AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.68
Data decisione, Autorità: 27.06.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00068
Lugano 27 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2001
in materia di: IC 99/00
presentato da:
_ _, _ _, rappr. _ _ _, _ _,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che _ _, domiciliata a _, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale socia della società in accomandita _ di _ _
che, con decisione del 19 febbraio 2001, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 1999-2000, nella quale commisurava il reddito aziendale in fr. 8'400 e la sostanza imponibile in fr. 75'824;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo dell'8 marzo 2001, chiedendo la riduzione del reddito aziendale, in considerazione del peggioramento della situazione economica della società in accomandita;
che l'autorità fiscale accoglieva il reclamo con decisione del 26 marzo 2001, nella quale riduceva il reddito a fr. 6'000 in media annua;
che, con ricorso del 3 maggio 2001, _ _ ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia della notifica della tassazione emessa dal Cantone di domicilio e dell'allegata ripartizione intercantonale dei fattori imponibili, notificate entrambe in data 5 aprile 2001, ed ha chiesto che, in base a tali decisioni, sia annullata la tassazione ticinese, poiché ella sarebbe uscita dalla società in accomandita a partire dal 1.1.1999;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
che, in primo luogo, questo giudice avrebbe dovuto esigere dalla ricorrente la traduzione del ricorso in italiano, per il fatto che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che, tuttavia, essendo il gravame già irricevibile per un altro motivo, il giudice ha ritenuto superfluo chiedere la traduzione alla ricorrente;
che, infatti, per l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT);
che, nella fattispecie, alla contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 23 marzo 2001 e, secondo le risultanze della ricerca postale appositamente intrapresa dall'Ufficio di tassazione, è stata notificata alla ricorrente il 26 marzo 2001;
che il ricorso, consegnato all'ufficio postale di _ il 3 maggio 2001, si rivela pertanto tardivo, essendo stato inoltrato ben oltre la scadenza del termine, intervenuta il 25 aprile 2001;
che è vero, peraltro, che la ricorrente fonda la tempestività del proprio ricorso sulla data in cui le è stata intimata la decisione del _ _, con la quale è stata anche intrapresa la ripartizione intercantonale dei fattori imponibili;
che, tuttavia, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. p. es. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.; CDT n. .._ del 5 marzo 1997 in re K.M.);
che, di conseguenza, non è legittimo far decorrere il termine per impugnare la decisione su reclamo dell'autorità fiscale ticinese a partire dalla data in cui è stata intimata la decisione del fisco zurighese;
che comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
che, inoltre, dal 1° gennaio 2001, all'art. 232 cpv. 1 LT è stata aggiunta la lettera d, che prevede, quale nuovo motivo di revisione di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato, l'ipotesi in cui, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunga alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre;
che, in quest'ultima eventualità, la domanda di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT), e la revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza (art. 234 cpv. 1 LT);
che, in ogni modo, se fosse vero che la ricorrente è uscita dalla società in accomandita nel 1999, ella non dovrebbe fare altro che documentare tale circostanza, trasmettendo il relativo contratto all'autorità di tassazione, che procederebbe ad emettere una decisione per cessazione dell'assoggettamento nel Canton Ticino;
che della pretesa uscita della ricorrente dalla società non vi è comunque alcuna prova agli atti né tale evento risulta dalla consultazione del registro di commercio, dove al contrario la ricorrente è ancora iscritta come socio accomandante al 13 aprile 2001;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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