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Numero d'incarto:
80.2001.98
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00098
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2001
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
scritto del 5 luglio 2001, in lingua tedesca, __________
__________ ha impugnato la decisione del
28 giugno 2001, con la quale l'Ufficio di tassazione di Locarno ha accolto il
suo reclamo contro la tassa di diffida di fr. 30, posta a suo carico per non
avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione fiscale 2001/2002;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, come
detto, l'Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo del contribuente ed ha
annullato la tassa di diffida contestata, con decisione del 28 giugno 2001;
-
che, di
conseguenza, il ricorso, con il quale il ricorrente postula l'annullamento
della stessa tassa di diffida, appare privo d'oggetto;
-
che, per
economia di giudizio, si rinuncia a chiedere la traduzione del ricorso ed anche
ad attribuire al ricorrente un termine per ritirare il gravame.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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