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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.93
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00093
Lugano 6 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2001
in materia di: IC/IFD 1999
presentato da:
__________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 6 marzo 2001 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla __________ __________ Sa__________l la tassazione d'ufficio in materia di IC e di IFD 1999 per mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, in cui le veniva esposto un utile di fr. 15'000.- e un capitale di fr. 20'000.-;
che il 2 maggio 2001 la contribuente, assistita dalla Consulenza __________ __________, affermava, da un lato, di non contestare l'utile esposto, ancorché ritenuto "largamente punitivo" e chiedeva, dall'altro, la rettifica di un errore di calcolo nell'elaborazione della notifica di tassazione e, meglio, la deduzione delle perdite riportate di fr. 101'264.-;
che con decisione del 25 maggio 2001 l'Ufficio di tassazione dichiarava tardivo il reclamo;
che con il presente, tempestivo ricorso la __________
chiede, in sostanza, il riconoscimento delle perdite riconosciute nei periodi precedenti;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, preliminarmente, non deve essere dato seguito alla richiesta del rappresentante della ricorrente di essere sentito "ove si rivelassero elementi necessari di discussione", poiché i fatti sono perfettamente chiari e non controversi, sicché il ricorso in esame involge unicamente problemi di carattere squisitamente giuridico;
che l’art. 130 cpv. 2 LIFD, così come l'art. 204 cpv. 2 LT consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);
che, secondo l'art. 132 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 206 cpv. 1 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione;
che secondo l'art. 132 cpv. 3 LIFD, come pure secondo l'art. 206 cpv. 3 LT, il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
che nel caso in esame la tassazione d'ufficio è stata notificata per lettera raccomandata l' 8 marzo 2001 ed è stata ritirata il 12 marzo successivo;
che pertanto lo scritto del 2 maggio 2001, con cui la ricorrente chiede tra l'altro la deduzione delle perdite riportate, è manifestamente tardivo;
che d'altra parte la ricorrente nemmeno lo contesta;
che pertanto, sotto questo profilo, la decisione dell' UTPG è perfettamente fondata;
che è certo vero che la ricorrente sostiene di non aver mai inteso reclamare, ma unicamente chiedere la rettifica di un errore nell'ambito dell'elaborazione della tassazione;
che secondo l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione;
che vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta;
che, in altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.);
che è, per esempio, stato riconosciuto un errore di calcolo e , meglio, un errore di scritturazione (trascrizione), quando l'autorità di ricorso modifica la decisione su reclamo e fonda il suo conteggio sul reddito imponibile in base alla decisione di tassazione anziché in base alla decisione su reclamo (StE 1995 B 97.3 n. 3);
che gli errori in cui incorre l'autorità di tassazione al momento dell'introduzione o della cancellazione di codici nell'ordinatore, pur non costituendo errori di calcolo in senso stretto, poiché non sono di natura contabile, vanno nondimeno corretti in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico quali la buona fede e il divieto dell'abuso di diritto (cfr. Sammlung BGE n. 632 del 24 giugno 1985; inoltre CDT n. 185 del 3 settembre 1990 in re A. W.; CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re C. H.);
che, nell'ambito di una tassazione d'ufficio, la questione delle perdite riconosciute di precedenti periodi fiscali, è questione che deve essere valutata nell'ambito dell'apprezzamento d'ufficio del reddito imponibile;
che l'asserita mancata considerazione delle perdite pregresse non è per nulla questione di errore di calcolo, ma vera e propria questione di valutazione di merito;
che la questione andava quindi sollevata nel termine di trenta giorni dalla notifica della tassazione, fornendo la prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio, come esatto dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 3 LT;
che in simili condizioni il ricorso rasenta la temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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