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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.101
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00101
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione aggiungeva ai redditi dichiarati ai coniugi __________ ed __________ __________ un reddito d'attività indipendente di fr. 50'000.- di media annua;
che il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione del 18 giugno 2001;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ ed __________ __________ chiedono la riduzione del reddito d'attività indipendente a quanto da loro dichiarato con l'aggiunta di un di un introito di fr. 4'320.-;
che il giudice delegato ha dato incarico all'Ispettore fiscale della Camera di procedere ai necessari accertamenti per stabilire con maggiore verosimiglianza l'estensione dell' attività indipendente dei contribuenti, rispettivamente l'esistenza di un reddito d'altra fonte;
che a conclusione degli accertamenti, i ricorrenti hanno accettato la proposta del giudice di esporre loro a titolo di reddito da attività indipendente e d'altra fonte un importo complessivo di fr. 20'000.- di media annua;
che in occasione dell'incontro del 16 novembre 2001 i ricorrenti e il loro rappresentante hanno accettato che il medesimo importo venga loro esposto anche nella successiva tassazione IC/IFD 2001-2002, come pure di dichiarare quale sostanza della moglie al 1° gennaio 2001 un importo di fr. 50'000.-- in quanto proprietaria della metà delle azioni della __________ __________;
che, dato l'accordo raggiunto, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 18 giugno 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente ai considerandi.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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