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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.133
Data decisione, Autorità: 26.09.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00133
Lugano 26 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001
in materia di: IC/IFD 2000 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
e a __________ __________ a __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000 per partenza dal cantone e la tassazione a valere fino al 31 dicembre 1999 e la tassazione intermedia IC/IFD per separazione di fatto, avendo la moglie mantenuto il domicilio in __________, dal 1° gennaio 2000;
che __________ __________ __________ presentava tempestivo reclamo, contestando entrambe le notifiche su più punti;
che il 13 agosto 2001 l’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito gli interessati, accoglieva il reclamo contro la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000, a valere dal 1° gennaio 2000;
che con il presente, tempestivo ricorso __________
contesta la decisione su reclamo del 13 agosto 2001 in materia di tassazione intermedia, chiedendo che gli atti che la riguardano le vengano spedite al domicilio di __________, che venga corretta la deduzione dalla sostanza dei debiti privati, che le sia rimborsata l’imposta preventiva non ancora restituita relativa ai periodi fiscali 1997-1998 e 1999-2000;
che l’Ufficio di tassazione, prendendo posizione sul ricorso, ammette l’errore nell’intimazione della decisione, come pure l’errore nella determinazione degli elementi della sostanza, che non sarebbero stati rettificati secondo il riparto intercantonale, osservando inoltre che l’imposta preventiva di cui viene chiesta la restituzione è già stata conteggiata quale acconto sull’imposta cantonale 1997;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che questa Camera, preso atto delle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, non può far altro che annullare la decisione su reclamo del 13 agosto 2001 e retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione perché si pronunci nuovamente, tenendo conto della ripartizione intercantonale di diversi elementi che concorrono alla determinazione della sostanza netta imponibile;
che per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell’imposta preventiva, che non sarebbe stata rimborsata, è questione di esazione, che esula dalle competenze di questa Camera;
che, in simili condizioni, appare opportuno annullare la decisione su reclamo qui impugnata e retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione, affinché emetta una nuova decisione su reclamo, se del caso dopo aver nuovamente sentito la ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 13 agosto 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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