AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.121
Data decisione, Autorità: 11.10.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00121
Lugano 11 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001-02, nonostante richiamo e la diffida raccomandata del 15 giugno 2001, con decisione del 12 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva loro una multa disciplinare di fr. 100.-;
che il reclamo presentato dai coniugi __________ __________ all'Ufficio di tassazione il 18 luglio 2001 veniva respinto con decisione del 30 luglio 2001, per il fatto che non avrebbero dato seguito né al richiamo né alla diffida per lettera raccomandata contenente l'invito a presentare la dichiarazione, pena la multa disciplinare;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ __________ chiedono nuovamente l’annullamento della multa disciplinare loro inflitta, argomentando d'aver conferito incarico al __________ __________ di presentare per tempo la dichiarazione d'imposta IC 2001-02;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
che questa Camera ha, per esempio, già avuto modo di stabilire che un contribuente cui è stata inflitta una multa disciplinare per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale non può contestare la sanzione adducendo di avere inoltrato un’istanza di proroga, senza avere ricevuto alcuna risposta dall' autorità fiscale, poiché la domanda in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti (cfr. CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re St.);
che, pendente causa, il giudice delegato ha interpellato il __________ __________, per sapere se esisteva un rapporto di mandato tra i ricorrenti e la fiduciaria relativo alla presentazione della dichiarazione d'imposta IC 2001-02 e, in caso affermativo, avesse effettivamente chiesto all'Ufficio di tassazione di __________ una proroga per l'inoltro della dichiarazione d'imposta;
che l'Ufficio fiduciario confermava che esiste un rapporto di mandato e che ha chiesto sia al Canton __________ sia al Canton __________ il 10 aprile 2001 una proroga fino alla fine di settembre, producendo fotocopia della richiesta;
che l'Autorità fiscale __________ - contrariamente al Canton __________, che ha concesso, come ineccepibilmente documentato, la proroga fino al 30 novembre
non avrebbe reagito;
che con lettera del 14 settembre 2001 ai ricorrenti il giudice delegato attirava la loro attenzione sul fatto che, anche facendo astrazione dalla prova dell'effettivo invio della domanda di proroga all'Autorità fiscale ticinese, non è possibile, in assenza di un riscontro, presumere puramente e semplicemente che la proroga sia stata concessa, invitandoli nel contempo a comunicare se intendevano ciò malgrado mantenere il ricorso;
che nel termine assegnato loro i ricorrenti neppure si sono degnati di rispondere a questa Camera;
che dopo la scadenza del termine __________ __________ __________, con uno scritto del tutto inaccettabile nel tono, dichiara d'aver pagato la multa d'ordine per "terminare il teatro con l'autorità fiscale ticinese", ma che non intende in alcun caso riconoscere il debito, nutrendo seri dubbi sulla compatibilità di un simile procedere con i principi dello stato di diritto e il divieto d'arbitrio;
che, di fronte a una simile presa di posizione, in cui non viene esplicitamente riconociuto il "debito", questa Camera ritiene di doversi comunque pronunciare nel merito della contestazione;
che, per quanto detto in precedenza, non può esservi dubbio sul fatto che i ricorrenti abbiano commesso una violazione delle disposizioni sopra citate, non avendo essi ottemperato all’obbligo di collaborare, quanto meno sollecitando nuovamente la concessione di una proroga, nemmeno dopo la diffida del 15 giugno 2000;
che neppure la circostanza, per la quale il loro rappresentante non avrebbe mai ricevuto una risposta alla domanda di proroga del 10 aprile 2000, muta il quadro della situazione;
che, infatti, un’istanza di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti (CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re St.);
che, di conseguenza, quand'anche il rappresentante dei ricorrenti non avesse ricevuto alcuna risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2000, nulla lo avrebbe autorizzato a indugiare oltre nell’ adempimento degli obblighi procedurali;
che, anzi, in assenza di una nuova proroga, non avrebbe potuto fare a meno di ossequiare il termine di grazia concessogli nella diffida raccomandata del 15 giugno 2001;
che le censure mosse dai ricorrenti all'Autorità fiscale cantonale sono chiaramente prive di fondamento, essendo evidente che la procedura è stata originata da una "svista" del loro fiduciario, che in assenza di una risposta da parte dell'autorità fiscale ticinese all'asserita (ma non ineccepibilmente comprovata, mancado la prova dell'invio) richiesta di proroga del 10 aprile non ha ritenuto opportuno reagire nemmeno dopo aver ricevuto un richiamo e addirittura una diffida per lettera raccomandata;
che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si è riferita alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
che, pertanto, la sanzione è stata commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
che l’autorità di tassazione si è così riferita alla tassazione IC 1999-2000, segnatamente al reddito determinante per l'aliquota, conformemente alla tabella allegata alla citata Circolare;
che la decisione impugnata deve pertanto essere confermata;
che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti, a maggior ragione se si considera che nemmeno si sono degnati di prendere posizione sull'invito a ritirare il ricorso per evitare loro inutili spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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