AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.123
Data decisione, Autorità: 14.09.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00123
Lugano 14 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l’ 8 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1999-2000, che conteneva alcune variazioni sulle deduzioni, in particolare per le spese di trasporto, rispetto alla dichiarazione d’imposta;
che il contribuente presentava reclamo in tempo utile, contestando le deduzioni concesse dall’Ufficio di tassazione e chiedendo se del caso che venisse convocato;
che l’Ufficio di tassazione con decisione del 23 luglio 2001 respingeva il reclamo, senza aver preventivamente dato al contribuente facoltà di esprimersi oralmente, come da lui richiesto;
che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente le deduzioni concessegli in misura secondo lui insufficiente dall’Ufficio di tassazione;
che nella nota di trasmissione dell’incarto fiscale a questa Camera l’Ufficio di tassazione avverte di non aver dato seguito per errore alla richiesta del contribuente di essere sentito, chiedendo quindi che l’incarto sia stralciato dai ruoli della Camera di diritto tributario e retrocesso all’Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo audizione del contribuente;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
che il Giudice non può far altro che constatare la svista in cui è incorso l’Ufficio di tassazione non dando seguito alla richiesta del ricorrente di essere sentito per fornire maggiori delucidazioni sulla sua situazione lavorativa e la necessità di usare il mezzo di trasporto privato;
che ciò configura una violazione del diritto di essere sentito, a maggior ragione se si considera che, da quanto emerge dall’incarto, l’asserita particolarità dell’orario di lavoro richiede un esame più approfondito della situazione, che può essere compiuto solo chiedendo spiegazioni più dettagliate dal contribuente, difficilmente ottenibili per iscritto;
che in simili condizioni si deve dar seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione di annullare in ordine la decisione su reclamo e di retrocedergli atti per nuova decisione dopo audizione del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 23 luglio 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo audizione personale del contribuente.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster