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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.108
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00108
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella notifica di tassazione del 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, oltre al reddito della sostanza e alla rendita AVS, un reddito aziendale di fr. 28'000.- di media;
che a seguito del reclamo del contribuente l'Ufficio di tassazione, con decisione del 23 luglio 2001, riduceva il reddito aziendale a fr. 22'000.-, esponendo sinteticamente le rettifiche apportate ai conti d'esercizio presentati dal contribuente;
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rileva che la rendita AVS, esposta separatamente dall'Ufficio di tassazione, è inclusa nel conto economico e quindi imposta due volte;
che l'Ufficio di tassazione non ha presentato osservazioni;
che il giudice, ritenendo alla base della contestazione stesse un malinteso fra le parti, ha ritenuto opportuno convocare un'udienza chiarificatrice;
che in quell'occasione, dopo ulteriori spiegazioni tra contribuente e Ufficio di tassazione, si è convenuto di ridurre il reddito aziendale a soli fr. 2'000.- di media annua, dal momento che l'importo della rendita AVS era già stato registrato quale entrata e incluso nella contabilità aziendale;
che pertanto il presente ricorso deve essere deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 23 luglio 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emani una nuova decisione, conformemente a quanto concordato.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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