AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.115
Data decisione, Autorità: 14.09.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00115
Lugano 14 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente alla voce "altre rendite" la rendita ricevuta dall'Ufficio federale dell'assicurazione militare per un importo di fr. 21'012.- di media annua, rilevando che le rendite d'invalidità della LAM che iniziano a decorrere o diventano esigibili dal 1° gennaio 1994 sottostanno all'imposizione fiscale (cfr. decisione su reclamo del 23 luglio 2001).
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede lo stralcio dal reddito imponibile della rendita dell'assicurazione militare, osservando che la stessa è stata concessa con effetto dal 1° novembre 1992, per cui deve essere posta al beneficio dell'eccezione prevista dall'art. 116 LAM, anche se poi è stata decurtata dal 1° febbraio 1994 per effetto della sovrassicurazione.
L'Ufficio di tassazione propone la reiezione del ricorso, ribadendo che il diritto alla rendita ha avuto inizio soltanto il 1° febbraio 1994.
Ad analoga conclusione giunge l’Amministrazione federale delle contribuzioni nelle sue osservazioni del 7 settembre 2001.
Secondo l’art. 47 cpv. 2 LAM del 20 settembre 1949, il diritto alle prestazioni dell’assicurazione militare, come pure le somme riscosse a titolo di prestazioni, non possono per se stessi formare oggetto di una imposta diretta sul reddito o sul patrimonio da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
La ragione di questa eccezione all’assoggettamento fiscale personale trovava la sua ragione in ragioni di natura socio-politica, segnatamente nella volontà di non limitare l’effetto dell’assicurazione militare (Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, Zurigo, 1952, p. 222 s.; inoltre E. Blumenstein, Sistema di diritto delle imposte, Milano, 1954, p. 56; E. Blumenstein, System des Steuerrechts, Zurigo, 1971, p. 58). L’esonero fiscale era infatti stato introdotto - come si legge nel Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull'assicurazione militare dell’ 11 settembre 1990, con la legge del 1901 allo scopo di garantire all'assicurato il beneficio integrale delle prestazioni, che a quell'epoca erano assai modeste (cfr. Messaggio concernente la LAM dell’ 11 settembre 1990, in FF 1990 – III – p. 206 s.).
3.2.
Per contro, la nuova LAM del 19 giugno 1992, entrata in vigore il 1° gennaio 1994, non prevede più, in linea di principio, l’ esenzione delle prestazioni dell’assicurazione militare.
Infatti, come si legge sempre nel citato Messaggio, dal 1901 a oggi, le prestazioni dell'assicurazione militare sono state considerevolmente ampliate, al punto che oggi, combinate con eventuali prestazioni di altre assicurazioni sociali, raggiungono un livello che è di norma quasi identico al guadagno effettivo di cui l'assicurato è stato privato. Se fosse stato mantenuto, l'esonero fiscale delle prestazioni avrebbe favorito il beneficiario di prestazioni dell'assicurazione militare rispetto alle persone integralmente capaci di esercitare un'attività lucrativa e ai beneficiari di prestazioni concesse da altre assicurazioni sociali (cfr. Messaggio, loc. cit.), creando una insoste-nibile disparità di trattamento nell’attuazione del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva.
3.3.
Dando concreto seguito alle insistenti richieste di abolire questo non più giustificato privilegio, il legislatore ha disposto, all’art. 116 LAM che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un’imposta diretta sul reddito e sulla sostanza soltanto le rendite d’invalidità e per superstiti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge e che questa norma è parimenti applicabile alle rendite di invalidità convertite in rendite di vecchiaia giusta l’art. 112 cpv. 2 (cfr. anche Messaggio cit., p. 246).
L’esonero fiscale costituisce quindi oggi un’ eccezione al principio della piena imponibilità delle rendite, sancito dal nuovo diritto ed è destinato a scomparire inesorabilmente con il trascorrere degli anni, proprio perché eccezione riservata alle rendita del vecchio diritto.
3.3.1. L’art. 112 cpv. 1 dispone, dal canto suo, che le rendite d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della legge continuano a essere versate secondo il diritto previgente, fatti salvi i casi in cui la rendita viene riveduta conformemente all’art. 44. In altre parole, le rendite d’invalidità in corso non verranno adeguate al nuovo tasso d’indennizzo più elevato, riservata la revisione secondo l’art. 44, e continueranno a fruire dell’esonero fiscale. I beneficiari delle vecchie rendite d’invalidità saranno così privilegiati grazie all’esenzione fiscale soprattutto nel caso di cumulo con rendite AI ed ev. dell’assicurazione infortuni obbligatoria, poiché il nuovo tasso d’indennizzo generalizzato del 95 per cento non esplica alcun effetto a causa della riduzione per sovrassicurazione (cfr. Messaggio cit., p. 244 s.).
