AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.88
Data decisione, Autorità: 26.09.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00088
Lugano 26 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia e IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, che era stata insegnante di scuola elementare fino alla fine dell'anno scolastico 1990-91, ha ottenuto un incarico d'insegnamento ad allievi alloglotti per 189 unità didattiche nell'anno 1997-98 e di 192 nell'anno successivo. Nel corso del 1998 __________ __________ ha inoltre effettuato alcune ore di supplenza. Il reddito conseguito nel 1998 per queste due attività è stato di fr. 13'014.-.
Il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto quanto
al principio della tassazione intermedia per inizio dell'attività e
parzialmente accolto quanto al reddito, che veniva ridotto a
fr. 11'814.-, togliendo dal reddito complessivo quello delle ore di
supplenza occasionali (cfr. decisione su reclamo del 14 maggio
2001).
All'udienza del 6 settembre 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, invitando la Camera a pronunciarsi nel merito.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
4.3.
La giurisprudenza si è già confrontata con la questione se l'inizio o la cessazione di un'attività accessoria ponga in essere un profondo cambiamento della situazione professionale complessiva. A partire dalla sentenza 7 dicembre 1984 (cfr. DTF 101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 Nr. 6; StR 40, 399), il Tribunale ha risolto chiaramente la questione, indicando che, per decidere se l'inizio o la cessazione di una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. Gli artt. 16-23 LIFD (non diversamente dall’art. 21 DIFD), propongono infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato (Vergangenheitsbemessung); non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.
Si deve dunque negare che l'inizio di un'attività accessoria sia costitutivo di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 Nr. 8; STF del 10 dicembre 1985 in StR 41, 343) e recepita, sul piano cantonale, anche da questa Camera (cfr. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G.; n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT II 1993 n. 23t; n. ..__________ del 22 marzo 1995 in re A. e L. S.; n. ____________________. del 28 agosto 1995 in re R. e L. P.).
4.4.
Il Tribunale federale ha d'altronde escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA 53 p. 188).
4.5.
Dai princìpi giurisprudenziali enunciati, dovrebbe discendere chiaramente la conclusione che, finché una persona che ha un'attività principale non la abbandona del tutto, in particolare con il pensionamento, non ha diritto ad una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa. Basterebbe persino che un contribuente che passa al beneficio della pensione continui nondimeno ad esercitare una limitata attività, sia pure per qualche ora al mese, ad escludere per definizione che vi sia stata cessazione dell'attività lucrativa. Vi sono tuttavia decisioni di autorità cantonali che, anche in sede di applicazione della legislazione concernente l'imposta federale diretta, hanno tenuto conto delle iniquità cui si perviene con una rigorosa osservanza dei suddetti princìpi, ed hanno introdotto dei temperamenti ispirati al rispetto del principio di capacità contributiva.
4.5.1. Merita di essere menzionata, dapprima, una decisione della commissione di ricorso in materia di imposta federale diretta di Zurigo (StE 1987 B 63.13 n. 9). Una giornalista aveva ridotto la propria attività, in seguito alla maternità, con conseguente riduzione del reddito da fr. 47'237.– a fr. 10'496.– all'anno. L'autorità fiscale aveva negato la tassazione intermedia, trattandosi a suo avviso di una mera riduzione dell'attività lucrativa. Secondo l'autorità di ricorso, tuttavia, il fatto che il Tribunale federale non conceda un'intermedia per la semplice riduzione dell'attività dal tempo pieno al tempo parziale non significa che si richieda la cessazione di ogni attività indirizzata al conseguimento di reddito. Una profonda modifica strutturale dell'intera situazione professionale, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, può esservi per contro anche se l'attività lucrativa principale viene cessata ed al suo posto subentra un'attività accessoria subordinata per tempo e intensità del lavoro. Una simile conclusione si imporrebbe, secondo la commissione di ricorso zurighese, anche per il fatto in sé che la cessazione di un'attività accessoria non giustifica una tassazione intermedia.
Nel caso in questione, alla ricorrente era perciò stata concessa l'intermedia, ritenendo cessata l'attività principale, nonostante l'inizio di un'attività sporadica di carattere accessorio.
4.5.2. Considerazioni simili si ritrovano in una sentenza del 1987 della commissione di ricorso fiscale del Cantone Basilea Campagna (StE 1987 B 63.13 n. 13). Un anziano impiegato aveva cessato l'attività prima di raggiungere l'età per beneficiare della rendita AVS, rimanendo tuttavia consulente della stessa ditta a tempo parziale (4 giorni al mese). Anche in questo caso l'autorità fiscale aveva negato l'intermedia, ritenendo trattarsi di una mera riduzione dell'attività. L'autorità di ricorso ha invece concesso l'intermedia, rilevando che la ratio legis dell'art. 96 DIFD (corrispondente all'attuale art. 45 LIFD) non sembra opporvisi. A suo avviso, infatti, se ci si attenesse alla prassi restrittiva secondo cui solo la completa cessazione dell'attività lucrativa comporta la tassazione intermedia, ne discenderebbe un ingiustificato svantaggio fiscale per tutti coloro che nonostante il pensionamento esercitano ancora un'attività lavorativa di trascurabile importanza. Ad ulteriore supporto della sua decisione la commissione di ricorso basilese invoca una considerazione contenuta in una sentenza del Tribunale federale, secondo cui si deve ammettere in linea di principio che vi sia un motivo di intermedia in tutti i casi in cui, qualora l'autorità fiscale consentisse di adeguare la tassazione solo nel periodo di computo successivo, si verificherebbe una situazione particolarmente dura (DTF 109 Ib 11).
4.5.3. Alle stesse preoccupazioni è chiaramente ispirata la prassi vigente nel Canton Vaud. In una sentenza del Tribunale amministrativo del 1992 (RF 49/1994 p. 597) si ricorda infatti la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale il passaggio da attività a tempo pieno ad attività a tempo parziale non costituisce motivo di intermedia. Poi, però, si menzionano le istruzioni sulla compilazione della dichiarazione fiscale, dalle quali risulta che si considera attività accessoria l'attività dipendente esercitata in modo regolare a meno del 30% dell'orario di lavoro normale. Da tale premessa si fa discendere la conclusione che si deve emettere una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa allorché un contribuente che esercita attività dipendente diminuisce definitivamente di oltre il 70% la propria percentuale di attività.
4.5.4. A sua volta questa Camera ha stabilito che, quando una persona cessa l'attività principale esercitata (a tempo pieno o parziale) e dedica solo qualche ora ad un'attività lucrativa, dalla quale trae un reddito trascurabile rispetto al fabbisogno per il proprio sostentamento, si ha cessazione dell'attività lucrativa accompagnata da inizio di un'attività “accessoria”. È il caso di una signora che, dopo il matrimonio, cessa la propria attività lucrativa principale e ne intraprende una che comporta un lavoro di tre ore settimanali, con una retribuzione nettamente inferiore a quella precedentemente percepita (cfr. CDT n. ..__________ del 26 novembre 1996 in RDAT I-1997 n. 16t).
4.6.
Come si vede, è abbastanza diffusa la preoccupazione di sottrarsi alle rigorose conseguenze dell'interpretazione dei presupposti della tassazione intermedia, che derivano dalla giurisprudenza del Tribunale federale. È evidente, infatti, che se ci si fonda sul presupposto che il passaggio dall'attività a tempo pieno all'attività a tempo parziale non giustifica una tassazione intermedia, allora basterà la minima attività residua ad escludere l'intermedia. Per eludere quest'ultima conseguenza, si deve allora immaginare un'attività a tempo parziale che non sia nel contempo un'attività principale, ma che rientri invece nella nozione di attività accessoria. Il problema è che un'attività accessoria esiste solo a dipendenza di un'altra attività principale, rispetto alla quale è appunto accessoria. Non esiste cioè per definizione un'attività accessoria se non ve n'è una principale.
