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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.12
Data decisione, Autorità: 06.04.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00012
Lugano 6 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I coniugi __________ e __________ __________ non hanno presentato, malgrado un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare, la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000. Pertanto il 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava loro una tassazione d’ufficio in cui stabiliva il reddito del lavoro al netto da ogni deduzione in fr. 96'000.- di media annua.
1.2.
Il reclamo presentato dai contribuenti il 14 marzo 2000 veniva dichiarato irricevibile con decisione del 22 dicembre 2000, poiché i contribuenti non avevano presentato alcuna documentazione malgrado due richieste dell’Ufficio di tassazione, entrambe munite della comminatoria d’irricevibilità in caso di mancato riscontro.
Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti contestano nuovamente l’imposizione di un reddito imponibile di fr. 96'000.- di media annua, rilevando che il marito è disoccupato da sei anni e la moglie lavora a Milano, dove è imposta sullo stipendio.
Il 10 febbraio i contribuenti inviavano poi due dichiarazioni della ditta __________ __________.
2.2
All’udienza del 21 marzo 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
La legge prevede che si procede a una tassazione d'ufficio laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili (art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT).
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. In questo caso, il reclamo, diversamente da quelli rivolti contro tassazioni ordinarie, dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206 cpv. 2 LT). La legge pone quindi due requisiti: da un lato, il contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione e, dall’altro, il reclamo deve essere motivato. Il legislatore ha quindi inteso far dipendere l'esame di merito della tassazione dall'esistenza di una motivazione (cfr. pure R. Schwarz Wilhelmsen, Das Verfahren der Steuerveranlagung nach Thurgauer Recht, Frauenfeld 1985, pag. 156 n. 5 e pag. 157 n. 10; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1995, 5a ed., pag. 383), risp. dall’adempimento del dovere di collaborazione trascurato in precedenza.
Pertanto, se il contribuente desidera che l'autorità tratti nel merito il suo reclamo, egli deve, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, dapprima adempiere il dovere, trascurato in precedenza, di collaborare (Messaggio citato in: FF 1983 III pag. 133; nello stesso senso Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 7 all'art. 132).
3.3.
Va altresì rilevato che la dichiarazione di inammissibilità consente di evitare che un contribuente, il quale ha omesso di adempire i propri obblighi di collaborazione ed è stato tassato d'ufficio, possa ostacolare notevolmente il lavoro dell'amministrazione, presentando un reclamo assolutamente immotivato, per poi difendersi e produrre la documentazione richiesta in sede di ricorso. Dichiarando inammissibile il reclamo, si evita che, nella eventualità descritta, l'autorità fiscale debba annullare la tassazione d'ufficio e ricominciare una procedura volta all'emanazione di una tassazione ordinaria, contro la quale il contribuente potrebbe nuovamente presentare tutti i rimedi di diritto, subendo, come sola conseguenza, l'onere dei costi dei procedimenti inutilmente esperiti. La necessità di assicurare all'amministrazione fiscale la possibilità di far fronte ai propri compiti con mezzi limitati conduce a favorire soluzioni che impediscano a contribuenti di procrastinare l'esito di una procedura di tassazione semplicemente violando i loro doveri di collaborazione.
3.4.
Spetta comunque alle autorità fiscali attirare l’attenzione del contribuente sulle conseguenze in caso di inottemperanza, segnatamente precisare nell'indicazione dei rimedi di diritto le conseguenze derivanti da un reclamo insufficientemente motivato quando lo stesso è rivolto contro una tassazione d'ufficio, risp. nella richiesta di produrre documenti le conseguenze di una mancata collaborazione.
Nel caso in esame, i coniugi __________ sono stati tassati d’ufficio a causa delle ripetute inadempienze procedurali, che hanno fatto sì che non presentassero la dichiarazione d’imposta non solo dopo un richiamo e una diffida per lettera raccomandata, ma nemmeno dopo che era loro stata inflitta una multa disciplinare.
Vero è che nel reclamo hanno esposto, seppur succintamente, i motivi per i quali ritenevano manifestamente errata la tassazione d’ufficio, indicando in particolare che la moglie lavorava in Italia e che lo stipendio veniva tassato alla fonte in quello Stato.
Richiesti però a due riprese di documentare questa affermazione, segnatamente con lettere del 20 settembre e del 3 novembre 2000, entrambe munite della comminatoria d’irricevibilità del reclamo in caso di inosservanza dell’invito a produrre la documentazione attestante l’attività svolta in Italia negli anni 1997-98, i contribuenti sono rimasti silenti. ponendo l’Ufficio di tassazione nella condizione di dover dichiarare irricevibile il reclamo.
È comunque opportuno rilevare che le attestazioni salariali degli anni civili 1997 e 1998 allestite dalla società datrice di lavoro della contribuente recano le date 15 febbraio 1998, risp. 15 febbraio 1999 e risalgono quindi a date nettamente anteriori alle richieste di documentazionie dell'Ufficio di tassazione.
Così stando le cose, questa Camera non può far altro che confermare la correttezza giuridica della decisione su reclamo impugnata in questa sede.
4.2.
Ne consegue che ciò preclude un esame di merito della fattispecie, malgrado che la Camera di diritto tributario e l’Ufficio di tassazione abbiano potuto prendere atto, in sede di ricorso e nuovamente in sede di audizione, dei redditi conseguiti all’estero da __________ __________ negli anni 1997, 1998 e 1999 e della relativa imposizione alla fonte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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