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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.13
Data decisione, Autorità: 26.02.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00013
Lugano 26 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2001
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare;
che, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, neppure dopo essere stato sanzionato con una multa disciplinare di fr. 75, l'Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 10 maggio 1999 gli notificava una tassazione d'ufficio, con la quale commisurava il reddito imponibile in fr. 10'822 in media annua (imposta: fr. 1'515.80) e la sostanza imponibile in fr. 259'136 (imposta: fr. 657.10);
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 settembre 1999, in lingua tedesca, nel quale invitava l'Ufficio di tassazione ad intraprendere un riparto intercantonale dei fattori imponibili in base alle risultanze della dichiarazione da lui inoltrata all'autorità fiscale del cantone di domicilio;
che, con scritti successivi del 16 settembre e del 14 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione chiedeva al reclamante di tradurre in italiano il gravame e di inviare copia del riparto intercantonale allestito dall'autorità lucernese, avvertendolo che l'inosservanza degli inviti in questione avrebbe comportato la dichiarazione di irricevibilità del reclamo;
che, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte del contribuente, l'Ufficio di tassazione, con decisione del 22 dicembre 2000, respingeva (in ordine) il reclamo, adducendo che non erano stati rispettati i requisiti stabiliti dall'art. 206 LT, per quanto concerne in particolar modo la motivazione del gravame e l'invio dei mezzi di prova;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ argomenta di non avere ancora ricevuto la decisione di riparto del Canton Lucerna, ma osserva che nessun reddito dovrebbe essere imposto nel Canton Ticino;
che, con scritto del 9 febbraio 2001, il presidente della Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni, con scadenza il 20 febbraio 2001, per produrre la dichiarazione fiscale 1997/98 presentata al fisco lucernese e la relativa notifica della tassazione;
che solo il 26 febbraio 2001 è pervenuta alla Camera copia della dichiarazione fiscale 1997/98, inviata quindi oltre il termine attribuito al ricorrente (secondo il timbro impresso sulla busta, dovrebbe essere stata inviata il 24 febbraio 2001);
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che, nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, per il fatto che quest'ultimo non ha dato seguito all'invito di tradurre il gravame ed a quello di produrre la documentazione relativa alla tassazione del Canton Lucerna;
che, in realtà, i motivi per cui l'Ufficio di tassazione era legittimato a rifiutarsi di entrare nel merito del reclamo erano assai numerosi: sarebbe infatti bastato constatare l'irreparabile tardività del reclamo (inoltrato il 7 settembre 1999 contro una decisione del 10 maggio 1999);
che, comunque, il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, anche qualora fosse stato inoltrato nel termine di 30 giorni, per il fatto che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che, inoltre, il contribuente si è limitato a sostenere che la ripartizione dei fattori imponibili fra il Cantone di domicilio e il Canton Ticino non comporta l'attribuzione di alcun reddito a quest'ultimo, senza peraltro documentare in alcun modo tale affermazione, nonostante le reiterate richieste dell'autorità di tassazione;
che, in tal modo, il reclamante non ha ossequiato l'art. 206 cpv. 2 LT, che esige la collaborazione del contribuente in sede di reclamo;
che tanto basterebbe a questa Camera per escludere un riesame della tassazione contestata;
che, comunque, in sede di istruzione del ricorso, il presidente della Camera di diritto tributario ha ancora una volta invitato il ricorrente a trasmettere la documentazione necessaria ad intraprendere una ripartizione intercantonale, ottenendo, come detto, una risposta tardiva;
che, in una simile situazione, anche il ricorso alla Camera di diritto tributario si rivela irricevibile;
che deve ancora essere sottolineata la particolare mancanza di collaborazione manifestata dal contribuente, fin dalla fase di tassazione, che ha obbligato l'Ufficio a procedere alla tassazione d'ufficio, ed anche dal suo rappresentante, che non si degna di dare alcun riscontro agli scritti dell'autorità fiscale ticinese e del Tribunale;
che si può comunque segnalare al ricorrente che nella legge tributaria è stato recentemente introdotto un nuovo motivo di revisione, se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale e internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);
che, in tale eventualità, la domanda di revisione deve essere presentata entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 233 LT);
che, pertanto, se la tassazione del Cantone di domicilio non è ancora passata in giudicato, come egli sostiene, è ora aperta la possibilità di chiedere una revisione, entro trenta giorni dalla notifica della tassazione lucernese.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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