Ora, se si esaminano però i casi in cui sorge il problema della tassazione intermedia per cessazione di un'attività principale, accompagnata dall'inizio di un'attività «accessoria», si nota che si tratta essenzialmente di due ipotesi: quella della persona, perlopiù donna, che abbandona il lavoro per occuparsi della famiglia e che si riserva qualche ora per un'attività extradomestica, e quella dell'anziano che mantiene un'attività minima nonostante il pensionamento. È difficile immaginare che un'altra persona possa decidere di rinunciare all'attività lucrativa, a meno che non venga licenziata, nel qual caso tuttavia subentrerà l'indennità di disoccupazione. Ebbene, nelle due ipotesi in esame, vi è una vera e propria rinuncia all'attività lucrativa principale fino ad allora esercitata: nel primo caso, per dedicarsi ad un'altra attività, non considerata lucrativa ai fini fiscali; nel secondo, per ritirarsi a riposo.
4.7.
Si può allora affermare che, quando una persona cessa l'attività principale esercitata (a tempo pieno o parziale) e dedica solo qualche ora ad un'attività lucrativa, dalla quale trae un reddito trascurabile rispetto al fabbisogno per il proprio sostentamento, si ha cessazione dell'attività lucrativa accompagnata da inizio di un'attività “accessoria”.
Non basta, naturalmente, che un contribuente riduca l'attività dal tempo pieno al tempo parziale (p. es., un funzionario statale riduce l'attività dal 100% al 50% o anche al 40%), ma si richiede che l'attività lucrativa residua abbia dimensioni tali da apparire subordinata rispetto all'attività (non lucrativa) svolta per la famiglia o all'inattività della persona a riposo.
Tale conclusione discende dalla giurisprudenza del Tribunale federale, esposta in precedenza, la quale prevede che si emetta una tassazione intermedia quando cessa l'attività principale (cioè non accessoria) del contribuente.
4.8.
Non diversa appare la situazione di una persona che ha abbandonato la propria attività lucrativa a seguito del matrimonio per dedicarsi alla famiglia e ai figli, la quale , compatibilmente con i propri impegni nell’economia domestica, si riserva un’attività di qualche ora oppure che, non appena le è possibile, riprende a dedicarsi per qualche ora ad un’attività remunerativa.
Ciò che è fondamentale, in simili casi, non è tanto che l’inizio dell’esercizio dell’attività impropriamente definita accessoria sia coevo alla cessazione dell’attività principale o invece avvenga dopo un periodo di attesa più o meno prolungato. Ciò che è fondamentale è che l’attività impropriamente definita accessoria non assuma le caratteristiche di una vera e propria attività principale, costituendo in altre parole un vero e proprio inizio d’attività.
Come spesso accade in materia di tassazione intermedia, definire la soglia a partire dalla quale ci si trova in presenza di un’ attività principale e non più di un’attività accessoria, è impresa disagevole.
Il tema può comunque rimanere insoluto, poiché, come si vedrà in seguito, nel caso in esame la situazione della ricorrente è chiara e non costituisce un caso-limite.
La separazione dapprima e il divorzio poi, pronunciato alla fine del 1999, l’hanno posta in condizioni tali da dover integrare l’importo degli alimenti con un ulteriore reddito, compatibilmente con le sue esigenze di madre con a carico due figlie in tenera età.
Sia che si raffronti il reddito conseguito insegnando agli alloglotti con la precedente attività di insegnante di scuola elementare, sia che si paragonino le ore o, meglio, le unità didattiche delle due attività sull’arco di un anno, si ha immediata la percezione che l’attività nel campo dell’insegnamento agli alloglotti non ha assunto proporzioni tali da apparire una vera e propria attività principale, tale da giustificare una tassazione intermedia per (nuovo) inizio dell’attività lavorativa.
L’entità dell’attività svolta a favore degli alloglotti si situa sia dal profilo salariale sia da quello dell’orario lavorativo tra il 10% ed il 15% della precedente attività di insegnante di scuola elementare. Non si può quindi affermare che essa costituisca l’inizio di una (nuova) attività principale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 maggio 2001 e la tassazione intermedia dell'11 settembre 2000 sono annullate.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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