AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.49
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00049
Lugano 6 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 1995
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 2 novembre 1990 la __________ __________ __________ in __________ (dal 4 dicembre 1995 __________ __________) acquistava dai coniugi __________ e __________ __________ 70 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna della __________ __________ al prezzo di fr. 300'000.-. Alla consegna delle azioni è stato soluto un importo di fr. 293'000.-; i rimanenti fr. 7'000.- avrebbero dovuto essere pagati, a determinate condizioni, entro la fine del 1990.
L'utile conseguito con la cessione del pacchetto azionario, costituito dalla differenza tra il valore nominale di fr. 70'000.- e il prezzo incassato fr. 293'000.- (a fronte di un prezzo pattuito di fr. 300'000.-), non veniva imposto dall'Ufficio di tassazione ai coniugi __________, poiché esso era da ritenersi conseguito dalla società (e non dalla ditta individuale di __________ __________, al quale per altro era stato imposto l'utile di liquidazione per il passaggio a privato dei camion), malgrado la presenza di perdite riportate.
1.2.
Il 14 dicembre 1995 la __________ __________ di __________, attiva nel campo del trasporto di merci, decideva la propria fusione con la __________ __________ __________ di __________, che ne assumeva a titolo universale attivi e passivi risultanti dal bilancio di fusione al 31 ottobre 1995 secondo l'art. 748 CO.
1.3.
Il 7 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava alla __________ __________ sia l'imposta cantonale sia l'imposta federale diretta 1995 (dal 1° gennaio al 31 ottobre), in cui le esponeva un utile di fr. 51'000.-.
1.4.
In data 7 dicembre 2000 l'UTPG notificava pure alla __________ __________ la tassazione IC e IFD 1995, in cui esponeva un utile di fr. 239'900.-, riprendendo, in applicazione degli articoli 70 cpv. 3 LT e 61 cpv. 3 LIFD, la perdita di fusione di fr. 145'975.-.
1.5.
Con lettera del 9 gennaio 2001 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio esazione e condoni, rilevando di non poter accettare i conguagli relativi al 1995 non essendo in possesso della relativa decisione di tassazione. Pertanto, il 12 gennaio successivo l'Ufficio esazione e condoni inviava a __________ __________ copia delle notifiche di tassazione IC e IFD 1995 del 7 dicembre 2000.
Il 16 gennaio 2001 __________ __________ presentava reclamo sollevando l'eccezione di prescrizione delle tassazioni 1995 e rilevando inoltre nel merito che __________ __________ non continua né l'esercizio di __________ __________ e neppure quello di __________ __________ __________, ma svolge una nuova attività conformemente allo scopo sociale, con conseguente non applicabilità degli articoli 70 cpv. 3 LT e 61 cpv. 3 LIFD.
Con decisione del 22 febbraio 2001 l'UTPG respingeva il reclamo. Argomenta, in ordine, che la prescrizione non è intervenuta, poiché il termine quinquennale è ripetutamente stato interrotto da atti ufficiali. Nel merito avverte poi che:
Non è infatti il mancato riconoscimento della perdita di fusione che è legato alla continuazione immutata dell'esercizio ma bensì la mancata imposizione delle riserve occulte in caso di trasformazioni, concentrazioni o scissioni che prevede, in determinati casi, questa condizione.
La fattispecie in esame è quella descritta al cpv. 1 lett. b) degli art. 70 LT e 61 LIFD, che prevede la non imposizione delle riserve occulte nel caso di "concentrazione" di imprese mediante trasferimento di tutti gli attivi e passivi ad un'altra società di capitali o società cooperativa (fusione giusta gli art. 748-750 CO).
La __________ __________ __________ (ora __________ __________) ha ripreso attivo e passivo della società __________
secondo le disposizioni dell'art. 748 CO.
In conformità a quanto previsto dagli articoli citati, non si è proceduto all'imposizione delle riserve occulte incluse nella società assorbita.
La __________ __________ __________ ha poi contemporaneamente cambiato nome diventando __________ __________.
La non imposizione delle riserve occulte della __________ __________ al momento della fusione ha quindi avuto, come logica conseguenza, il mancato riconoscimento della perdita di fusione nella __________ __________ come prescritto dal cpv. 3 degli art. 70 LT e 61 LIFD.
Con il presente, tempestivo ricorso, __________ __________ ribadisce, in ordine, che il diritto di tassare si è prescritto.
Nel merito chiede il riconoscimento della perdita riportata, rilevando che è da supporre che l'utile di liquidazione della cessione del pacchetto azionario a __________ __________ __________ sia stato imposto a suo tempo ai coniugi __________. L'Ufficio di tassazione cadrebbe nell'equivoco, secondo la ricorrente, di non tener conto che __________ __________ __________ ha acquistato in modo aperto riserve aperte o occulte per fr. 223'000.-, essendo stato effettivamente pagato per la cessione del pacchetto azionario di __________ __________ un importo di fr. 293'000.-. Rileva inoltre di non aver continuato né l'attività di __________ __________ né di __________ __________ , ma di averne intrapresa una nuova. Fa inoltre presente che ev. utili di Contrafina __________ S fino a fine 1995 godono della tassazione speciale, avvertendo che __________ __________ è stata costituita il 14 dicembre 1995, ha assunto personalità giuridica soltanto il 28 dicembre successivo ed ha iniziato l'attività solo nel 1996.
2.2.
In occasione dell'udienza del 3 maggio 2001 le parti hanno chiesto alla Camera di tenere in sospeso l'emanazione del giudizio per consentire loro di esaminare l'aspetto legato alle deduzione e di determinare quindi nuovamente l'imponibile.
2.3.
Il 26 giugno 2001 le parti hanno convenuto di dedurre dall'utile imponibile secondo la tassazione intimata il 7 dicembre 2000 i seguenti importi: fr. 66'766.- a titolo di imposte (da riprendere fiscalmente al momento della contabilizzazione) e fr. 26'500.- a titolo di accantonamento per svalutazione della partecipazione nella __________ __________ __________ di __________ (da riprendere e tassare nell'anno 2000).
Dal canto suo la ricorrente ha abbandonato la contestazione riguardante la prescrizione.
2.4.
L'accordo raggiunto tra le parti appare conforme al diritto vigente in tutti i suoi punti, quindi anche per quanto concerne l'abbandono dell'eccezione di prescrizione, che di primo acchito appariva destituita di ogni fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 22 febbraio 2001, gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche perché emetta nuovi conteggi conformemente al consid. 2.2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster