AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.105
Data decisione, Autorità: 14.09.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00105
Lugano 14 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2001
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
_ e _ _, coniugati dal 1982, sottoscrivevano il 2 febbraio 1999 una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo così il precedente regime della partecipazione agli acquisti. Alla moglie venivano in particolare trasferiti i seguenti immobili di proprietà del marito:
· part. n. _ RFD di _
· part. n. _ RFD di _
· part. n. 1_7 RFD di _ e
· part. n. _ RFD di _.
1.2.
L'Ufficio di tassazione di Locarno chiedeva all'Ufficio cantonale di stima di stabilire il valore venale dei quattro suddetti trasferimenti di proprietà. Alla part. n. _ veniva attribuito un valore venale di fr. 600'000.-, alla n. _ un valore di fr. 280'000.-, alla n. _ un valore di fr. 10'000.- e alla n. _.- un valore di fr. 300'000.-.
Il 27 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a _ _ la tassazione sugli utili immobiliari, in cui dal valore di alienazione complessivo, stabilito prudenzialmente in fr. 1'040'000.-, deduceva un valore d'investimento di complessivi fr. 715'814.-, stabilendo così l'utile imponibile in fr. 324'186.- e l'aliquota e l'imposta dovuta in fr. 16'085.60.
1.3.
Con tempestivo reclamo del 27 aprile 2000 i coniugi _ chiedevano l’annullamento della suddetta decisione, argomentando che l’atto concluso tra di loro configurerebbe in effetti un negozio misto con donazione, poiché il valore dei beni ceduti dal marito supererebbe di molto il credito di partecipazione della moglie, che, prendendo come basi i valori stabiliti dall’Ufficio di tassazione, ammonterebbe a fr. 315'000.-. La cessione sarebbe avvenuta quindi soltanto per poco più del 30% a titolo oneroso.
Sarebbe quindi imponibile soltanto l’utile conseguito con la cessione della part. n. _, l’unica ad avere comportato un utile. Il valore d'alienazione di questa particella stabilito dall’Ufficio di tassazione sarebbe comunque eccessivo
I ricorrenti rilevano inoltre che valore d’investimento e valore d’alienazione della part. n. _ sono stati sottovalutati.
1.4.
Il reclamo veniva respinto con decisone del 26 giugno 2001, rilevando, da un lato, che il differimento dell’imposizione è riservato unicamente ai casi di adozione o di scioglimento del regime della comunione dei beni e, dall’altro, che in nessun caso può essere questione di donazione, il rogito essendo chiaramente definito quale convenzione matrimoniale.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi _ chiedono l’annullamento della decisione su reclamo, ribadendo sostanzialmente quanto già sostenuto nel reclamo.
2.2.
L’Ufficio di tassazione si astiene dal formulare osservazioni.
Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
3.2.
L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
3.3.
In una recente sentenza questa Camera ha ammesso l'esistenza di un trasferimento imponibile anche nel caso di un contratto denominato di "cessione", mediante il quale il marito ha trasferito alla moglie alcuni immobili rientranti nella massa degli acquisti, nell'intento di definire e sistemare i loro rapporti patrimoniali, senza nemmeno sciogliere il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, dovendosi presumere che il trasferimento costituisse un anticipo dell' estinzione del credito di partecipazione. (CDT n. ../ del 10 maggio 2000 in re D. G.).
3.4.
Tale giudizio è stato condiviso dal Tribunale federale, il quale ha confermato la presunzione di fatto secondo cui, quando un coniuge cede all'altro un bene appartenente alla massa dei suoi acquisti, ciò sia avvenuto a titolo d'anticipo sul futuro credito di partecipazione di quest'ultimo piuttosto che a titolo di donazione. I giudici federali hanno osservato che tale modo di ragionare tiene in particolare conto del principio generalmente invalso in ambito civile – e applicabile anche ai contratti tra coniugi – secondo cui I'animus donandi non è presunto, soprattutto allorquando il negozio giuridico verte su oggetti di una certa importanza (STF n. 2P.131/2000 del 29 novembre 2000; Vogt, Commentario basilese, Basilea 1992, ad art. 239 CO, n. 44 e 45 con riferimenti; Hasenböhler, Commentario zurighese, Zurigo 1998, ad art. 168 CC n. 29). In questo senso, il Tribunale federale ha concluso che si può a giusto titolo esigere che, in caso di liberalità tra coniugi, questi manifestino la loro reale volontà in modo chiaro, indicando esplicitamente che la cessione di un determinato bene è avvenuta a titolo di donazione (STF n. _ del 29 novembre 2000).
Nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha constatato che la "convenzione matrimoniale", del 2 febbraio 1999, con la quale i coniugi _ hanno adottato il regime della separazione dei beni, includeva anche il trasferimento di alcune proprietà immobiliare del marito alla moglie e, meglio, di quelle indicate sopra (cfr. cifra 1.1.).
Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che non si sarebbe trattato di un trasferimento di proprietà puro e semplice, ma di un negotium mixtum cum donatione, ovvero una donazione mista, poiché il valore dei beni ceduti eccederebbe volutamente il credito di partecipazione della moglie. Dal calcolo deve inoltre essere esclusa, a mente dei ricorrenti, la part. n. _ di _, bene proprio del marito, acquisito a suo tempo per donazione. Il ricorrente espone poi nel dettaglio le modalità di calcolo che, secondo lui, sarebbero applicabili alla cessione delle part. n. _ di Locarno e n. _ e _ di _.
4.2.
In sostanza il problema posto dal contratto in esame è quello della sua qualifica giuridica.
Anche se il ricorrente ora sostiene d'aver stipulato una donazione mista, l'atto pubblico su cui si fonda il trasferimento fra il ricorrente e la moglie non lascia dubbi. Esso non è infatti intitolato "donazione" bensì "convenzione matrimoniale".
Con la stessa i coniugi _ hanno chiaramente inteso adottare quale nuovo regime matrimoniale quello della separazione dei beni. Attraverso questa convenzione ciascun coniuge si è assunto i debiti ipotecari gravanti il rispettivo immobile.
Come si vede, aldilà del fatto che non si parla in alcun modo di "donazione", le parti hanno espressamente stabilito che le cessioni sono avvenute per adottare un diverso regime dei beni.
L'adozione del nuovo regime ha quale conseguenza la liquidazione del regime legale della partecipazione agli acquisti e per ciò stesso l'estinzione del credito di partecipazione della moglie quale contropartita del trasferimento dei beni immobili in discussione. Di nessun rilievo al riguardo sono le ragioni di natura personale o altra, ovvero il movente della cessione.
Ammettere in simili condizioni l’esistenza di una donazione in contrasto con le chiare emergenze dell’atto pubblico redatto da un notaio significherebbe di fatto ammettere un suo clamoroso abbaglio incompatibile non solo con il principio per il quale l'animus donandi non è presunto (a maggior ragione se si considera che nel presente caso vi è stata liquidazione del regime patrimoniale, a differenza del caso precedentemente giudicato da questa Camera, in cui non v'era stata liquidazione del regime), ma anche con l'attenzione richiesta dall'esercizio di una pubblica funzione.
Il ricorrente obietta che tra gli immobili trasferiti alla moglie vi è anche quello di _, acquistato dal marito per donazione prima del matrimonio, che appartiene quindi alla sfera dei beni propri. Ciò non è comunque di nessun rilievo, poiché nulla toglie al fatto che il trasferimento di questo immobile sia servito a estinguere le reciproche pretese in funzione dello scioglimento del regime ordinario della partecipazione agli acquisti e della conseguente adozione del regime della separazione dei beni
5.2.
Per queste stesse ragioni, non può neppure essere invocata la fattispecie di differimento prevista dall'art. 125 lett. a LT, che è infatti riservata unicamente ai casi di trasferimento per successione, divisione ereditaria, legato, donazione o altro contratto soggetto all'imposta di successione o donazione.
5.3.
Altrettanto irrilevante è infine conoscere le modalità di calcolo proposte nel ricorso, secondo le quali il trasferimento degli immobili sarebbe avvenuto solo per poco più del 30% a titolo oneroso, sia perché tale calcolo non è conforme alle modalità di determinazione dell'utile immobiliare previste dall'art. 128 cpv. 1 LT (cfr. consid. 3.2.), sia perché parziale in quanto riferito a soli tre immobili e non a tutta la massa degli acquisti, composta, per quanto se ne sappia, di altri immobili e verosimilmente anche di sostanza mobiliare di entità non nota.
Certo è che il calcolo proposto nel ricorso non è assolutamente idoneo a rovesciare la presunzione che scaturisce dalla chiara definizione e dai termini stessi nel negozio giuridico contratto dalle parti e a far ritenere che si tratti almeno in parte di donazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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