AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.2001.20
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00020 80.2001.00021
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi dell'8 e 9 febbraio 2001
in materia di: tassa d'iscrizione a RF
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
__________, via __________ __________, __________ __________ rappr. da avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con sentenza del 9 luglio 1993 il Pretore della giurisdizione di __________ -__________ dichiarava sciolto per divorzio il matrimonio tra __________ __________ e __________ __________ __________ e omologava la convenzione del 2 aprile 1993 sulle conseguenze accessorie. Nell'ambito dell'assegnazione dei diversi immobili all'uno o all'altro degli ex coniugi, la quota parte di un mezzo sulla part. n. __________ di __________ toccava a __________ __________.
1.2.
Successivamente, il 13 febbraio 1997 davanti al notaio __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ stipulavano un atto di modifica della convenzione di divorzio, con cui __________ __________ cedeva la quota di un mezzo sulla part. n. __________ di __________ alla ex moglie, la quale in contropartita assumeva solidalmente con l'altro comproprietario, __________ __________, il debito di fr. 5'402'600.- verso la banca creditrice e il debito di fr. 39'524.05 verso l'ente pubblico per contributi di canalizzazione e personalmente altri debiti ipotecari gravanti altri mappali in territorio di __________ e di __________.
1.3.
Il 13 gennaio 1999 __________ __________ __________ inviava all'Ufficio dei registri di __________ una "istanza di derelizione" della sua quota di comproprietà di un mezzo sulla part. n.__________ di __________.
Il 4 febbraio successivo l'UR comunicava a __________ __________ l'avvenuta derelizione e la conseguente iscrizione a Registro fondiario della mutazione per effetto della quale egli diventava proprietario esclusivo della part. n. __________ di __________.
Il 15 febbraio poi l'Ufficio dei registri inviava a __________ __________ __________ in rappresentanza di __________ __________ / __________, la tassa d'iscrizione a Registro fondiario di fr. 42'517.-, pari all' 11 per mille del valore di stima di fr. 3'862'500.-.
1.4.
__________ __________ contestava il 19 febbraio 1999 la tassa d'iscrizione, argomentando testualmente:
In data 13 febbraio 1997 mi fu sottoposta a firma la comproprietà della part. __________ nel territorio di __________, dopo un esame condotto dalla Immobiliare __________ di __________, della validità e del rendimento di questo oggetto e con l'opzione d'annullazione qualora non si avverassero dei redditi. Questo oggetto è gravato da ipoteche della Banca __________, che però non mi ha accettata quale debitrice, di conseguenza non ne sono la proprietaria.
Dopo ca. 1 anno dalla firma ho dovuto constatare che i bilanci inizialmente a me sottoposti non erano per niente in attivo, bensì più che passivi. Dal momento che questo contratto avrebbe dovuto aiutarmi a mettere a posto una situazione, ma purtroppo non si è rivelato tale ed inoltre la banca __________ non mi ha voluto vedere quale 1/2 proprietaria, è di mio diritto rinunciare alla 1/2 proprietà.
Prima di intraprendere questo passo mi è stato assicurato che non avrei dovuto sostenere alcuna spesa nella rinuncia. Arrivati dunque a questo punto ho consultato ulteriormente il mio Avvocato, la Sig.ra Dr. Avv. __________ __________, la quale mi ha confermato che non ci sarebbero state spese e quindi di conseguenza ho rinunciato ad avere sul registro fondiario il mio nome su una proprietà che non è stata riconosciuta mia.
Con atto del 26 febbraio 1999 __________ __________ __________, assistita dall'avv.ta __________ chiedeva formalmente l'annullamento della tassa d'iscrizione a suo carico, rilevando che ha rinunciato con atto unilaterale alla sua quota di comproprietà e che quindi nel suo caso si è in presenza non di un atto di iscrizione bensì di una cancellazione.
1.5.
