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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.71
Data decisione, Autorità: 05.06.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00071
Lugano 5 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2001
in materia di: IC 99/00
presentato da:
-__________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-__________ ha trasferito il proprio domicilio dal __________ __________ -__________, dove ha lavorato fino al mese di febbraio del 1997 per poi prepararsi agli esami d'avvocato di quel Cantone, nel Canton Ticino dal 1° marzo 1998, dove ha iniziato a lavorare dal 1° luglio presso __________.
1.1.
Il 18 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione IC 1997-98, a valere dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 1998, per inizio dell' assoggettamento, in cui non le veniva esposto alcun reddito.
Il 15 gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava poi alla contribuente una tassazione intermedia IC per inizio dell'attività, a valere dal 1° luglio al 31 dicembre 1998, in cui il reddito del lavoro veniva stabilito in fr. 112'638.-.
Sempre in data 15 gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, in cui stabiliva il reddito del lavoro in fr. 111'876.- di media annua.
1.2.
La contribuente presentava reclamo in tempo utile contro le suddette notifiche di tassazione.
Con riferimento alla tassazione intermedia, censurava la separazione del reddito da lei conseguito in due periodi, dal 1° marzo al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio in poi, chiedendo quindi che la tassazione per inizio dell'assoggettamento in Ticino fosse stabilita sulla base dei reddito conseguito dal suo arrivo nel Cantone durante un anno.
Con riferimento alla tassazione IFD 1999-2001, la contribuente contestava il reddito del lavoro espostole per l'IFD, che avrebbe dovuto essere stabilito in soli fr. 24'650.- di media annua.
Con riferimento alla tassazione IC 1999-2001, infine, la contribuente sosteneva che il reddito del lavoro avrebbe dovuto essere fissato in fr. 68'740.-.
1.3.
Con decisione del 9 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione, in evasione del reclamo della contribuente in materia di tassazione intermedia, riduceva il reddito del lavoro a fr. 68'740.- di media annua e fissava l'inizio dell'assoggettamento dal 1° marzo 1998.
Sempre con decisione del 9 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione accoglieva il ricorso in materia di IFD 1999-2000, riducendo il reddito imponibile, tenuto conto del reddito della sostanza, a fr. 23'117.- di media annua. Per quanto concerne infine l'IC, l'Ufficio di tassazione rettificava il reddito del lavoro in fr. 103'110.- di media annua, senza tener conto del periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1998, in cui la contribuente non aveva conseguito alcun reddito.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ contesta (unicamente) la decisione su reclamo IC 1999-2000, chiedendo che il reddito del lavoro venga stabilito in fr. 68'740.- di media annua tenendo conto del periodo da marzo a giugno del 1998, durante il quale non ha conseguito alcun reddito.
3.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT).
I proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 56 cpv. 2 LT).
3.2.
Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che l'entrata in vigore della nuova legge tributaria il 1° gennaio 1995 ha apportato modifiche non trascurabili ai princìpi che presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento ed in caso di tassazione intermedia (CDT n. ..__________ del 19 maggio 1998, in RDAT II-1998 n. 6t).
I criteri di calcolo proposti dal legislatore cantonale consentono all'autorità di tassazione, già per il primo periodo fiscale, di prendere in considerazione redditi che sono stati conseguiti dopo la sua conclusione (CDT n. ..__________ del 19 maggio 1998 in RDAT II-1998 n. 6t). Per il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile deve in ogni modo tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo di computo. Se la durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici mesi poiché l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo, il reddito considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in pratica ai mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri riferiti al successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 26 aprile 1994, p. 42; inoltre: RDAT II-1998 n. 6t).
3.3.
La formulazione scelta dal Legislatore, secondo cui il reddito deve essere determinato “in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi”, sta a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento.
Questa formulazione volutamente elastica della norma è infatti stata voluta dal Legislatore per consentire l’ottenimento di risultati equi soprattutto nei casi in cui il cambiamento della situazione interviene nel secondo anno o ancor più verso la fine del periodo di computo e il restante periodo di computo risulta relativamente breve e non sufficientemente significativo.
3.4.
Come si è visto, i proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT).
I periodi di assenza di reddito (Einkommenausfälle) si pongono e vanno esaminati in questo contesto. Benché la legge non menzioni tale evenienza, a differenza di altre legislazioni cantonali (cfr. Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern, 1991, p. 609 e pp. 614 ss., in particolare p. 618 s.), non si può non tenerne conto. Nella misura in cui un’assenza di reddito di alcuni mesi si ripete negli anni, non può essere considerata straordinaria ovvero unica e se ne deve tenere conto. Al contrario, un’assenza di reddito unica e limitata nel tempo, che presumibilmente non si ripeterà negli anni seguenti, non può essere considerata più di una volta, altrimenti si finirebbe per falsare le basi di calcolo e ci si allontanerebbe dal postulato d’equità sul piano della capacità contributiva, cui tende la formulazione, volutamente elastica, della norma adottata dal legislatore.
Venendo ora al caso in esame, appare opportuna una premessa. Un conto è infatti la tassazione per inizio dell’ assoggettamento e un altro è la tassazione intermedia, ancorché entrambe queste tassazioni siano accomunate dalla norma sulle basi di calcolo.
La tassazione per inizio dell’assoggettamento illimitato va infatti effettuata sempre e in ogni caso quando sono realizzati i presupposti di legge, indipendentemente dal fatto che il nuovo contribuente eserciti o meno un’attività lucrativa. Se poi, qualche tempo dopo l’inizio dell’assoggettamento la situazione muta, nel senso che il contribuente inizia un’attività lavorativa o la cessa, l’autorità fiscale dovrà intraprendere una tassazione intermedia. Diversamente si finisce per assimilare, per confondere (nel senso etimologico del termine) inizio dell’assoggettamento e tassazione intermedia.
4.2.
Orbene, ciò è proprio avvenuto nel presente caso, quando l’Ufficio di tassazione, accogliendo il reclamo della contribuente, ha annullato la tassazione, per altro cresciuta in giudicato, emessa per inizio dell’assoggettamento illimitato e l’ha di fatto sostituita con una tassazione "intermedia" dall'inizio dell'assoggettamento, in cui ha determinato il reddito tenendo conto dei primi quattro mesi di completa inattività, da marzo a giugno.
Certo, per quanto concerne la tassazione IC 1997-98, dal 1° marzo 1998 alla fine di quell’anno, il risultato pratico non cambia nella sostanza, poiché, invece di imporre il reddito del lavoro riportato a un anno pro rata temporis dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998, si è finito per imporre un reddito inferiore e, meglio, “ponderato” per tener conto della lacuna reddituale da marzo a giugno per un periodo maggiore di tempo, da marzo a dicembre.
Questa considerazione non è irrilevante, poiché riprendendo pari pari il reddito “ponderato” anche nel periodo successivo, si finirebbe per conferire periodicità annuale alla lacuna reddituale di quattro mesi, quando questa invece si è verificata una sola volta, all’ inizio dell’assoggettamento e non si è più ripetuta. E con ciò si finisce per alterare quel postulato d’equità in materia di capacità contributiva cui, come si è visto, ha voluto tendere il legislatore.
4.3.
Ne viene, per quanto precede, che la decisione su reclamo con la quale l’Ufficio di tassazione ha stabilito il reddito del lavoro in fr. 103'100.- per il periodo 1999-2000 merita conferma.
A tale soluzione si sarebbe d’altronde pervenuti, se invece di annullare la tassazione intermedia dal 1° luglio 1998, la si fosse mantenuta e non la si fosse invece fatta confluire nella tassazione d’inizio assoggettamento.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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