AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.130
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00130
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ -__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il contribuente faceva valere un'ulteriore deduzione di fr. 100'000.- nel successivo periodo 1999/2000, ma l’Ufficio di tassazione la negava (cfr. notifica della tassazione del 17 aprile 2000).
Con decisione su reclamo del 13 agosto 2001 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando:
Dopo riesame della richiesta del contribuente e premesso che
costi complessivi fr. 2'007'735.--
contributi TSI ./. fr. 290'000.--
contributo __________ ./. fr. 690'000.--
costi a carico del contribuente fr. 1'027'735.--
Si fa notare che i rapporti tra __________ e __________ __________, che sono sfociati in un finanziamento da parte della __________ di fr. 290'000.--, sono descritti nel contratto di coproduzione - agli atti - del 30 luglio 1982.
Il lungometraggio si è dimostrato immediatamente non commerciabile tant'è vero che a tutt'oggi non è stato venduto né sono stati incassati diritti d'autore.
Praticamente la ditta individuale ha cessato l'attività già a fine 1990 ed il contribuente ha continuato a svolgere la propria attività quale dipendente della __________ __________ __________. Con la cessazione dell'attività lucrativa gli investimenti effettuati per la produzione del film sono passati dalla sostanza aziendale a quella privata, per cui gli ammortamenti 1997 e 1998 sul costo d’investimento del film non possono essere ammessi in deduzione.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti da __________ __________, postulano nuovamente la richiesta di poter dedurre l’ammortamento fino ad azzeramento dell’investimento. Rilevano che la ditta __________ __________ esiste ancora ed è tuttora iscritta nel registro di commercio di __________ e che quindi non può essere condivisa la tesi dell'autorità fiscale, secondo cui vi sarebbe stato passaggio dell'investimento dalla sfera della sostanza da aziendale a quella privata. Fanno inoltre notare che __________ Tog__________ola è sempre stato dipendente della __________
e che quindi l'attività svolta per la realizzazione del film da parte __________ __________ altro non è che una seconda attività aziendale.
Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quale reddito da attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Per gli articoli 26 LT e 27 LIFD, in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, fra le quali rientrano segnatamente:
a) gli ammortamenti e gli accantonamenti;
b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni che costituiscono sostanza commerciale volontaria secondo gli articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD.
Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri (articoli 26 cpv. 3 LT e 27 cpv. 3 LIFD).
4.2.
Nella fattispecie, come accennato in narrativa, la __________ Film__________ ditta individuale di cui è titolare il ricorrente, ha prodotto il film "Il grande illusionista", costato complessivamente fr. 2'007'735.-. La produzione ha avuto inizio nel 1982 e si è conclusa, secondo quanto si può ricavare dagli atti fiscali, alla fine degli anni ottanta. La __________ __________ ha beneficiato, per il finanziamento dell'opera, di contributi di terzi per complessivi fr. 980'000.-, mentre tutto il rimanente apporto è stato fornito dallo stesso __________.
Terminata la produzione del lungometraggio, quest'ultimo si è ben presto rivelato non commerciabile e non ha pertanto dato luogo ad alcun utile.
Nel periodo fiscale 1991/92, il ricorrente dichiarava una sostanza aziendale netta di fr. 1'024'624.-, costituita dall'investimento __________ __________. Egli chiedeva allora all'autorità di tassazione di tener conto delle difficoltà economiche determinate dall'investimento in questione e le parti convenivano di ammettere un ammortamento di fr. 100'000.- all'anno per un periodo di sei anni, a partire dall'esercizio 1991. L'Ufficio di tassazione precisava che l'accordo avrebbe potuto essere rimesso in discussione prima del sesto anno se fossero intervenuti "nuovi fattori che modificano la commerciabilità dello stesso e di conseguenza la perdita di valore" (cfr. lettera del 14 ottobre 1993).
Tale accordo è stato eseguito fino alla tassazione IC/IFD 1997/98 (tassazione esercizi 1995 e 1996).
Nel periodo fiscale 1999/2000, il ricorrente ha ancora fatto valere la deduzione di fr. 100'000.-. L'autorità l'ha tuttavia negata, argomentando che la ditta individuale __________ __________ ha praticamente cessato l'attività già a fine 1990 e che, a tale momento, gli investimenti fatti per la produzione del film sono passati nella sostanza privata del contribuente.
4.3.
La motivazione della decisione impugnata appare difficilmente conciliabile con l'accordo intervenuto fra autorità fiscale e contribuente nel 1993. L'accordo, che prevede l'ammortamento dell'investimento nella misura di fr. 100'000.- all'anno, per sei anni, presuppone infatti che l'attività aziendale si sia protratta per almeno sei anni dal 1991. La decisione su reclamo sembra invece considerare cessata l'attività della __________ __________ già nel 1990, quando è terminata la produzione ed il contribuente ha continuato a svolgere la propria attività lucrativa alle dipendenze della __________ __________ __________.
