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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.16
Data decisione, Autorità: 11.10.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00016
Lugano 11 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Stefano Bernasconi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2001
in materia di: revisione IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, 6500 __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Sempre in data 15 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una nuova tassazione IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° settembre 2000), in cui stralciava dai redditi l'importo della rendita semplice per figli di un beneficiario di rendita, che da quella data non gli veniva più versato al padre unitamente alla rendita di cui è titolare, ma veniva corrisposto direttamente al figlio.
Il 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti e confermava entrambe le notifiche, rilevando che il figlio __________ al 1° gennaio 1999, data determinante per stabilire il diritto alla deduzione, era apprendista.
Il 7 dicembre 2000, i contribuenti interponevano ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Con lettera del 29 dicembre 2000, dichiaravano di ritirare il gravame. Di conseguenza, il Tribunale federale stralciava dai ruoli la causa, per desistenza, con decreto del 5 gennaio 2001.
All'udienza del 3 maggio 2001, regolarmente convocati, gli istanti non sono comparsi. __________ __________ si è presentato più tardi presso la cancelleria della Camera di diritto tributario, affermando di essersi sbagliato circa l'orario di convocazione e chiedendo una nuova udienza alla presenza dell'intera Camera.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.2.
Per quanto attiene alla richiesta degli istanti di essere nuovamente convocati ad un'udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, la stessa può essere respinta senza che ne derivi una violazione né della legge tributaria né del diritto superiore.
Infatti, se anche si volesse interpretare l'art. 228 cpv. 3 prima frase LT ("il ricorrente ha il diritto di essere sentito") nel senso che esso garantisce il diritto ad un'udienza e non semplicemente il diritto ad un contraddittorio anche per iscritto (sui dubbi posti dall'interpretazione dell'art. 228 cpv. 3 LT, cfr. CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in re B. e E. L.-E., consid. 7.3.), agli istanti è stata offerta tale possibilità, essendo essi stati convocati ed avvertiti che "in caso di vostra assenza ingiustificata il ricorso sarà evaso senza ulteriori citazioni". Non essendosi essi presentati alla data ed all'ora stabilite, la Camera ha rinunciato ad un'ulteriore udienza, non essendovi del resto esigenze istruttorie che giustificassero una nuova convocazione.
La rinuncia ad una seconda citazione è poi senz'altro conforme alle esigenze poste dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.. Il diritto di essere sentito comprende infatti varie pretese, tra cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (Tribunale federale, 26 febbraio 1996 in re F.-T. e V.-T., consid. 4 b bb).
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
6.2.
Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).
Gli istanti, come detto in narrativa, avevano impugnato la tassazione 1999/2000 con ricorso a questa Camera, chiedendo la deduzione per figli agli studi.
La Camera di diritto tributario, con sentenza del 7 novembre 2000, ha respinto il ricorso, argomentando che, alla data determinante per verificare l' esistenza dei presupposti per la deduzione in questione, cioè al 1.1.1999, il figlio dei riucorrenti non era studente. Inoltre, la Camera di diritto tributario ha escluso che __________ __________ potesse essere considerato a carico dei genitori, essendo al beneficio dell'indennità giornaliera dell'AI.
Ora, senza invocare alcuno dei motivi di revisione codificati dalle leggi federale e cantonale, i coniugi __________ chiedono che, invece della deduzione per figli agli studi negata, sia loro riconosciuta una deduzione "per costi supplementari obbligatori, per doppia residenza del figlio studente a carico dei genitori a __________ ".
7.2.
All'accoglimento dell'istanza di revisione si oppone anzitutto il già ricordato principio per cui l'istituto straordinario della revisione non ha la funzione di surrogato del reclamo e del ricorso. In altri termini, non si può rimediare alla mancata impugnazione di una tassazione con un reclamo mediante l'istanza di revisione.
Gli istanti hanno impugnato la sentenza di questa Camera al Tribunale federale ed hanno poi ritirato il ricorso in data 29 dicembre 2000.
Ebbene, quando un contribuente non ha usato la diligenza che si poteva da lui pretendere, contestando i pretesi errori della tassazione mediante reclamo o ricorso, la giurisprudenza esclude la revisione anche se l'autorità fiscale avrebbe dovuto meglio chiarire la fattispecie prima della tassazione (Tribunale amministrativo del Canton Argovia, 23 giugno 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 15).
Nello stesso senso, questa Camera ha recentemente negato che abbiano diritto alla revisione contribuenti che, dopo che il loro ricorso alla Camera di diritto tributario è stato respinto, hanno inoltrato ricorso al Tribunale federale ma ne hanno provocato l'irricevibilità omettendo di versare la garanzia delle spese processuali. Non basta, in un caso simile, per invocare il rimedio straordinario, sostenere l'inesattezza del calcolo degli utili da commercio professionale di immobili, limitandosi peraltro a contestare l'utilizzazione, da parte dell'autorità fiscale, di conteggi dei costi di carattere provvisorio (CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in re B. e E. L.-E.).
7.3.
L'istanza di revisione deve comunque essere respinta anche perché la modifica della tassazione, richiesta dagli istanti, non trova alcuna giustificazione nella legge.
Come già ricordato, infatti, gli istanti ammettono ora di non avere il diritto di beneficiare della deduzione per figli agli studi, in relazione alla quale avevano a suo tempo interposto ricorso alla Camera di diritto tributario. Chiedono allora una diversa detrazione che tenga conto sostanzialmente delle stesse spese sostenute per il mantenimento del figlio. Una deduzione per "doppia residenza del figlio studente a carico dei genitori" non entra tuttavia in considerazione, non trattandosi, da un lato, di una spesa per acquisire il reddito e non rientrando, dall'altro, nel campo di applicazione delle deduzioni sociali.
7.4.
Neppure l'argomento per il quale la decisione in materia di imposta avrebbe ripercussioni sull'accertamento dei presupposti per poter beneficiare dei sussidi per l'abitazione porta ad una diversa soluzione. Il fatto che il reddito imponibile accertato dall'autorità fiscale con decisione passata in giudicato superi il limite per poter accedere al sussidio e comprometta dunque la situazione economica degli istanti non è certo una ragione per modificare l'accertamento fiscale stesso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
L'istanza di revisione è respinta.
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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