1.5.1. Nel frattempo __________ __________, che - come si è visto - era divenuto proprietario esclusivo della part. n. __________, insorgeva anch’egli contro l’iscrizione con tempestivo reclamo del 23 febbraio 1999 davanti all’Ufficio dei registri.
1.5.2. Sempre il 23 febbraio 1999 contro l’ accoglimento dell’istanza d’iscrizione della rinuncia alla quota di comproprietà da parte di __________ __________ __________ insorgeva anche davanti al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio, quale autorità di vigilanza. Il reclamo veniva respinto con decisione del 23 aprile 1999.
1.5.3. Il successivo ricorso presentato il 25 maggio 1999 alla I.a Camera civile del Tribunale di appello veniva a sua volta dichiarato irricevibile con sentenza del 17 maggio 2000.
La I.a Camera civile rilevava innanzi tutto che nei casi di rinuncia a una quota di comproprietà non può essere questione di derelizione, bensì piuttosto di rinuncia alla quota, che, se libera da oneri, va ad accrescere proporzionalmente le altre quote e, se invece gravata da oneri, continua a sussistere come tale in comproprietà tra gli altri titolari delle quote proporzionalmente alle loro quote. Rilevava poi che contro una decisione di iscrizione dell'Ufficiale dei registri, differentemente dai casi di rifiuto dell’ iscrizione, non è dato ricorso all’autorità di vigilanza e che una modifica dell’iscrizione può essere ottenuta unicamente seguendo la via della rettifica del Registro fondiario.
1.6.
Il 2 ottobre 2000 l’Ufficio dei registri di __________ respingeva sia il reclamo di __________ __________ __________ sia il reclamo di __________ __________, rilevando che dalla configurazione giuridica attribuita alla fattispecie dalla I.a Camera civile del Tribunale d’appello era giocoforza dedurre che ci si trovava di fronte a un trapasso di quota di comproprietà secondo l’art. 13 DL TORF e non di una semplice derelizione o cancellazione. Veniva pertanto confermata la tassazione dell’iscrizione effettuata il 15 febbraio 1999 e la relativa bolletta.
Il 16 ottobre 2000 __________ __________ __________, assistita dall’avv.ta __________, presentava ricorso al Dipartimento delle istituzioni, Divisione delle giustizia, chiedendo che la tassa d’iscrizione a Registro fondiario venisse annullata e al suo posto prelevata una tassa di fr. 5.-. Ribadiva che ci si trova di fronte a un atto unilaterale di rinuncia alla proprietà e che quindi, nel suo caso, non si tratta di un'iscrizione a Registro fondiario secondo l'art. 13 DL TORF, ma di una cancellazione secondo l'art. 21 lett. b DL TORF, avvertendo che l'iscrizione della sua quota all'altro comproprietario altro non è che la conseguenza indiretta della sua rinuncia e non di un atto di "trasmissione" della stessa.
In via del tutto subordinata chiedeva che la tassa d'iscrizione, qualora la sua rinuncia alla quota di comproprietà venisse interpretata per denegata ipotesi come un'operazione di acquisto, venga posta a carico di __________ __________.
2.2.
A sua volta, __________ __________, assistito dall'avv. __________, si opponeva al pagamento della tassa d'iscrizione, affermando che non ci si trova in presenza di un atto di acquisizione che giustifica l'applicazione della tassa relativa ai trapassi di proprietà prevista dall'art. 11 DL TORF. Avvertiva inoltre che gli artt. 11 e 13 DLTORF riguardano i trapassi di proprietà a titolo oneroso, contestando che tale ipotesi si realizzi nel caso in esame.
2.3.
Con osservazioni del 3 novembre 2000 l'Ufficio dei registri proponeva la reiezione dei ricorsi, rilevando in particolare che non trattandosi di derelizione con conseguente perdita assoluta della proprietà, ma di rinuncia, ci si trova in presenza non di una mera cancellazione ma di una vera e propria acquisizione.
2.4.
Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio, con due distinte decisioni, del 23 gennaio 2001 respingeva entrambi i ricorsi, confermando il prelievo della tassa d'iscrizione decisa dall'Ufficio dei registri in solido tra __________ __________ __________ e __________ __________.
Dell'ampia motivazione della decisione si dirà in seguito, per quanto necessario.
Con tempestivo ricorso dell' 8 febbraio 2001 __________ __________ __________ chiede l'annullamento della tassa d'iscrizione e la sua sostituzione con una tassa di fr. 5.-.
Dei motivi ricorsuali sarà detto in seguito, per quanto necessario.
3.2.
Anche __________ __________, con tempestivo ricorso del 9 febbraio 2001, propone l'annullamento del vincolo di solidarietà e il riconoscimento di __________ __________ __________ quale debitrice unica della tassa d'iscrizione.
Dei motivi ricorsuali sarà detto in seguito, per quanto necessario.
4.1.1. L'art. 954 cpv. 1 CC, che conferisce ai Cantoni il diritto di prelevare delle tasse per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni geometriche, lascia loro ampia libertà nel prevedere gli emolumenti (tasse di cancelleria, tasse amministrative) da prelevare e non limita la loro sovranità in materia fiscale, al punto che sono liberi di prevedere in questo ambito il prelievo di un tributo misto ("Gemengsteuer") risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta mirante ad aumentare le entrate dell'erario (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.1, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1994 II n. 16t consid. 3a con rinvii; Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile 2000 in re U., consid. 2a).
4.1.2. È il caso della tassa prevista dall'art. 11 DL TORF, considerata dalla costante giurisprudenza di questa Camera un tributo misto con carattere di tassa amministrativa e di imposta sulle mutazioni ("Handänderungssteuer"), che colpisce il trasferimento civile della proprietà di un fondo indipendentemente dalle conseguenze economiche che ne derivano e che si configura quindi come una vera e propria imposta indiretta sul traffico giuridico (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.2-3, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1997 II n. 15 consid. 2b, con riferimenti; RDAT 1994 II n. 16t, consid. 3b; Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile 2000 in re U. consid. 2b, con ampi riferimenti alla dottrina).
L’art. 11 DLTRF dispone che:
Per l’iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, di successione ereditaria o di legato, la tassa è di:
cts. 40 per cento franchi sino a fr. 2’000.-- di valore
cts. 50 per cento franchi sino a fr. 4’000.-- di valore
cts. 60 per cento franchi sino a fr. 10’000.-- di valore
cts. 70 per cento franchi sino a fr. 50’000.-- di valore
cts. 90 per cento franchi sino a fr. 100’000.-- di valore
fr. 1.10 per cento franchi oltre i fr. 100’000.-- di valore
Per l’iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati vengono addizionati.
§ Più trapassi di proprietà fra le stesse persone, e relativi agli stessi beni costituenti un sol complesso, sono considerati come unico trapasso e tassati per il totale loro valore, quando l’inscrizione ne venga chiesta contemporaneamente e a un intervallo non superiore a un mese, e anche quando sia chiesta nell’intervallo di un anno, se l’ufficio del registro abbia motivo di ritenere trattarsi di un unico rapporto suddiviso all’intento di sfuggire la progressività.
Sono riservati in questo caso il diritto di reclamo all’ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.
Gli articoli da 12 a 25 DLTRF prevedono poi delle aliquote speciali per le iscrizioni del trapasso della eredità e della divisione di una comunione ereditaria (art. 12), della divisione della comproprietà (art. 13 cpv. 2), delle espropriazioni (art. 14), dell’usufrutto (art. 15), delle donazioni (art. 16), degli oneri fondiari (art. 18), della modifica dell’intestazione di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione di un erede (art. 19).
Contributi ridotti sono pure previsti per la riunione o la divisione di fogli (art. 17), l’annotazione di diritti personali giusta l’art. 959 CCS, delle restrizioni della facoltà di disporre giusta l’art. 960 CCS, delle menzioni e l’intavolazione di un diritto per sé stante e permanente, se non è chiesta contemporaneamente all’iscrizione della servitù, l’apertura di fogli speciali per l’intavolazione di quote di comproprietà (art. 20), l’iscrizione di una servitù (art. 21), le iscrizioni provvisorie, le cancellazioni, modificazioni e variazioni (art. 22), le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di pegni immobiliari (art. 23), le cancellazioni, modificazioni e variazioni delle menzioni (art. 24) e infine gli estratti del registro fondiario provvisorio (art. 25).
5.2.
L’art. 38 DLTRF prevede a sua volta un elenco di atti esenti da ogni tributo:
Sono esenti da tasse, oltre le iscrizioni degli atti menzionati sub. art. 16 § 3:
a) le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato;
b) quelle dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da raggruppamenti eseguiti ai sensi della vigente legge;
c) le cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti personali, quando sia trascorso il termine fissato nell’annotazione per l’esercizio degli stessi;
d) le cancellazioni d’ufficio di pegni immobiliari;
e) le comunicazioni di cui all’art. 13 della legge generale sul registro fondiario;
f) le cancellazioni di restrizioni della facoltà di disporre dipendenti da pignoramenti e dichiarazioni di fallimento o moratorie.
§ Le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse di Comuni, patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone saranno soggette alla metà della tassa.
5.3.
Da rilevare ancora che l’art. 39 DLTRF dispone che gli atti soggetti ad iscrizione che non fossero esplicitamente contemplati nei precedenti articoli, sono tassati con le norme previste per i casi affini, riservati il diritto di reclamo all’ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.
Venendo ora al caso in esame, occorre rilevare innanzi tutto che, secondo l'art. 13 cpv. 1 DL TORF, per l’ iscrizione dell’ acquisto di una quota di comproprietà è dovuta la tassa prevista dall’ art. 11 cpv. 1. Per la divisione della comproprietà invece, secondo l'art. 13 cpv. 2 DL TORF, se ognuno dei comproprietari riceve beni il cui valore corrisponde a quello della propria quota, è dovuta la tassa di cui all'art. 11 ridotta della metà. Soggiacciono invece alla tassa fissa di fr. 5.--, secondo l'art. 22 cpv. 1 DL TORF, le iscrizioni provvisorie (artt. 961, 965 CCS) (lett. a) e le cancellazioni, modificazioni e variazioni di qualsiasi iscrizione o annotazione (lett. b).
6.2.
Come si è visto, il 13 gennaio 1999 __________ __________ __________ inviava all'Ufficio dei registri di __________ un'istanza di derelizione della sua quota di comproprietà di un mezzo sulla part. n. __________ di __________.
6.2.1. Secondo l'art. 666 cpv. 1 CC, la proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo. La derelizione è perfetta nel momento in cui il nome del proprietario è cancellato dal libro mastro e la dichiarazione di rinuncia è acquisita ai documenti giustificativi del registro fondiario (cfr. I CCA del 24 maggio 2000 in re M.-V.; inoltre Rey, in Aa.Vv., Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel/Frankfurt am Main, 1998, p. 1116 )
6.2.2. Tuttavia, una derelizione è prospettabile, per sua natura, nella sola ipotesi di cose materiali. Trattandosi di una quota di comproprietà (bene ideale), il comproprietario può bensì rinunciarvi, ma la quota abbandonata non rimane senza padrone. Se è libera da oneri, essa va ad accrescere proporzionalmente le quote degli altri comproprietari (“consolidazione”). Se invece è gravata da oneri (diritti reali limitati o obbligazioni reali), essa continua a sussistere come tale e gli altri comproprietari ne divengono titolari in proporzione alla loro rispettiva quota sull'intero fondo (I CCA del 2 maggio 2000 in re D.D., con riferimenti; inoltre Rey, op. cit., p. 117 e inoltre a Meyer-Hayoz, in Aa.Vv., Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 71 ad art. 646 CC, e a Liver, Das Eigentum, in Aa.Vv., Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, p. 63).
6.2.3. Non mette conto, ai fini del presente giudizio, che riguarda il prelievo della tassa d'iscrizione a registro fondiario, interrogarsi sulla diversa opinione di Piotet, secondo cui anche la quota gravata da oneri va ad accrescere le quote degli altri comproprietari proporzionalmente alla loro rispettiva quota sull'intero fondo (“consolidazione”), poiché i diritti reali limitati o alle obbligazioni reali che la gravano continuano a sussistere e il loro contenuto non cambia (cfr. I CCA del 2 maggio 2000 in re D.D.; inoltre, I CCA del 24 maggio 2000 in re M.-V.).
La controversia dottrinale ha infatti sostanzialmente per oggetto la misura dell’aggravio della quota di comproprietà, alla quale il proprietario ha rinunciato, che, secondo questa parte minoritaria della dottrina, non cambierebbe per effetto della consolidazione (cfr. Piotet, Nature et mutations des propriétés collectives, in Aa.Vv., Abhandlungen zum schweizerischen Recht, vol. 528, Berna 1991, p. 73 ss., in particolare pag. 74 n. 233; inoltre Steinauer, Copropriétés et sous-communautés, in ZBGR/RNRF 80/1999 p. 140 s. ed anche La pluralité de copropriétés sur un même immeuble, in ZBGR/RNRF 79/1998 p. 226 lett. b.
6.3.
Si deve quindi concludere, a proposito di questo aspetto giuridico della fattispecie in esame, che la derelizione, recte la rinuncia a una quota di comproprietà, non dà origine a una cosa senza padrone.
Per effetto della rinuncia, __________ __________ è diventato proprietario, secondo la dottrina dominante, della quota di comproprietà abbandonata da __________ __________ __________, vuoi per consolidamento, vuoi in quanto titolare dell'altra quota di comproprietà o, secondo la dottrina minoritaria, sempre e comunque per consolidamento.
Vi è quindi stato acquisto lato sensu di una quota di comproprietà, anche se non ci si trova in presenza del caso più frequente di acquisto a titolo oneroso a seguito di compravendita (con conseguente imposizione dell'utile immobiliare mediante la speciale imposta di carattere reale; cfr. artt. 123 ss. LT) o di acquisto a titolo gratuito, come accade in caso di donazione (con conseguente assoggettamento all'imposta di donazione; cfr. artt. 141 ss. LT).
6.4.
Si può certo opinare che l'art. 13 cpv. 1 DL TORF intenda per acquisto unicamente l'acquisto a titolo oneroso in via di compravendita. È però altrettanto vero che le eccezioni al prelievo della tassa, che - come si è visto - è un tributo formale che ha per oggetto il mero traffico giuridico, sono esaurientemente elencate nel DL TORF all'art. 16 § 3 e all'art. 38 e che nessuna si attaglia alla fattispecie in esame. Non appena si consideri che le eccezioni non soffrono interpretazione estensiva, ben si può concludere che la nozione di acquisto usata dal legislatore all'art. 13 cpv. 1 DL TORF comprenda lato sensu ogni forma di acquisto, ivi compreso l'acquisto per donazione, che secondo l'art. 16 cpv. 1 DL TORF beneficia, se superiore ad un valore ufficiale di stima di centomila franchi, di una tassa soltanto lievemente attenuta e, meglio dell' 1% invece dell' 1,1%.
6.5.
6.5.1. L’interpretazione restrittiva delle eccezioni di cui all’art. 38 DL TORF è confortata dall’art. 39. Questa norma, infatti, disponendo, come già si è detto, che gli atti soggetti ad iscrizione, che non fossero esplicitamente contemplati nei precedenti articoli, sono tassati con le norme previste per i casi affini, contiene fondamentalmente una clausola generale che prevede l’ assoggettamento di tutti gli atti soggetti a iscrizione, quindi anche di quelli non espressamente menzionati nel decreto legislativo, assegnando in questo caso all'amministrazione, risp. all’autorità giudiziaria il compito di colmare discrezionalmente eventuali lacune della legge mediante interpretazione per analogia ovvero facendo capo a norme affini.
Non vi è quindi spazio per un’interpretazione estensiva delle eccezioni al principio della tassazione degli atti soggetti a iscrizione.
6.5.2. A titolo meramente abbondanziale si rileva che già il Regolamento o tariffa delle tasse per le operazioni sul RFP del 20 novembre 1911 prevedeva espressamente all’art. 17 una clausola generale di imponibilità dei trapassi per qualsiasi causa, proponendo a titolo di specificazione un elenco assai diffuso delle fattispecie fiscalmente rilevanti. Parimenti I'art. 19 del successivo Regolamento sulle tariffe operate dal registro fondiario del 13 dicembre 1920 prevedeva I'imponibilità del trapasso di proprietà fondiaria per qualsiasi causa, eccettuate donazioni e successioni fatte oggetto di apposite prescrizioni.
6.6.
L’art. 39 DL TORF non consente neppure in via interpretativa di colmare la lacuna del testo del DL TORF facendo capo all’art. 22 cpv. 1 lett. b, per il quale le cancellazioni soggiacciono a una tassa di cinque franchi.
In effetti, per quanto si è detto in precedenza circa la natura giuridica della rinuncia a una quota di comproprietà, non si è in presenza, come invece in caso di derelizione, di una cosa che diviene senza padrone. In caso di rinuncia a una quota di comproprietà gli altri comproprietari ne divengono ex lege i beneficiari catastali.
6.7.
Il prelievo della tassa trova per altro conforto indiretto nell’ analogia che vi è con i casi di iscrizione a seguito di donazione. Se in questi casi, già imposti in via ordinaria con l’imposta di donazione (cfr. artt. 141 ss. LT), viene o veniva prelevata una tassa di un franco per cento per qualsiasi valore, non si vede per quale ragione in caso di rinuncia a una quota di comproprietà con conseguente accrescimento proporzionale ex lege di quelle degli altri comproprietari, apparentemente senza ulteriori conseguenze fiscali, non si debba prelevare la normale tassa, che fino a un importo di fr. 100'000.- è addirittura inferiore a quella prelevata nei casi di donazione e solo oltre tale importo è superiore, per altro nella trascurabile misura dello 0,1%.
6.8.
È inoltre appena il caso di sottolineare che, secondo l’art. 13 cpv. 2 DL TORF, addirittura in caso di divisione (scioglimento) in natura della comproprietà, in cui ogni comproprietario riceve una parte del bene il cui valore corrisponde proporzionalmente a quello della sua quota virtuale, viene prelevata la tassa d’ iscrizione, seppur ridotta della metà.
6.9.
Va infine ribadito che la tassa d’iscrizione a registro fondiario è una tassa puramente formale che colpisce ogni traffico (circolazione) giuridico, indipendentemente dalle ragioni che lo sottendono e dalle conseguenze che ne derivano, come per es. l’utile immobiliare, che sono di pertinenza di altre normative.
Questo aspetto è d’altronde stato ribadito ancora recentemente dal Tribunale federale, il quale ha testualmente sottolineato “il fatto che la medesima colpisce il mero trasferimento formale della proprietà su di un fondo, senza alcun riguardo al titolo giuridico o alle modalità che lo hanno determinato. La normativa ticinese in materia non contiene alcuna disposizione dalla quale è possibile dedurre che il legislatore cantonale abbia voluto far dipendere il prelievo o anche solo il calcolo dell'imposta in oggetto dalla gratuità o meno del negozio giuridico che sta a monte della mutazione oppure ancora dal carattere costitutivo o dichiarativo dell'iscrizione a registro fondiario" (cfr Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 4 aprile 2000 in re U., consid. 3b-bb; inoltre Sentenza inedita del Tribunale federale del 29 giugno 1992 in re I., consid. 2b).
6.10
In simili condizioni, non mette conto interrogarsi sui retroscena della rinuncia alla quota di comproprietà per chiarire se sia consentito, nel caso di una tassa formale sul traffico giuridico, ipotizzare un’elusione d’imposta e, nel contempo, acclarare se in concreto non ci si trovi in presenza di un’elusione d’imposta, come d’altronde ventilato nelle osservazioni ai ricorsi del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio. Basta, ai fini della tassa d'iscrizione a registro fondiario, constatare che __________ __________ è il beneficiario catastale della rinuncia da parte di __________ __________ __________ della sua quota di comproprietà.
7.1.
L'unica disposizione del Decreto legislativo in esame, che definisce il soggetto passivo del tributo, è l'art. 2, secondo cui al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido col richiedente, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta.
7.2.
La legge stabilisce dunque il principio della responsabilità solidale.
Occorre quindi chiedersi se si tratti di una vera e propria solidarietà fiscale ("Steuersolidarität") o soltanto di una responsabilità per il pagamento del debito fiscale di un terzo ("steuerliche Mithaftung").
7.2.1.
Si ha la prima qualora più soggetti fiscali partecipino allo stesso modo al rapporto di diritto fiscale. La solidarietà fiscale non comporta soltanto la responsabilità per il pagamento del debito, ma anche la qualità di parte con quanto ne consegue soprattutto sul piano procedurale (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, § 5.3, p. 50 s.; Bregger, Die Solidarität im Steuerrecht, tesi, Berna 1948, p. 7; Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, pp. 11-13). Determinante in questi casi è non tanto l'aspetto soggettivo legato alla persona del contribuente, alla sua capacità contributiva e alla sua appartenenza fiscale, quanto piuttosto l'esistenza di un determinato oggetto imponibile (Bregger, op. cit., p. 37). Non è necessario che tutte le persone solidalmente imponibili denotino una situazione identica; basta che esse realizzino congiuntamente una fattispecie costituita da un oggetto fiscale indivisibile (Bregger, op. cit., p. 45). In simili casi la solidarietà fiscale può essere evinta, al di là della terminologia non sempre precisa del legislatore, da determinate circostanze, segnatamente dalla partecipazione alla procedura di tassazione (Bregger, op. cit., p. 45) o dalla corresponsabilità in caso di sottrazione (Bregger, op. cit., p. 49 ss.).
7.2.2.
Diversa dalla solidarietà fiscale la mera responsabilità per il pagamento del debito d'imposta di un terzo (impropriamente detta "responsabilità solidale"). Proprio la sua estraneità al rapporto fiscale, vale a dire il non essere soggetto fiscale, fa sì che il terzo corresponsabile del pagamento non abbia qualità di parte nella procedura di tassazione, la sua partecipazione essendo limitata al pagamento del debito d'imposta. In tale contesto il termine "solidarietà" sta a indicare sostanzialmente il diritto dell'autorità fiscale di scegliere il creditore, non invece la qualità di contribuente del cosiddetto "debitore solidale" (Bregger, op. cit., p. 68).
7.2.3.
Questa Camera, in una recente sentenza, ha avuto modo di confermare che quella stabilita dal DL TORF è una vera e propria solidarietà fiscale e non una mera responsabilità solidale (CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in re A., consid. 6.6.3.).
Non va infatti dimenticato che l’Ufficio dei registri ha notificato la bolletta, conformemente alla costante prassi, sia al beneficiario catastale dell’operazione, __________ __________, sia alla rinunciante, __________ __________ __________, legittimando entrambi al reclamo, risp. al ricorso.
7.3.
Detto questo, non si può non trarre la conclusione che __________ __________ __________ ed __________ __________ sono tenuti in via solidale al pagamento della tassa d’iscrizione. Alla luce di tale conclusione non mette conto stabilire a chi si riferisca la normativa qui applicabile, quando distingue il "richiedente" e "coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta" (su questo problema, cfr. CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in re A., consid. 6.5.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti, in ragione di metà per parte.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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