3.3.2. Secondo l’art. 112 cpv. 2 LAM, inoltre, la conversione, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, di una rendita d’invalidità in corso in una rendita di vecchiaia secondo l’art. 47 - secondo cui la rendita d’invalidità concessa per un periodo indeterminato è pagata come rendita di vecchiaia calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita - è applicabile ai beneficiari di rendite che non hanno ancora compiuto i 55 anni al momento dell’entrata in vigore della legge.
A questo riguardo il Messaggio precisa, con una formulazione che esige un' attenta lettura, che:
“il beneficiario di una rendita d’invalidità in corso potrà riscuoterla immutata fino a quando avrà raggiunto l’età della rendita AVS. Nel peggiore dei casi, ne approfitterà ancora durante 7 o 10 anni, in quanto l’età che dà diritto alla rendita AVS è di 62 anni per le donne e di 65 per gli uomini. Nel maggior numero dei casi, la durata di riscossione della rendita sino all’età AVS sarà però sensibilmente superiore, poiché la maggior parte dei beneficiari ha meno di 55 anni. Durante tutto questo tempo, il beneficiario di una rendita d’invalidità in corso fruirà dell’esonero fiscale se la sua rendita non viene riveduta” (Messaggio, cit., p. 245).
Il Legislatore si è quindi posto il problema della parità di trattamento dei beneficiari delle rendite d’invalidità correnti rispetto ai beneficiari di rendite concesse secondo il nuovo diritto, in particolare per quanto concerne l’ordinamento delle rendite di vecchiaia e ha ritenuto opportuna un’eccezione soltanto per gli assicurati che stanno per raggiungere l’età della rendita AVS. Per questa ragione ha deciso di esonerare dalle imposte dirette una rendita d’invalidità accordata secondo il diritto previgente e convertita secondo il nuovo diritto in una rendita di vecchiaia (Messaggio cit., p. 245). Così i titolari di una rendita d'invalidità dell'assicurazione militare, che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge non hanno ancora raggiunto la soglia dei 55 anni di età, non beneficeranno più dell'esenzione fiscale al momento della trasformazione della rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia secondo il nuovo art. 47 LAM.
3.4.
3.4.1. Solo eccezionalmente quindi, secondo il nuovo diritto, le rendite dell’assicurazione militare continuano a beneficiare dell’esenzione.
Dai materiali legislativi si evince infatti con tranquillante certezza che la disciplina giuridica di tale eccezione è stata concepita dal Legislatore in termini restrittivi. Essa riguarda, da un lato, le rendite d’invalidità correnti, a condizione che siano soddisfatti ben determinati presupposti, segnatamente che non vengano nel frattempo rivedute secondo l'art. 44 LAM (cfr. consid. 5.3.1-2; Messaggio cit., p. 245.) e per ragioni di equità e parità di trattamento le rendite di vecchiaia del nuovo diritto che per così dire surrogano o sostituiscono rendite d’invalidità del vecchio diritto, nel caso di titolari di rendite d'invalidità che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge avevano compiuto i 55 anni.
Ritenere che il Legislatore abbia voluto estendere l’eccezione anche ad altre fattispecie, ad esempio alla fattispecie in esame, urta contro la lettera della norma e la chiara volontà del Legislatore, il quale, nel Messaggio accompagnante il disegno di legge ha esposto le ragioni della normativa eccezionale e della sua formulazione restrittiva. Se il Legislatore avesse voluto una disciplina più liberale in materia di esenzione delle rendite versate dall'assicurazione militare, non avrebbe mancato di precisarlo nell'art. 116 e non si sarebbe invece limitato nella seconda frase di questa norma a rinviare al solo art. 112 cpv. 2, sulla cui ratio e sulla cui formulazione restrittiva si è ampiamente detto (cfr. consid. 3.3.2.).
3.4.2. Non va inoltre perso di vista che, diversamente, si finirebbe per creare delle disparità di trattamento incompatibili con il nuovo principio che prevede in linea generale l’ assoggettamento alle imposte dirette delle rendite dell’assicurazione militare dall’entrata in vigore della nuova legge.
3.5.
Sulla scorta dell'analisi che precede, questa Camera ha avuto modo di decidere che una rendita per superstiti dell’ assicurazione militare federale, erogata il 1° gennaio 1994 in sostituzione di una precedente rendita d’invalidità non si può considerare alla stregua di una rendita d’invalidità già in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova LAM e non può pertanto continuare a beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dal diritto previgente (cfr. CDT n. ..__________ del 27 settembre 1999, in RDAT I-2000 n. 18t, confermata dal Tribunale federale con STF n. 2A.539/ 1999 del 9 marzo 2000 pubblicata in RDAT II-2000 n. 22t, p. 457).
La rendita in questione è stata quindi costituita solo dopo l’entrata in vigore della nuova legge il 1° gennaio 1994.
Ne viene quindi chiaramente che la rendita in discussione non era in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova LAM, ma è sorta soltanto in seguito, seppur di un solo mese. Essa cade quindi, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ciò comporta, sotto la nuova normativa e di conseguenza non beneficia più dell’esenzione fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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