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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.70
Data decisione, Autorità: 26.09.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00070
Lugano 26 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2001
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ , rappr, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L’Ufficio di tassazione, a conoscenza del fatto che __________ __________ aveva operato nel periodo di computo come agente dell’ __________ __________ __________ (____________________ chiedeva ai contribuenti di chiarire da un lato la proprietà delle azioni della __________ & __________ __________ e dall’altro di documentare l’ammontare della sostanza al 1° gennaio 1993, risp. al 1° gennaio 1995, come pure il reddito accessorio della moglie.
Il 20 novembre 2000 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui esponeva loro un reddito aziendale di complessivi fr. 200'000.-, così composto: fr. 50'000.- per il reddito dell'attività di carpentiere, fr. 130'000.- per provvigioni e altri redditi derivanti dall’attività di agente __________ e fr. 20'000.- per l’attività della moglie nel campo della ginnastica aerobica.
Dopo audizione, il 9 aprile 2001 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che i redditi conseguiti da __________ __________ nell’ attività a favore __________ risultavano dai dati forniti all’ Amministrazione federale delle contribuzioni dal Ministero pubblico della Confederazione.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’Autorità fiscale cantonale non si è per contro determinata.
Degli argomenti ricorsuali come pure di quelli di controparte sarà detto in seguito per quanto necessario.
· reddito aziendale di __________ __________ quale carpentiere: fr. 30'000.- di media annua per il biennio in discussione e per il successivo;
· reddito netto di __________ __________ quale agente __________ fr. 90'000.- di media annua;
· reddito aziendale di __________ __________ fr. 20'000.- di media annua.
La proposta è stata accettata seduta stante dall'Ufficio di tassazione. Con lettera 14 settembre 2001 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha dato la propria piena adesione all'accordo. A sua volta, il rappresentante dei ricorrenti, con lettera del 19 settembre 2001, ha comunicato l'adesione all'accordo dei propri clienti.
La causa deve pertanto essere evasa su queste basi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 9 aprile 2001 è riformata conformemente all'accordo intervenuto all'udienza (consid. 4) e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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