AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.26
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00026
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è titolare di un diritto d'abitazione gratuito sulla part. n. __________ RF di __________, iscritto nel 1989;
che nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 dell' 11 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione ha esposto alla contribuente per l'IC sia il reddito della sostanza (valore locativo) sia la sostanza stessa relativa all'immobile gravato dal diritto d'abitazione e per l'IC il reddito della sostanza;
che il reclamo presentato dalla contribuente è stato respinto con decisione del 12 febbraio 2001;
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede lo stralcio dalla propria tassazione sia del reddito della sostanza sia della sostanza stessa, avvertendo che mai nei precedenti periodi tali elementi di reddito e sostanza le erano stati attribuiti;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT è imponibile il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
che tale è, per es. il caso, del genitore che trasferisce un immobile ai figli riservandosi un diritto di abitazione (cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re L. e B. D.; CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re L. e B. Da.; CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re J.B.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 90);
che per costante giurisprudenza ai diritti di proprietà o di usufrutto ottenuto a titolo gratuito secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT, è assimilabile il diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1986, p. 491 ss.; RTT 1982, p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.);
che pertanto l'Ufficio di tassazione non ha fatto altro che applicare correttamente la legge tributaria federale e quella cantonale esponendo alla ricorrente, beneficiaria del diritto di abitazione, il valore locativo;
che è irrilevante che l'Ufficio di tassazione non abbia proceduto in tal senso, come sembra pretendere la ricorrente, nei precedenti periodi;
che, infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (StE 1997 B 93.4 n. 4), tassazioni relative a periodi fiscali trascorsi non producono alcun effetto su tassazioni successive, poiché nel quadro di ogni nuova tassazione l' autorità può riesaminare pienamente le circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti;
che pertanto la tassazione, quale atto amministrativo limitato, produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta (StE 1997 B 93.4 n. 4) e che nulla impedisce quindi al fisco di correggere eventuali suoi precedenti errori;
che, nella misura in cui la ricorrente contesta per l'IC l'esposizione sia del reddito della sostanza che della sostanza, il ricorso è privo d'oggetto, poiché comunque il valore della sostanza non raggiunge il minimo imponibile;
che, a titolo abbondanziale, va rilevato come per l'art. 40 cpv. 2 LT (analogamente all'art. 12 v.LT) la sostanza gravata da usufrutto va imposta all'usufruttuario;
che non ne va diversamente nel caso del diritto di abitazione per i motivi sopra esposti (cfr. RTT 1986 p. 491 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, ed. 1977, p. 80; inoltre, Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, vol. I/1, Basel - Frankfurt am Main, 1997, p. 213).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Le spese processuali (tassa di giustizia e spese di cancelleria) in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster