha iniziato dal 1° settembre 1997 un’attività indipendente quale parrucchiera;
che l’Ufficio di tassazione di __________ per il periodo fiscale IC/IFD 1997-98 le ha pertanto notificato il 31 gennaio 2001 la tassazione intermedia (per inizio dell’attività indipendente) dal 1° settembre 1997, esponendole un reddito aziendale netto di fr. 40'000.- di media annua;
che sempre il medesimo giorno l’Ufficio di tassazione le ha pure notificato la tassazione ordinaria 1999-2000, in cui le esponeva il medesimo reddito aziendale;
che a seguito del reclamo presentato dalla contribuente, l’Ufficio di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 32'000.- di media annua sia per la tassazione intermedia (cfr. decisione su reclamo IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° settembre 1997, del 13 agosto 2001) sia per la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000 (cfr. decisione si reclamo IC/IFD 1999-2000 del 13 agosto 2001);
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, assistita da __________ __________ __________, contesta la rivalutazione del reddito aziendale effettuata dall’Ufficio di tassazione rispetto a quello dichiarato di ca. fr. 21'000.- di media annua, producendo ulteriore documentazione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che in occasione dell’udienza del 6 novembre 2001, dopo ulteriore discussione, si è convenuto su proposta del giudice di stabilire il reddito aziendale in fr. 26'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 13 agosto 2001 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene determinato in fr. 26'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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