La spiegazione della difformità va ricercata nel fatto che l'Ufficio di tassazione ha evidentemente voluto venire incontro alle esigenze del ricorrente, proprio concedendogli un ammortamento prolungato su sei esercizi, che altrimenti non avrebbe avuto alcuna ragione di essere concesso. Se, infatti, la cessazione dell'attività aziendale della __________ __________ fosse stata stabilita nel 1990, quando effettivamente si è conclusa l'attività di produzione per cui la ditta individuale era nata, la perdita subita dalla stessa avrebbe tutt'al più potuto essere ammessa integralmente nello stesso periodo fiscale 1991/92. Il risultato pratico, per il contribuente, sarebbe consistito nel poter compensare l'intera perdita nell'ambito della tassazione 1991/92, mentre non sarebbe più stata possibile alcuna compensazione nei periodi successivi. Per effetto dell'accordo del 1993, invece, il ricorrente ha potuto praticamente azzerare la propria imposta sul reddito per ben tre periodi fiscali (1993/94, 1995/96 e 1997/98).
4.4.
Alla luce di queste circostanze, il trattamento fiscale di cui il ricorrente ha goduto nel corso degli ultimi tre periodi fiscali appare molto favorevole, al punto che ci si potrebbe seriamente chiedere se si giustificassero ammortamenti straordinari su una sostanza commerciale che in realtà non era più tale, in seguito alla cessazione di ogni attività della __________ __________.
In questa sede, si tratta tuttavia di pronunciarsi sulla tassazione del periodo 1999/2000, poiché le tassazioni dei periodi precedenti sono tutte definitive.
È vero che, se si segue il ragionamento proposto dai ricorrenti, si dovrebbe ancora ammettere l'ammortamento straordinario del valore residuo dell'investimento. Tale ragionamento si fonda tuttavia sull'ipotesi che l'attività della __________ __________ sia cessata solo alla fine del 1996, quando si è conclusa l'efficacia dell'accordo con il fisco.
Come rilevato, la tesi dell'autorità si regge invece sull'ipotesi che l'attività sia cessata già nel 1990 e il solo motivo per cui sono stati ammessi gli ammortamenti straordinari per i sei anni successivi va ricondotto alla volontà di venire incontro alle difficoltà economiche sorte con l'insuccesso commerciale della produzione cinematografica del ricorrente. In altri termini, pur considerando cessata l'attività indipendente già nel 1990, il fisco ha nondimeno voluto "prolungare artificialmente" la vita della __________ __________ fino al 1996, semplicemente per tener conto della particolare situazione del contribuente. Lo ha fatto nell'ambito di un accordo, che deve essere interpretato in buona fede e che porta alla conclusione che, invece di ammettere la compensazione della perdita intera in un unico periodo fiscale, è stata concessa la compensazione prolungata su tre periodi. Tale soluzione, infatti, sebbene non abbia consentito l'ammortamento dell'intero investimento ma solo di una parte dello stesso, ha comportato una riduzione degli oneri fiscali del ricorrente molto superiore.
Il fatto che la sostanza aziendale al 1.1.1997 sia stata stabilita in fr. 529'380, come sottolineato dai ricorrenti, rientra coerentemente nella finzione pattuita nell’interesse del contribuente: si tratta infatti del valore residuo dell’investimento, dopo gli ammortamenti ammessi per sei anni.
4.5.
Di conseguenza, la decisione dell'Ufficio di tassazione, di negare la deduzione di un ulteriore importo di fr. 100'000 all'anno anche negli esercizi 1997 e 1998 ed anche di escludere la subordinata richiesta di un ammortamento residuo straordinario di fr. 529'380, deve essere condivisa.
Come si è visto, l'operato dell'autorità fiscale è stato infatti estremamente favorevole al ricorrente, nei periodi precedenti.
La circostanza che la __________ __________ sia tuttora iscritta a Registro di commercio appare, in tale contesto, priva di ogni rilievo, essendo la stessa indiscutibilmente inattiva sin dalla fine della produzione del film di cui si è detto.
Né si può condividere l'interpretazione, data dai ricorrenti, ad una frase contenuta nella lettera del 1993 dell'Ufficio di tassazione, ove quest'ultimo si riserva la facoltà di "rimettere in discussione" l'accordo con il contribuente. Tale affermazione non indica certo la volontà dell'autorità di garantire una sorta di automatica proroga degli effetti dell'accordo, ma funge unicamente da clausola di garanzia degli interessi del fisco stesso, nell'eventualità di una successiva evoluzione favorevole delle sorti commerciali della produzione cinematografica in questione. Prova ne sia che tale clausola è contenuta nella lettera con cui il fisco aderisce alla proposta contenuta nel precedente scritto (dell'11 ottobre 1993) del rappresentante del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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