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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.99
Data decisione, Autorità: 14.08.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00099
Lugano 14 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2001
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 15 giugno 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno inviava a __________ __________ una diffida a presentare nel termine di dieci giorni la dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002, prelevando nel contempo una tassa di diffida di fr. 30.-;
che il contribuente reclamava in tempo utile, argomentando d'aver fatto inviare la dichiarazione d'imposta ticinese dall'Ufficio delle imposte del comune di __________, che avrebbe anche allegato copia della dichiarazione d'imposta argoviese;
che il reclamo veniva respinto con decisione del 25 giugno 2001;
che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente lo stralcio della tassa di diffida, ribadendo quanto già esposto nel reclamo e facendolo confermare dal responsabile dell'Ufficio comunale delle imposta di __________;
che con osservazioni del 25 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione dà atto che la dichiarazione d'imposta le è stata spedita nei termini e che alla stessa era allegata la dichiarazione __________, ma che per un disguido il contribuente aveva incollato l'etichetta dell'indivisa e non quella personale, per cui la dichiarazione è stata riposta nell'incarto dell'indivisa e non in quello personale;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, come si è visto, il ricorrente ha effettivamente prodotto nei termini la dichiarazione d'imposta;
che il suo mancato tempestivo ritrovamento è dovuto a un banale quanto scusabile scambio di etichetta;
che il ricorso deve quindi essere pacificamente accolto;
che d'altronde l'Ufficio di tassazione stesso, malgrado lo scambio di etichetta, avrebbe facilmente potuto avvedersi dell'errore, poiché il formulario per la dichiarazione d'imposta era manifestamente quello personale e non quello dell'indivisa e ciò era facilmente percepibile visivamente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenze sono annullate la decisione su reclamo del 25 giugno e la tassa di diffida di fr. 30.- del 15 giugno 2001
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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