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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.110
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00110
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2001
in materia di: riparto intercomunale tassazione 97/98 di __________
presentato da:
__________ di __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ & __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che per il periodo fiscale IC/IFD 1997-98 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna attribuiva l'intero reddito del lavoro e della sostanza al comune di __________, in cui sarebbe stato domiciliato il contribuente __________ __________, negando che esistessero le condizioni per procedere a un riparto con il comune di __________ (cfr. decisione su reclamo del 9 luglio 2001);
che il comune di __________ con tempestivo ricorso del 27 luglio 2001, completato il 23 agosto successivo, contesta l'attribuzione dell'integralità dei redditi del lavoro e della sostanza al comune di __________, chiedendo che gli stessi vengano attribuiti in parti uguali ai comuni di __________ e di __________, come per il passato;
che all'udienza del 4 ottobre 2001, svoltasi alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di __________ e di __________ e dell'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, dopo approfondita discussione, in considerazione della particolarità della fattispecie venuta in essere nei bienni precedenti, su proposta del giudice si è convenuto di considerare il contribuente ancora domiciliato a __________ il 1° gennaio 1997, ritenuto che i comuni avrebbero precisato la data del trasferimento, in epoca successiva, del domicilio a __________;
che con scritto del 5 ottobre 2001 il Municipio del comune di __________ comunicava a questa Camera che i comuni interessati avevano accertato che la data del trasferimento del domicilio da __________ a __________ era l'8 aprile 1999;
che anche il contribuente ha dato l'adesione a questa proposta;
che il ricorso deve essere evaso conformemente a quanto convenuto all'udienza del 4 ottobre 2001 e al successivo accertamento relativo al trasferimento del domicilio, con conseguente riforma della decisione su reclamo del 9 luglio 2001, nel senso che i redditi del lavoro e della sostanza sono attribuiti esclusivamente al comune di __________ e che ciò varrà anche per il successivo periodo fiscale IC/IFD 1999-2000 fino all'8 aprile 1999, mentre che dal giorno successivo i redditi saranno attribuiti, in virtù del cambiamento di domicilio, al comune di __________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 9 luglio 2001 è riformata nel senso che i redditi del lavoro e della sostanza sono attribuiti al Comune di __________.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna perché emetta la tassazione IC/IFD 1999-2000, tenendo conto del trasferimento del domicilio da Cureglia a __________ l'8 aprile 1999.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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